Tre o quattro anni per il giudizio di primo grado, il triplo se si arriva in Cassazione: un viaggio di Giobbe che potrebbe accorciarsi un po’, almeno per quanto riguarda le cause di risarcimento danni, con la legge 80/2005 che ha introdotto numerose modifiche al codice di procedura civile entrate in vigore nel marzo 2006. Di particolare importanza per le cronache medico-legali saranno la modifica dell’Accertamento tecnico preventivo (art.696 c.p.c.) e l’introduzione della Consulenza tecnica preventiva (art.696/bis).
La Consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) è il mezzo col quale il giudice, che non possiede le competenze tecniche necessarie (nel nostro caso per valutare la responsabilità professionale di un odontoiatra), può nominare un suo consulente tecnico che, imparziale come un arbitro, esprime le proprie valutazioni in una relazione scritta dopo avere visitato il paziente ed esaminato tutta la documentazione. Tale relazione, che di solito arriva dopo circa due anni dall’inizio della causa, è spesso l’anteprima della sentenza. “Anche se non è vincolante per il giudice, nella maggior parte dei casi la Ctu diviene la principale - quando non l’unica - fonte di prova della responsabilità del professionista,ovvero della sua esclusione”, dice Marco Lorenzo Scarpelli, consulente tecnico presso il Tribunale di Milano ed esperto della materia. “In sintesi – e fatte salve le infinite possibili varianti dei casi concreti - si può affermare che la Ctu costituisce il fulcro di una causa di responsabilità medica e che il suo risultato è determinante per l’esito del contenzioso.”
Quasi mai i tempi della giustizia accompagnano quelli della clinica: si pensi, per esempio, a chi deve procedere a cure urgenti per rimediare il danno subito. Si deve ovviamente fotografare la situazione prima che venga modificata dalle nuove cure; cioè si deve raccogliere una prova prima che la prova venga a mancare. In tal caso, l’art. 696 cpc dà la possibilità di richiedere un Accertamento tecnico preventivo (Atp), cioè si può chiedere al Giudice di nominare un consulente tecnico che accerti la situazione clinica esistente in quel dato momento.
I tempi dell’Atp sono relativamente brevi: di solito passano pochi mesi dalla richiesta al Giudice e la relazione del Ctu potrà servire da prova nella causa vera e propria. “Prima della legge80/2005 tuttavia, - continua Marco Lorenzo Scarpelli - il Ctu nominato per l’Atp doveva limitarsi a ‘fotografare’ lo stato clinico, evitando qualsiasi giudizio sull’eventuale responsabilità del professionista e qualsiasi quantificazione di eventuali danni che venivano rimandati alla successiva ed eventuale causa di merito. L’Atp era in pratica un referto e, pertanto, succedeva spesso che l’assicurazione dell’odontoiatra si astenesse dall’entrare in campo.
