HOME - Cronaca
 
 
15 Ottobre 2006

Il contenzioso accorcia i tempi

di C. Capobianco


Tre o quattro anni per il giudizio di primo grado, il triplo se si arriva in Cassazione: un viaggio di Giobbe che potrebbe accorciarsi un po’, almeno per quanto riguarda le cause di risarcimento danni, con la legge 80/2005 che ha introdotto numerose modifiche al codice di procedura civile entrate in vigore nel marzo 2006. Di particolare importanza per le cronache medico-legali saranno la modifica dell’Accertamento tecnico preventivo (art.696 c.p.c.) e l’introduzione della Consulenza tecnica preventiva (art.696/bis).

La Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) è il mezzo col quale il giudice, che non possiede le competenze tecniche necessarie (nel nostro caso per valutare la responsabilità professionale di un odontoiatra), può nominare un suo consulente tecnico che, imparziale come un arbitro, esprime le proprie valutazioni in una relazione scritta dopo avere visitato il paziente ed esaminato tutta la documentazione. Tale relazione, che di solito arriva dopo circa due anni dall’inizio della causa, è spesso l’anteprima della sentenza. “Anche se non è vincolante per il giudice, nella maggior parte dei casi la Ctu diviene la principale - quando non l’unica - fonte di prova della responsabilità del professionista,ovvero della sua esclusione”, dice Marco Lorenzo Scarpelli, consulente tecnico presso il Tribunale di Milano ed esperto della materia. “In sintesi – e fatte salve le infinite possibili varianti dei casi concreti - si può affermare che la Ctu costituisce il fulcro di una causa di responsabilità medica e che il suo risultato è determinante per l’esito del contenzioso.”

Quasi mai i tempi della giustizia accompagnano quelli della clinica: si pensi, per esempio, a chi deve procedere a cure urgenti per rimediare il danno subito. Si deve ovviamente fotografare la situazione prima che venga modificata dalle nuove cure; cioè si deve raccogliere una prova prima che la prova venga a mancare. In tal caso, l’art. 696 cpc dà la possibilità di richiedere un Accertamento tecnico preventivo (Atp), cioè si può chiedere al Giudice di nominare un consulente tecnico che accerti la situazione clinica esistente in quel dato momento.
 
I tempi dell’Atp sono relativamente brevi: di solito passano pochi mesi dalla richiesta al Giudice e la relazione del Ctu potrà servire da prova nella causa vera e propria. “Prima della legge80/2005 tuttavia, - continua Marco Lorenzo Scarpelli - il Ctu nominato per l’Atp doveva limitarsi a ‘fotografare’ lo stato clinico, evitando qualsiasi giudizio sull’eventuale responsabilità del professionista e qualsiasi quantificazione di eventuali danni che venivano rimandati alla successiva ed eventuale causa di merito. L’Atp era in pratica un referto e, pertanto, succedeva spesso che l’assicurazione dell’odontoiatra si astenesse dall’entrare in campo.

SOLUZIONI ALTERNATIVE

Oltre allo scopo di snellire la procedura per abbreviare la durata del processo, la riforma aspira pure a favorire la risoluzione delle controversie in modo alternativo rispetto alla causa ordinaria, al fine di limitare il ricorso al tribunale solo nei casi in cui sia davvero necessario e opportuno. “La nuova legge ora estende l’Accertamento tecnico preventivo anche alle cause e agli eventuali danni – dice Niccolò Pasqui, avvocato civilista del Foro di Milano - e anticipa la possibilità di ottenere una relazione dal consulente tecnico del giudice, sulla scorta della quale le parti potranno valutare l’opportunità di proporre il giudizio ordinario oppure di evitarlo, per esempio grazie a una transazione stragiudiziale. È evidente che così si potrà avere una deflazione del contenzioso, ma l’estrema laconicità della legge getta qualche ombra sulle modalità di utilizzo. In primo luogo, si deve ricordare che l’Atp conserva la sua natura cautelare; questo significa che per richiederla deve sussistere il requisito dell’urgenza. Pertanto, i empi della procedura sono piuttosto brevi e viene limitata la possibilità tanto di dispiegare una difesa completa, quanto di coinvolgere tutti i soggetti interessati (si pensi, di nuovo, all’assicurazione). In secondo luogo, la valutazione di cause e danni dovrebbe essere limitata ai cosiddetti danni extracontrattuali (danno biologico -temporaneo e permanente- e cure necessarie a riparare il presunto danno), escludendo il danno contrattuale (la restituzione dei compensi percepiti dal medico egli eventuali rifacimenti). ”Potenzialmente ancora più efficace in termini di riduzione del contenzioso nel campo medico è la Ct preventiva introdotta dal nuovo art.696 bis cpc secondo il quale il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile,la conciliazione delle parti. In questo modo, è possibile (e auspicabile) che diminuisca sempre più il numero di contenziosi che finiscono in cause. “Naturalmente è necessario che le parti abbiano quantomeno la disponibilità a raggiungere una conciliazione e, dunque, a rinunciare almeno in parte al pieno riconoscimento delle proprie ragioni- continua l’avvocato Pasqui -, se invece, paziente e odontoiatra mantengono posizioni radicali e opposte, solo la sentenza di un giudice potrà dirimere la questione. Analogamente, considerata la natura sommaria del procedimento, se il caso presentasse questioni, di fatto e/o di diritto, particolarmente intricate ovvero sevi fossero troppi soggetti coinvolti, l’opportunità di ricorrere alla Ct preventiva sarebbe minima.

