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29 Settembre 2014

Antitrust sanziona la FNOMCeO. Le restrizioni agli iscritti in tema di pubblicità violano i libero mercato. Bianco: ricorreremo al Tar


Da tempo Antitrust e FNOMCeO sono in "disaccordo" sull'interpretazione delle norme che regolano la pubblicità in ambito sanitario: liberista quella dell'AGCOM e restrittiva, in quanto si parla di salute, quella della FNOMCeO ma soprattutto della CAO. Le questioni finite sul tavolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardano odontoiatri.

Antitrust che da una parte è chiamata in causa dai dentisti che hanno utilizzato messaggi pubblicitari (in prevalenza proponendo prestazioni gratuite o scontate) e sono stati sanzionati dal proprio Ordine  per il non rispetto delle norme deontologiche, dall'altra chiamata in causa da FNOMCeO e dai sindacati odontoiatrici che chiedono interventi restrittivi verso i social shopping (leggi Groupon) che rivendono, per conto dei dentisti, prestazioni sanitarie.

Se alle richieste di intervento da parte della FNOMCeO l'Autorità non ha ancora ritenuto necessario rispondere, venerdì 26 settembre l'Authority ha chiuso l'istruttoria aperta un anno fa, è partita su segnalazione di singoli professionisti, centri odontoiatrici e di Groupon che hanno denunciato di essere stati soggetti a sanzioni disciplinari da parte di singoli Ordini dei medici e degli odontoiatri per aver violato le norme deontologiche facendosi pubblicità.

831.816 euro la sanzione inflitta alla FNOMCeO per un'intesa restrittiva della concorrenza.

Secondo l'Antitrust alcune delle disposizioni deontologiche contenute nel vecchio e nel nuovo Codice deontologico, risultano idonee a limitare ingiustificatamente l'utilizzo dello strumento pubblicitario da parte degli iscritti agli Albi professionali.

Significativi alcuni passaggi della sentenza nei quali si sottolinea che, secondo il diritto Antitrust "l'applicabilità ai servizi professionali delle regole della concorrenza prescinde dalla tipologia della professione considerata e dal grado di rilevanza dell'interesse pubblico connesso all'esercizio della stessa" inoltre, aggiunge l'Antitrust " i medici e gli odontoiatri, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica e possono essere quindi qualificati come imprese, ai sensi della normativa comunitaria a tutela della concorrenza, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da essa forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione".

In pratica il medico è un'impresa perché la professione che svolge costituisce un'attività economica, stessa tesi sostenuta anche dalla Comunità Europea. Per queste ragioni non si può disincentivare "il ricorso all'attività promozionale da parte degli iscritti". 
A questo, continua l'Autorità garante della concorrenza e del libero mercato, si aggiunge il contesto normativo di forte liberalizzazione dei servizi professionali che esclude il comportamento anticoncorrenziale messo in campo da FNOMCeO.

Forte la perplessità del presidente FNOMCeO Amedeo Bianco che, sentito da Doctor33, annuncia l'inevitabile ricorso al Tar.

"La lettura della sentenza merita una riflessione di carattere generale ma non si può negare che qualche problema ci sia", spiega Bianco. "Va detto che siamo stati giudicati dalla sezione manifatturiera e il nostro codice è stato valutato così. Restano forti perplessità", conclude Bianco sull'impianto generale e sul merito interpretativo".

Sul tema della pubblicità in ambito sanitario diventa particolarmente attuale l'evento che Odontoaitria33 ha organizzato venerdì 17 ottobre dalle ore 14 in ambito di Expodental.

Sull'argomento leggi anche:


29 Settembre 2014: Sentenza Antitrust. Renzo (CAO) i dentisti curano i cittadini, non possono sottostare alle regole di mercato previste per le imprese

29 Settembre 2014: Liberalizzata la pubblicità sanitaria? Il commento dell'avv. Stefanelli alla decisione dell'Antitrust


 

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