SOLUZIONI ALTERNATIVE
Oltre allo scopo di snellire la procedura per abbreviare la durata del processo, la riforma aspira pure a favorire la risoluzione delle controversie in modo alternativo rispetto alla causa ordinaria, al fine di limitare il ricorso al tribunale solo nei casi in cui sia davvero necessario e opportuno. “La nuova legge ora estende l’Accertamento tecnico preventivo anche alle cause e agli eventuali danni – dice Niccolò Pasqui, avvocato civilista del Foro di Milano - e anticipa la possibilità di ottenere una relazione dal consulente tecnico del giudice, sulla scorta della quale le parti potranno valutare l’opportunità di proporre il giudizio ordinario oppure di evitarlo, per esempio grazie a una transazione stragiudiziale. È evidente che così si potrà avere una deflazione del contenzioso, ma l’estrema laconicità della legge getta qualche ombra sulle modalità di utilizzo. In primo luogo, si deve ricordare che l’Atp conserva la sua natura cautelare; questo significa che per richiederla deve sussistere il requisito dell’urgenza. Pertanto, i empi della procedura sono piuttosto brevi e viene limitata la possibilità tanto di dispiegare una difesa completa, quanto di coinvolgere tutti i soggetti interessati (si pensi, di nuovo, all’assicurazione). In secondo luogo, la valutazione di cause e danni dovrebbe essere limitata ai cosiddetti danni extracontrattuali (danno biologico -temporaneo e permanente- e cure necessarie a riparare il presunto danno), escludendo il danno contrattuale (la restituzione dei compensi percepiti dal medico egli eventuali rifacimenti). ”Potenzialmente ancora più efficace in termini di riduzione del contenzioso nel campo medico è la Ct preventiva introdotta dal nuovo art.696 bis cpc secondo il quale il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile,la conciliazione delle parti. In questo modo, è possibile (e auspicabile) che diminuisca sempre più il numero di contenziosi che finiscono in cause. “Naturalmente è necessario che le parti abbiano quantomeno la disponibilità a raggiungere una conciliazione e, dunque, a rinunciare almeno in parte al pieno riconoscimento delle proprie ragioni- continua l’avvocato Pasqui -, se invece, paziente e odontoiatra mantengono posizioni radicali e opposte, solo la sentenza di un giudice potrà dirimere la questione. Analogamente, considerata la natura sommaria del procedimento, se il caso presentasse questioni, di fatto e/o di diritto, particolarmente intricate ovvero sevi fossero troppi soggetti coinvolti, l’opportunità di ricorrere alla Ct preventiva sarebbe minima.
Solo una causa ordinaria e i suoi lunghi tempi, infatti,permetterebbero di svolgere una completa difesa,di avvalersi di ogni mezzo di prova consentito(per esempio chiamando i testimoni).” “Tutto ciò, in ogni caso,non pregiudica la rilevanza della novità introdotta dalla riforma: di solito, il contenzioso tipico vede coinvolto paziente, dentista e assicurazione, più raramente entra in causa un consulente del dentista (come nel caso dell’ortodonzia o dell’implantologia) - commenta Marco Lorenzo Scarpelli in base alla sua lunga esperienza-. Inoltre, nella maggior parte dei casi l’entità del risarcimento richiesto è relativamente contenuta (in media circa 10.000euro); ambedue le circostanze favoriscono il ricorso alla Ct preventiva.”
È importante notare anche che il ricorso alla Ct preventiva è stato completamente svincolato dal requisito dell’urgenza, quindi può richiedere tempi più lunghi (circa sei-nove mesi secondo Scarpelli) di un Atp ma di molto inferiori a una causa ordinaria. All’allungamento dei tempi però fa da contrappeso la completezza del contraddittorio e, quindi, la maggiore probabilità di raggiungere una conciliazione. Tutto bene e tutto chiaro,dunque? Non proprio. Sul ruolo conciliatore del Ctu per esempio, l’avvocato Pasqui avanza qualche dubbio: “il consulente tecnico per sua natura non è normalmente in grado e neppure gli è consentito di valutare le deduzioni in diritto proposte dalle parti. Perciò i termini di un’eventuale conciliazione devono essere discussi da tutti i soggetti coinvolti e in primo luogo dai legali delle parti. Analogo discorso vale per i Ct diparte: fino a dove possono spingersi? Devono limitarsi a riconoscere il solo profilo di colpa professionale o anche i ‘prezzi’ (contrattuale, extracontrattuale) di tale colpa?”. Dubbi che potrebbero sembrare la paura di un’invasione di campo e di una sottrazione di competenze da parte dei dentisti, ma anche Scarpelli è d’accordo: “per me il consulente tecnico deve essere preparato alla discussione medico-legale e limitarsi a verificare se esista o no la colpa, indicando il danno emergente(cioè le spese per le cure) e l’eventuale inabilità temporanea o permanente (precisando se e di quanto quest’ultima possa essere compensata da nuove cure). Spetterà poi ai legali trasformare queste indicazioni in cifre. La nostra professione ha comunque il dovere di continuare nel percorso di formazione di odontologi forensi, così come stiamo facendo in collaborazione con l’università di Firenze.”
GdO 2006; 14
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