Solo una causa ordinaria e i suoi lunghi tempi, infatti,permetterebbero di svolgere una completa difesa,di avvalersi di ogni mezzo di prova consentito(per esempio chiamando i testimoni).” “Tutto ciò, in ogni caso,non pregiudica la rilevanza della novità introdotta dalla riforma: di solito, il contenzioso tipico vede coinvolto paziente, dentista e assicurazione, più raramente entra in causa un consulente del dentista (come nel caso dell’ortodonzia o dell’implantologia) - commenta Marco Lorenzo Scarpelli in base alla sua lunga esperienza-. Inoltre, nella maggior parte dei casi l’entità del risarcimento richiesto è relativamente contenuta (in media circa 10.000euro); ambedue le circostanze favoriscono il ricorso alla Ct preventiva.”

È importante notare anche che il ricorso alla Ct preventiva è stato completamente svincolato dal requisito dell’urgenza, quindi può richiedere tempi più lunghi (circa sei-nove mesi secondo Scarpelli) di un Atp ma di molto inferiori a una causa ordinaria. All’allungamento dei tempi però fa da contrappeso la completezza del contraddittorio e, quindi, la maggiore probabilità di raggiungere una conciliazione. Tutto bene e tutto chiaro,dunque? Non proprio. Sul ruolo conciliatore del Ctu per esempio, l’avvocato Pasqui avanza qualche dubbio: “il consulente tecnico per sua natura non è normalmente in grado e neppure gli è consentito di valutare le deduzioni in diritto proposte dalle parti. Perciò i termini di un’eventuale conciliazione devono essere discussi da tutti i soggetti coinvolti e in primo luogo dai legali delle parti. Analogo discorso vale per i Ct diparte: fino a dove possono spingersi? Devono limitarsi a riconoscere il solo profilo di colpa professionale o anche i ‘prezzi’ (contrattuale, extracontrattuale) di tale colpa?”. Dubbi che potrebbero sembrare la paura di un’invasione di campo e di una sottrazione di competenze da parte dei dentisti, ma anche Scarpelli è d’accordo: “per me il consulente tecnico deve essere preparato alla discussione medico-legale e limitarsi a verificare se esista o no la colpa, indicando il danno emergente(cioè le spese per le cure) e l’eventuale inabilità temporanea o permanente (precisando se e di quanto quest’ultima possa essere compensata da nuove cure). Spetterà poi ai legali trasformare queste indicazioni in cifre. La nostra professione ha comunque il dovere di continuare nel percorso di formazione di odontologi forensi, così come stiamo facendo in collaborazione con l’università di Firenze.”

GdO 2006; 14

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Nell'ambito del contenzioso giudiziario da responsabilità professionale odontoiatrica, il Consulente tecnico - sia quando nominato dal Giudice che da una delle parti coinvolte nella...


Obiettivi. L’autrice analizza caratteristiche e finalità proprie della mediazione, quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rispetto al contenzioso giudiziario in materia di...


Obiettivi. Analizzare le norme che disciplinano l’attività del consulente tecnico di parte nell’ambito del processo civile. Metodi. Qualora il contenzioso sfoci in un procedimento civile, a...


La normale anatomia e la corretta funzione dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) possono venire alterate da lesioni insorte in relazione a eventi traumatici che scarichino la loro energia...


