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25 Giugno 2021

Profilo dell’odontotecnico: una nuova proposta di legge ripropone quello del 2007

A presentare il provvedimento la Senatrice Paola Boldrini che sostanzialmente ripropone il testo che nel 2007 ebbe parere favorevole dal Consiglio Superiore di Sanità

Nor. Mac.

Che un profilo professionale datato 1928 non sia più adatto ad una professione che è chiamata a realizzare dispositivi medici su misura secondo quanto indicato dalla Direttive comunitarie con precise responsabilità, è considerazione ovvia.  Il problema è come questo profilo deve essere cambiato. Nei decenni le associazioni odontotecniche hanno tentato di sensibilizzare la politica, ma non hanno mai trovato una sponda dall’area odontoiatrica che si è sempre opposta alle varie proposte per via del tentativo, a detta delle Associazioni degli odontoiatri ed anche della CAO, di creare se non la figura dell’odontoprotesista di voler sconfinare nell’abito sanitario.  

Oggi l’odontotecnico, come l’ottico, fa parte delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. A tentare di modificare il profilo professionale è oggi la Senatrice Paola Boldrini (Pd) che di fatto ripresenta il testo del profilo che aveva ottenuto il parere positivo del Consiglio Superiore di Sanità nel 2007, ma che non divenne mai legge. 

E proprio la Senatrice, nella presentazione del provvedimento legislativo, ripercorre cronologicamente l’ultimo ventennio di tentativi di modificare il Regio decreto del 1928.  

Febbraio 2000: Le associazioni degli odontotecnici avviarono nel con il Ministero della salute (Ministro Rosi Bindi) il confronto per un nuovo profilo dell’odontotecnico sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, confronto che si concluse nel giugno 2001 (Ministro Umberto Veronesi) con l’invio da parte di quest’ultimo alla seconda sezione del Consiglio superiore di sanità (CSS) (competente per i pareri) presieduta dal professor Raffaele Cuccurullo. 

Ottobre-novembre 2001: la seconda sezione CSS, con il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) e dell’Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), approvò un testo concordato con le associazioni degli odontotecnici. 

Dicembre 2001: il Ministero della salute (Ministro Gerolamo Sirchia), preso atto del parere favorevole del CSS, inviò il testo del pro- filo al Consiglio di Stato per l’ultimo parere previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992. 

Aprile 2002: il Consiglio di Stato rinviò il testo al Ministero della salute poichè l’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione, con il referendum confermativo dell’ottobre 2001, prevedeva, anche in mate- ria di professioni, la cosiddetta «legislazione concorrente» Stato-regioni, invitando il Ministero a proporre al Parlamento una specifica legge, e cioè la legge 1° febbraio 2006, n. 43. 

Sulla base della nuova legge –si legge nel frontespizio della proposta di legge- le associazioni degli odontotecnici avviarono un confronto con il Ministero della salute che, costituita l’apposita commissione presso il CSS nel 2007, inviò il vecchio testo già approvato nel 2001, che venne leggermente modificato con l’assenso delle associazioni degli odontotecnici. In tale sede la FNOMCeO e l’ANDI, che facevano parte dell’apposita commissione costituita in seno al CSS, votarono contro in aperta contraddizione con quanto fatto precedentemente, facendo diventare il profilo dell’odontotecnico oggetto dei forti contrasti interni al mondo odontoiatrico.Il CSS approvò comunque il testo del profilo che fu trasmesso alle regioni, in particolare al coordinamento degli assessori regionali nei confronti del quale si accese una vera e propria disputa fra associazione degli odontotecnici e mondo odontoiatrico tanto che risultò praticamente impossibile per anni avere un parere favorevole da parte delle regioni, nonostante alcune di esse si dichiararono d’accordo con il nuovo profilo”.

La situazione di stallo si protrasse per alcuni anni. 

Nel 2014 le associazioni degli odontotecnici –continua il testo- ripresero l’iniziativa sul profilo con una serie di iniziative e manifesta- zioni. Lo stesso Ministero della salute (Ministro Beatrice Lorenzin) si dichiarò pubblicamente favorevole al profilo nel caso in cui il referendum costituzionale del dicembre 2016 fosse approvato, riportando le competenze in materia al Ministero stesso. L’11 gennaio 2018 venne approvata la legge n. 3 del 2018, detta « legge Lorenzin », che prevede alcune modifiche all’iter previsto dalla previgente legge sulle professioni sanitarie. In sede di dibattito alla Camera e al Senato, alcuni emendamenti furono trasformati in ordini del giorno impegnando il Governo a tener conto, per quanto riguarda gli odontotecnici, dei passaggi già fatti con la precedente legge (parere favorevole del Ministero della salute e del CSS)”. 

E probabilmente per questo motivo la Senatrice Boldrini presenta la proposta di legge “in deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, si istituisce la professione sanitaria di odontotecnico ricomprendendola tra le professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251”. 


Ecco cosa prevede la proposta di legge 

Se la proposta si tramuterà in Legge, ad oggi non ha ancora cominciato il suo iter parlamentare, l’odontotecnico sarà il professionista sanitario in possesso di un titolo universitario ed iscritto ad un apposito Albo  che “provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo”.

L’odontotecnico potrà “collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”.

La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico “è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previ- sti e autorizzati ai sensi della normativa vi- gente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico”.



 
 

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