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15 Aprile 2024

Gli odontoiatri specializzandi potranno essere assunti a tempo determinato dal SSN fino al 2026

Lo prevede il Decreto PNRR. L’assunzione sarà a discrezione delle Aziende e per fini didattici. Il contratto potrà essere prorogato fino alla acquisizione del titolo


Approda in Aula alla camera il Decreto PNRR che dovrebbe essere approvato con voto di fiducia, quindi senza modifiche al testo uscito dalla Commissione. Tra le norme che riguardano la sanità, la norma che proroga la possibilità, anche per gli odontoiatri iscritti al secondo anno alle scuole di specialità, di essere assunti a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, nelle strutture pubbliche del SSN o private accreditate appartenenti alla rete formativa. Assunzione che può avvenire, “nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente”, viene chiarito. 

Questo il testo integrale dell’art. 44 quater: 

Art. 44-quater. – (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l’assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché al- l’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “possono procedere” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2026,”;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”;

c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: “È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa”;

d) al decimo periodo, le parole: “di cui all’ottavo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al nono periodo”;

e) al dodicesimo periodo:

1) dopo le parole: “purché accreditati ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999” sono inserite le seguenti: “alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma”;

2) dopo le parole: “ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” sono aggiunte le seguenti: “che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma”.

2. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: “di emergenza-urgenza ospedalieri” sono sostituite dalla seguente: “sanitari”. 



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