Rispetto a quello presentato dalla Senatrice Boldrini non compare più l’articolo che consentiva all’odontotecnico prove di verifiche di congruità in studio su richiesta e sotto la responsabilità dell’odontoiatra
A dare notizia della presentazione da parte del Senatore Giancarlo Serafini di un nuovo Disegno di legge sul profilo dell’odontotecnico è stata l’ANTLO con un dettagliato post sul proprio sito.
“Il 2022 potrebbe essere davvero l’anno giusto per il riconoscimento della professione sanitaria per gli odontotecnici”, si legge sul sito ANTLO. L’ANTLO, si ricorda, “da sempre sostiene che il riconoscimento dell’odontotecnico come professione sanitaria è un passaggio fondamentale per l’ottenimento di una rappresentanza politica e sindacale correttamente collocata all’interno del comparto al quale realmente gli odontotecnici di tutta Italia appartengono. Si tratta di una questione non solo di mero prestigio, quanto di reale esigenza di essere rappresentati sui tavoli giusti con gli interlocutori competenti”.
Il Disegno d legge riprende, ma solo in parte, il testo di quello già presentato lo scorso anno dalla Senatrice Paola Boldrini ed assegnato il 20 luglio 2021 alla Commissione Igiene e Sanità, di cui la Senatrice è vice presidente, ma non ancora posto in discussione.
Entrambi chiedono l’istituzione del nuovo profilo “In deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n.43, e 11 gennaio 2018, n. 3” (Legge Lorenzin), ed inquadrano la professione di odontotecnico è tra le professioni sanitarie dell’area tecnico-assistenzialedi cui all’articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251”.
Anche per quanto riguarda la formazione, entrami prevedono una laurea triennale in odontotecnica all’interno della facoltà di medicina e chirurgia e l’iscrizione ad un apposito Albo istituito presso “l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
Nel testo del Sentore Serafini, rispetto a quello della Senatrice Boldrini non è più presente la parte (art. 3) sulla collaborazione in studio per gli atti “di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza”.
Identica, per entrambi, gli ambiti di intervento dell’odontotecnico:
1. L’odontotecnico è responsabile della produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, da realizzarsi in coerenza con la prescrizione del medico ed esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previ- sti dalle norme vigenti.
2. L’odontotecnico, nell’ambito delle proprie competenze:
a) è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
b) esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
c) svolge attività didattica, ai sensi del- l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. L’odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ovvero in regime di lavoro auto- nomo.
4. Non spettano all’odontotecnico attività sanitarie di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative.
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