Le nuove disposizioni sulla pubblicità sanitaria entrate in vigore dal primo gennaio con la promulgazione della Legge di Bilancio 2019 (Art.1, comma 525 e 536, legge n. 145/2018) sono in contrasto con i principi costituzionali della libertà d’impresa (art. 41 della Costituzione), di liberalizzazione delle professioni e di concorrenza. Si pongono anche in contrasto con fondamentali norme e principi, nazionali ed europei, relativi alla libera prestazione dei servizi professionali e alla libertà di stabilimento, nonché con la disciplina nazionale di liberalizzazione in tema di pubblicità sanitaria e le disposizioni deontologiche mediche sul punto.
A sostenerlo è l’ANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) che ha annunciato di voler “a breve” presentare una denuncia alla direzione generale COMP - Competition e GROW – Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea affinché, si legge in una nota, “il Parlamento provveda a modificare la norma scongiurando una procedura d’infrazione, nonchè possibili contenziosi e conflitti”.
Per ANCOD questi sono i punti della norma Boldi che presenterebbero illegittimità:
“Tale verifica –si legge nella una nota ANCOD- è stata confermata dall’autorevole parere pro veritate dell’avvocato prof. Vincenzo Cerulli Irelli, professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Sapienza”, uno dei maggiori esperti nazionali del settore, che ha messo in evidenza che la nuova norma non solo è anticostituzionale ma anche in contrasto con la normativa europea”.
Di seguito i rilievi critici messi in evidenza dal prof. Cerulli Irelli e contenuti nella nota inviata da ANCOD:
Rilievi critici in ordine al contenuto dell’informativa pubblicitaria
Le informazioni pubblicitarie ammesse dalla normativa sono solo quelle funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo.L’introduzione di tali limiti appare sproporzionata ed irragionevole, oltre che fortemente limitativa del principio di concorrenza.La pubblicità informativa sanitaria è infatti già ben regolamentata: secondo la legge Bersani e il d.p.r. 137 del 2012, le informazioni devono essere obiettive, veritiere, trasparenti e non devono essere ingannevoli, equivoche e denigratorie; parametri chiari, espressi tra l’altro anche nell’art. 56 del codice di deontologia medica, oggi applicati secondo la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n.124/2017) anche alle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico.Limitare l’informativa pubblicitaria medica ai soli dati funzionali alla tutela della salute non si giustifica neppure alla luce del preteso “rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria“. La corretta informazione sanitaria, idonea a consentire una libera e consapevole determinazione del paziente, è infatti proprio quella che contiene in modo non equivoco, corretto e trasparente, il maggior numero di informazioni in ordine alle specializzazioni possedute, alla strumentazione tecnica di cui ci si avvale, al carattere organizzativo dello studio medico, alla composizione dello staff di riferimento, nonché al profilo economico delle prestazioni sanitarie offerte.
Rilievi critici in ordine al profilo organizzativo delle strutture sanitarie private di cura
La norma obbliga le strutture sanitarie private di cura ad avere un direttore sanitario iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della città in cui ha sede operativa la struttura. Tale previsione è illegittima in quanto viola la normativa europea sulla libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei professionisti (direttiva 7.9.2005 n. 2005/36/CE, in particolare gli art. 34-37) così come la normativa nazionale che consente ad ogni professionista iscritto all’Albo di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato (legge 25.7.1985 n. 409, art.4). Non solo, oltre ad introdurre un ingiustificato vincolo di natura territoriale, la previsione contenuta nella legge n.145, comma 536, crea enormi differenze legislative tra le strutture private di cura e quelle pubbliche, non essendo queste ultime obbligate al direttore sanitario territoriale.
Rilievi critici in ordine al potere sanzionatorio dell’agcom in materia
In caso di violazioni delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie, la norma prevede che gli ordini professionali sanitari territoriali “procedano in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti segnalando tali violazioni all’AGCom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza”.L’attribuzione all’AGCom di tale potere sanzionatorio appare in contrasto con quanto espressamente previsto all’art. 27, comma 1 bis Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005 n.206, e succ. modif.) che riserva all’AGCM la competenza ad intervenire sui professionisti che compiono pratiche commerciali scorrette, nonché con la stessa legge istitutiva dell’AGCom (legge 31.7.1997 n.249) che all’art.1 comma 6 lett.b fa salve espressamente le competenze attribuite ad altra autorità, in questo caso quelle dell’AGCM.
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