La tradizione italica e, purtroppo, anche la cronaca recente, vuole che gli arbitri di calcio non siano esempi di virtù ma ciò non sembra impensierire le tante giacchette nere che sgambettano ogni...


Periodo "caldo" per i dentisti in tema di contenzioso. Ultima in ordine cronologico la sentenza pubblicata in questi giorni dalla Corte di Appello di Milano (numero 643 del 9/02/15) che riguarda il...


Spesso si considera la documentazione legata alle normative solo una questione burocratica, un passaggio di carte. Non si pensa, invece, alle conseguenze di quanto si dichiara o non si dichiara, in...


Gli studi odontoiatrici, ma anche quelli dei liberi professionisti di tutta Europa, possono diffondere la musica in studio senza pagare i diritti alle case discografiche, in quanto non si tratta di...


Nello studio dentistico la riproduzione musicale non è effettuata a scopo di lucro e il titolare non deve versare nulla alla Scf, la Società consortile fonografi che gestisce il “diritto connesso...


La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente


La Cassazione ribadisce che la convinzione di avere un diritto non giustifica l’uso di minacce e quanto la pressione diventa costrizione si può configurare il reato di tentata estorsione


Una triste vicenda di cronaca riporta di attualità i rischi da anestesia locale, ne abbiamo parlato con il dott. Gianni Barbuti, segretario nazionale SIOF


Altri Articoli

Una ricerca ha valutato come le protesi adesive a sbalzo in disilicato di litio influenzino qualità di vita correlata alla salute orale, soddisfazione del paziente e risultati...


Il corso FAD EDRA ECM completo per aggiornare la pratica protesica contemporanea


Cronaca     10 Luglio 2026

Assemblea della CAO Nazionale

Presentato il nuovo nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche, l’aggiornamento sul lavori di modifica del Codice deontologico, i prossimi corsi FAD


Sussidi per gli studi universitari. Ecco chi può richiederli. l’Ente di previdenza e assistenza ha stanziato circa 2,4 milioni di euro


Lo ha elaborato l’Ordine dei dentisti spagnolo, ecco i 10 consigli che possono essere veicolati ai vostri pazienti attraverso i social


Tre considerazioni sul ruolo dell’odontotecnico, il rischio abusivismo e la “speranza” di un sindacato unico per gli odontoiatri


Guida: la medicina estetica non può più permettersi percorsi formativi disomogenei, la sicurezza del paziente nasce dalla formazione


Un nuovo organismo nato per rappresentare il settore della salute a livello nazionale. L’obiettivo di costruire una rappresentanza unitaria, autorevole e diffusa


“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”. Vito Lombardi cita Giuseppe Tomasi di Lampedusa per la sua riflessione sulle recenti e storiche questioni...


Lo Muzio: subito il Decreto per la distribuzione dei posti, a rischio non solo la formazione degli specializzandi ma l’assistenza fornita ai cittadini


Da ENPAM la guida aggiornata per la compilazione del Modello D: come dichiarare, quali redditi indicare, le sanzioni per i ritardatari tra le informazioni contenute


Musella: “servono regole chiare, trasparenza e pieno riconoscimento delle competenze odontoiatriche”


Consente di finanziare gratuitamente Associazioni ed Enti, ma nel settore potrebbe essere maggiormente utilizzato. Ecco a chi si può donare e quanto hanno incassato nel 2025


Più collaborazione contro abusivismo e illeciti professionali. OMCeO e CAO potranno essere individuati come parte offesa in determinati processi penali


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuncio in Evidenza


25 Giugno 2026
Studio Odontobi ricerca igienista dentale a Castelletto Sopra Ticino

Dal 1988 lo Studio Odontobi rappresenta un punto di riferimento odontoiatrico sul territorio, combinando una lunga tradizione clinica con le più moderne tecnologie del settore. Desideriamo integrare nel team un/una Igienista Dentale motivato e orientato all'eccellenza. Garantiamo l’affidamento immediato di un'agenda completa e satura, supportata da un gestionale efficiente e da una base pazienti storicamente fidelizzata. Offriamo un contratto di collaborazione stabile, inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e un sistema premiante basato su bonus di produzione per incentivare la crescita professionale e il merito. La selezione è aperta sia a professionisti di comprovata esperienza sia a neolaureati di talento pronti a sviluppare il proprio potenziale.

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi