L'Imu si applica sul valore dei terreni e fabbricati.
Valore dei fabbricati: il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
- 55 per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Valore dei terreni: il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 110.
Come si paga
L'imposta municipale si dovrà pagare esclusivamente tramite F24, utilizzando codici tributo nuovi stabiliti dalla RM n. 35/E del 12/4/2012 qui di seguito elencati:
• 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
• 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
• 3914 terreni (destinatario il Comune)
• 3915 terreni (destinatario lo Stato)
• 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
• 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
• 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
• 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
• 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
• 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).
Il pagamento della prima tranche dell'Imu è fissato per il 16 giugno e la seconda il 17 dicembre (salva la eventuale possibilità per l'abitazione principale di versare l'Imu in 3 trance di cui una scadente il 17 settembre). I contribuenti si troveranno a dover dividere la parte di Imu relativa ai Comuni e quella relativa allo Stato con modalità di non immediata applicazione:
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo dell'Imu, a eccezione dell'abitazione principale e pertinenze;
- le detrazioni previste non si applicano alla quota di imposta riservata alla Stato.
Leggi anche il servizio sulla stretta all'evasione fiscale del Governo Monti
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