La pratica dell'anestesia locale da parte degli igienisti è un tema di grande attualità che ha aperto un acceso dibattito tra i professionisti dell'odontoiatria. Il nostro obiettivo è quello di dare spazio alle varie posizioni favorevoli e contrarie al fine di fare chiarezza sull'argomento. L'articolo propone un'analisi dettagliata del problema e un'opinione favorevole.
Sono sostanzialmente due gli interrogativi su cui è necessario fare chiarezza per capire ruolo e competenze delle figure che gravitano nello studio odontoiatrico:
• L'igienista dentale può prescrivere un farmaco?
• L'igienista dentale può fare l'anestesia?
Si tratta di interrogativi ai quali è necessario rispondere in modo articolato perché, se in alcuni casi ci sono norme precise, in altri le regole sono da interpretare, con il supporto della normativa vigente.
Per avvalorare la tesi che voglio esporre, è necessario guardare al codice civile e alle leggi sanitarie vigenti. Per risolvere la prima questione posta mi vorrei soffermare sulla norma che regola le ricette. Si tratta di provvedimenti molto articolati e prevedono che i medicinali si suddividano in cinque categorie:
• Medicinali senza obbligo di ricetta medica.
• Medicinali soggetti a prescrizione medica.
• Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
• Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale, per i quali si prevedono modalità di distribuzione e prescrizione particolari.
• Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa. Tra questi ci sono i medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.
Secondo l'articolo 94 del Dl 219/2006, in attuazione alla Direttiva europea, che definisce la necessità di un codice concernente i medicinali per uso umano, in questa ultima categoria rientrano, tra gli altri, i medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio, per via delle loro caratteristiche farmacologiche e modi d'impiego.
Secondo la norma, i medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati a impiegarli.
La legge infatti prevede che:
I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, e alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.
Questo potrebbe far dedurre che i laureati in igiene dentale, essendo specialisti della prevenzione primaria e secondaria, possono acquistare dai fornitori i medicinali che, per uso ambulatoriale, sono necessari a svolgere la loro professione in scienza e coscienza.
Così come il dispositivo medico del settore dentale (sia esso attrezzatura o materiale) può essere lecitamente venduto a un'igienista, superando il divieto dell'articolo 9 Legge 175/92 (come da circolare del ministero della Salute), solo quando, per tipologia di prodotto o profilo tecnologico, sia idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività dell'igienista, ma non quella dell'odontoiatra.
Per intenderci, la vendita di un impianto dentale a un igienista si pone chiaramente in violazione dell'articolo 9 Legge 175/92, mentre al contrario la vendita di un riunito, tecnologicamente adatto allo svolgimento dell'attività d'igie-nista, può ritenersi legittima. Gli igienisti potranno poi utilizzarlo nei soli limiti della destinazione d'uso e della propria attività. Lo stesso vale per i medicinali necessari per eseguire un debridement periodontale e per le attività strettamente legate a:
• educazione sanitaria dentale;
• terapia non chirurgica periodontale (scaling e levigatura radicolare/de-bridment periodontale);
• applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
• igiene orale;
• etica professionale.
Autodeterminazione sui modi di espletamento della propria attività
Analogamente a quanto avviene per giurisprudenza costante riguardo alla professione medica, l'igienista dentale è titolato a svolgere, in via generale, qualsiasi tipo di attività che sia connessa e funzionale all'espletamento delle competenze stesse e a sceglierne pertanto le relative regole.
Gli igienisti dentali devono sostanzialmente attenersi a:
• applicare mezzi profilattici topici (compresa l'anestesia topica);
• utilizzare farmaci per la terapia non chirurgica paradontale ove necessario, (attraverso l'infiltra-zione locale).
Anestesia locale
Veniamo ora al secondo interrogativo. Vorrei ricordare le seguenti norme:
• l'articolo 4 della Costituzione che sancisce il diritto alla libertà del lavoro;
• l'articolo 2229 del nostro Codice civile secondo cui il conseguimento dell'abilitazione per le professioni non protette ha lo stesso valore giuridico dell'iscrizione all'Albo per le professioni protette;
• gli articoli 2222-2238 del Codice civile, riguardo all'attività libero professionale, che trovano successivo riconoscimento all'indiscusso principio della piena autonomia professionale;
• il D.lgs 502/1992, all'articolo 3, che dispone:
Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, (omissis);
• la Legge 92/44 che abolisce il mansionario, per tutte le professioni sanitarie, dando rilievo alle competenze ascritte all'ordinamento didattico che prevede, anche per gli igienisti dentali, lo studio dell'anestesiologia;
• il Dm 137 del 15 marzo 1999 pubblicato in Gu il 18 maggio.
