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15 Ottobre 2012

Riforma Fornero: che cosa è cambiato nello studio

Le novità nel panorama legislativo in tema di assunzioni, licenziamenti e collaborazioni

di Andrea Telara


studiostudio
Assumere o licenziare un dipendente, un collaboratore o una segretaria. È una situazione che capita di frequente durante tutta la carriera di un dentista, soprattutto di chi ha uno studio professionale di una certa dimensione e ha bisogno di avere al proprio fianco un collega o un assistente.
Per questo, gli odontoiatri non devono ignorare, almeno per sommi capi, le novità entrate in vigore il 18 luglio scorso, quando è stata approvata la nuova riforma del lavoro che porta la firma del ministro del Welfare, Elsa Fornero.
Si tratta di una legge molto discussa, che ha mutato le regole sui licenziamenti e, soprattutto, su alcuni contratti di lavoro flessibile che spesso vengono utilizzati dai dentisti.
Ecco una panoramica dei principali cambiamenti portati in dote dalla legge 92 del 2012.
 
Licenziamenti (Articolo 18)
La parte più discussa della legge è stata senza dubbio la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che regola la disciplina dei licenziamenti individuali.  Fino al luglio scorso, in base alle disposizioni dell'articolo 18, qualsiasi dipendente che veniva licenziato senza una giusta causa (in base a una sentenza del giudice) aveva diritto a essere reintegrato nell'organico dell'impresa, cioè a essere riassunto.
Si tratta, è bene precisarlo, di una norma che interessava ben poco gli studi professionali, poiché si applicava soltanto nelle aziende o nelle unità produttive con più di 15 addetti, come un ambulatorio medico di dimensioni molto grandi (nelle aziende con meno di 15 dipendenti, l'obbligo di reintegro non c'è mai stato e il lavoratore lasciato a casa ingiustamente ha diritto soltanto a un indennizzo in denaro).
 
Con l'approvazione della riforma Fornero, l'obbligo di reintegro è stato in parte abolito anche per le aziende medio-grandi.
In particolare, se il licenziamento avviene per ragioni disciplinari (per esempio se il dipendente viene lasciato a casa perché l'azienda lo ritiene ingiustamente un fannullone), l'ultima parola spetterà al giudice, che dovrà stabilire (con una certa di-screzionalità) se è il caso di reintegrare o meno il dipendente. Se il licenziamento è avvenuto invece per motivi economici (per esempio se l'azienda vuole ridurre i costi del personale e intende liberarsi di un dipendente soltanto per risparmiare sul suo stipendio), il lavoratore lasciato a casa ingiustamente non avrà più diritto a essere reintegrato sul posto di lavoro ma soltanto a ricevere un indennizzo in denaro, compreso tra 12 e 24 mensilità di stipendio.
 
L'obbligo di riassunzione rimane soltanto per i licenziamenti discriminatori, cioè quelli che sono avvenuti per gravi pregiudizi razziali, sessuali, politici o sindacali o per motivazioni manifestamente infondate.
 
Collaborazioni con partita Iva
Molto importanti e discusse sono le nuove regole per le collaborazioni con partita iva.
Questi tipi di rapporti flessibili potranno essere assimilati al lavoro dipendente a tempo indeterminato se possiedono determinate caratteristiche, cioè se il collaboratore viene pagato meno di 18mila euro all'anno e, per 24 mesi consecutivi, ricava almeno l'80% del proprio reddito da una sola azienda o da un solo datore di lavoro. In questi casi, la legge Fornero presuppone che la collaborazione sia in realtà un escamotage (cioè mascheri  un rapporto di lavoro subordinato, come purtroppo avviene spesso in Italia) e sanziona l'impresa che utilizza i contratti con partita iva in maniera scorretta.
Va ricordato, però, che queste norme non si applicano ai collaboratori che risultino iscritti a Ordini e Albi professionali.
Di conseguenza, un dentista non avrà nessun problema a offrire un contratto di collaborazione a un collega odontoiatra, mentre potrebbe incontrare difficoltà se fa lavorare nel proprio studio altre categorie di professionisti con partita iva, ma non iscritti a un Ordine (per esempio degli addetti amministrativi o degli igienisti dentali).
In questi casi, per non incorrere nel rischio di sanzioni o di cause giudiziarie, è bene che gli odontoiatri utilizzino contratti di collaborazione in cui è specificato chiaramente che le prestazioni professionali sono eseguite in forma autonoma, cioè in maniera flessibile e senza vincoli di orario.
 
Inoltre, se il collaboratore con partita iva ha rapporti diretti con i pazienti ed esegue trattamenti medici, è preferibile far sì che i loro compensi vengano fatturati direttamente alla clientela, per sottolineare ancor di più la natura autonoma del rapporto.
 
Collaborazioni a progetto
Ci saranno maggiori vincoli anche per le collaborazioni a progetto, che, se non rispettano determinati requisiti, rischiano di essere assimilati al lavoro dipendente a tempo indeterminato (con il conseguente obbligo, per il datore di lavoro, di assumere il collaboratore).
In particolare, è prevista  una migliore definizione del progetto per il quale il collaboratore è assunto, che non potrà essere mai troppo generico. È inoltre vietato al datore di lavoro di annullare i contratti prima della scadenza stabilita o prima del completamento del progetto, se non in presenza di una giusta causa (come la manifesta incapacità professionale del collaboratore).
 
I contributi
È previsto un aumento dei contributi pensionistici sulle retribuzioni dei collaboratori a progetto.
Oggi l'aliquota previdenziale da versare all'Inps è pari a circa il 27% della retribuzione lorda (per esempio 5400 euro all'anno, su un compenso di 20mila euro).
Dal 2014 in poi, i contributi saliranno progressivamente, sino a raggiungere il 33% entro il 2018 (cioè 6600 euro su un compenso annuo di 20mila).
 
Lavoro intermittente e a chiamata
Sono state introdotte nuove procedure sul lavoro occasionale pagato con i voucher (cioè i buoni-lavoro) e per quello intermittente o "a chiamata".
Per evitare che questi contratti vengano utilizzati per mascherare assunzioni stabili non regolari, l'imprenditore dovrà presentare una comunicazione agli organi amministrativi, in occasione di ogni chiamata del dipendente (seppur attraverso delle procedure snelle, cioè con una comunicazione telefonica o via internet).

Sulle novità della normativa leggi anche:
- Decreto Balduzzi, le norme per gli odontoiatri

GdO 2012;11:6

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