Obiettivi Scopo del presente lavoro è quello di analizzare ed evidenziare i presìdi che l’odontoiatra deve adottare per ridurre o eliminare i motivi di attribuzione di responsabilità di fronte al verificarsi di eventi fratturativi o a condizioni patologiche che insorgano successivamente alle terapie attuate sul paziente bruxista.
Il bruxismo è elencato quale fattore di rischio sulla genesi delle complicanze meccaniche di fallimento di restauri protesici, sia su denti naturali che su impianti, e tra i fattori eziopatogenetici dei disordini temporo-mandibolari (DTM).
Alcuni autori hanno indagato, altresì, l’esistenza di una possibile relazione tra bruxismo e OSAS (Sindrome dell’apnea ostruttiva del sonno).
Il bruxista risulta poco propenso ad attribuire alla sua condizione di paziente parafunzionale la causa di eventi fratturativi che possono manifestarsi a distanza variabile di tempo dalle cure eseguite presso lo studio ed è portato a ricercare e individuare le cause dei fallimenti in fattori esterni.
Quali sono gli errori da evitare nelle scelte clinico-tecniche e comunicative di fronte al paziente bruxista e quali i presìdi documentali atti a poter “provare” di avere bene operato al fine di essere considerati indenni da colpa sia dal proprio paziente sia di fronte a un giudizio di responsabilità?
Materiali e metodi La correlazione esistente tra aspetti clinici e medico-legali è particolarmente evidente di fronte a terapie scelte e attuate nel paziente bruxista. Una visita odontoiatrica condotta con serietà e competenza deve, attualmente, rilevare la possibilità o la probabilità dell’esistenza di bruxismo prima di iniziare le terapie odontoiatriche.
L’odontoiatra dovrà informare il paziente sull’origine del bruxismo, sui segni e sintomi, nonché sui rischi connessi alla parafunzione e sulla possibilità di ricorrere a terapie causali e sintomatiche (bite/placca di protezione notturna).
È altresì fondamentale, nonché obbligo di legge, far seguire la raccolta del consenso in forma scritta all’informativa data oralmente al paziente, e fargli comprendere e sottoscrivere che tutti i presidi messi in atto dall’odontoiatra saranno in grado di ridurre il verificarsi di complicanze prevedibili conseguenti alla parafunzione, ma non potranno annullare il rischio derivante dalle abnormi sollecitazioni alle quali il bruxista esporrà i propri denti, siano essi naturali o protesici, la sua muscolatura masticatoria e la funzionalità ottimale dell’articolazione temporo-mandibolare.
Risultati e conclusioni La responsabilità dell’odontoiatra relativamente a danni che si verifichino nel paziente bruxista potrà essere di tipo commissivo e/o omissivo. Le azioni improprie potranno vertere su una non idonea scelta di piani terapeutici o dei materiali da ricostruzione.
La censurabile condotta omissiva potrà essere individuata nella mancata diagnosi, mancata o inidonea informativa elargita al paziente.
Se l’odontoiatra avrà adeguatamente informato il paziente e avrà bene operato, tutto ciò rappresenterà una valida misura per ridurre o escludere la sua responsabilità di fronte al manifestarsi di eventi fratturativi o patologici causati dal bruxismo e, nell’eventualità di un ricorso in giudizio, potrà avere valide argomentazioni e oggettivazioni per essere scagionato. L’accurata documentazione del caso sarà “la prova” dell’aver agito secondo le regole dell’arte, unico parametro che potrà permettere di essere giudicato esente da colpa.
Significato clinico La presa in carico del paziente bruxista pone l’odontoiatra di fronte a doveri ben precisi:
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doi: https://doi.org/10.19256/d.cadmos.09.2019.06
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