Alla luce di questi richiami legislativi possiamo affermare, circa l'espletamento dell'esercizio dell'attività in essere, che:
• il conseguimento del diploma universitario d'igienista dentale abilita all'esercizio della professione;
• la professione sanitaria d'igienista dentale è una professione autonoma;
• l'igienista, in forza del proprio profilo, è legittimato a svolgere l'ablazione del tartaro e la levigatura delle radici oltre all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici, su indicazione dell'odontoiatra (ma non necessariamente alla presenza dello stesso, perché la legge non lo richiede).
Interpretazione della norma
L'interpretazione della norma deve essere pertanto logico-sistematica, tenendo conto sia della ratio della norma, sia delle parti che possono ritenersi implicitamente abrogate.
La ratio della norma da interpretare fa sì che ogni professionista utilizzi gli apparecchi e gli strumenti di cui ha necessità di avvalersi, in ragione dell'attività che è legittimata a:
• porre in essere e contestualmente impedire l'atti-vità a tutti i soggetti non abilitati e l'utilizzo di apparecchi e strumenti che non possano acquistare.
Conseguentemente:
• l'odontoiatra o il medico chirurgo specializzato, in paritetica collaborazione con l'igienista dentale, deve dare "l'indicazione" per intervenire sul paziente per una terapia igienica;
• l'igienista dentale ha l'autonomia di fare diagnosi d'igiene orale, di terapia igienica e di prognosi;
• il dispositivo medico - per tipologia o caratteristiche tecnologiche - deve afferire all'esercizio della professione d'igienista (e non a quella dell'odontoiatra);
• l'igienista dentale su indicazione dell'odontoiatra (come avviene per gli infermieri, i podologi ecc.) ha l'autonomia di intervenire con l'anestesia locale o topica là dove il paziente ne abbia l'esigenza;
• l'igienista dentale può acquistare l'anestetico per il debridement periodontale direttamente dal grossista in quanto medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
• deve comunque provare che la vendita è stata effettivamente eseguita da un igienista abilitato.
Facendo il punto possiamo sostenere che:
• l'igienista dentale non può prescrivere un farmaco (non può fare una prescrizione su ricettario come non può farlo un infermiere professionale);
• l'igienista dentale può somministrare l'anestesia sia in forma topica, sia per infiltrazione, per eseguire una terapia non chirurgica, ove necessario, sia dal punto di vista clinico, sia in soggetti che possono essere assaliti da ansia o dolore, su prescrizione dell'odontoiatra;
• l'igienista ha il dovere etico di utilizzare l'anestetico, sia per rendere la terapia non chirurgica confortevole e indolore e sfuggire il disagio dell'intervento, sia per evitare che il paziente si sottragga ai trattamenti di terapia di supporto per paura e si sottragga alla terapia per blocchi psicologici.
Le lobby purtroppo esistono, quella degli odontoiatri è particolarmente forte a causa della crisi, la sindrome della poltrona vuota e forse atteggiamenti conservatori. Per questo credo che la categoria non sarà mai favorevole a riconoscere, come collaboratore paritario, un'igienista dentale.
L'igienista è un valore aggiunto e oggi, in particolare, nella prevenzione, deve diventare un protagonista.
Gli odontoiatri devono esserne consapevoli e condividere con gli igienisti un percorso verso la formazione di un'équipe in grado di dare ai pazienti professionalità e benessere.
Il diritto all'esercizio della professione
Le professioni sanitarie rientrano nell'ambito delle professioni intellettuali. Come tali possono suddividersi, ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, in professioni "protette" e professioni "non protette", per le quali non è stato istituto un Albo o Elenco. Con il D.lgs. 502/1992, primo provvedimento di riforma del Ssn, il legislatore decide di intervenire in maniera incisiva nella materia. Più precisamente all'articolo 6 comma 3:
1. Uniforma l'iter formativo di tutte le professioni dell'area sanitaria, sancendo, per tutti, l'obbligo di corsi di laurea universitari di durata triennale.
2. Stabilisce che il conseguimento del diploma di laurea universitario abilita all'esercizio della professione.
3. Stabilisce che il ministro della Salute individua con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili.
Circa i modi d'esercizio dell'attività si stabilisce che l'igienista dentale svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione (non prescrizione) degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, utilizzando le attrezzature necessarie.
Nota dell'autore: il presente articolo è scritto sotto la mia piena responsabilità e non in qualità di portavoce di qualsivoglia associazione (Aidi/ Unid) né di accademie, alle quali non sono più iscritta.
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