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31 Maggio 2022

Decreto concorrenza e Fondi sanitari, ammorbidito l’OdG che impegnava il Governo a garantire la libera scelta dei medici

Rimane la richiesta al Governo ad istituire un Tavolo Tecnico per modificare la normativa in favore del diritto di scelta del medico, ma vengono cassate le indicazioni più restrittive precedentemente formulate


Il Senato ha approvato, ieri 30 maggio, il Decreto Concorrenza che ora passa alla Camera. Rispetto al testo uscito in Commissione, viene ridimensionato l’Ordine del Giorno presentato dalla Senatrice Elisa Pirro sui Fondi sanitari e la possibilità di libera scelta del medico, ma passa la necessità di istituire un tavolo tecnico per le modifiche legislative Il testo approvato indica che “sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure” ed impegna il Governo “a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale”. 

Il testo originale, poi modificato, avrebbe impegnato il Governo, oltre ad istituire il Tavolo tecnico a: 

1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3)  prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. 

Probabilmente, ipotizziamo, si è preferito optare per un testo meno vincolante in modo da lasciare ampio spazio al lavoro del Tavolo tecnico, quando verrà attivato. 

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