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23 Febbraio 2020

L’ECM e l’italica capacità di aggirare le questioni. E quando non si riesce, si creano regole ad hoc

di Norberto Maccagno


Dopo circa vent’anni sembra impossibile riuscire, ancora, a scoprire sull’ECM situazioni decisamente “difficili da capire”. Ed invece sembra chi si possa riuscire, e senza neppure impegnarsi troppo. A fine gennaio (il 28), sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità per il Triennio 2016-2018 (che potete scaricare al fondo del DiDomenica). Avete letto bene, due anni dopo dalla data di scadenza, il contratto degli operatori della sanità, medici e dentisti inclusi, diventa operativo. 

Un tema, quello del contratto di lavoro di medici e dentisti dipendenti di Ospedali ed ASL che, per evidente disinteresse dei nostri lettori, non abbiamo mai approfondito. Il Ministero della Salute certifica in meno di 200 gli odontoiatri assunti dal SSN in tutta Italia (per anni ho cercato di approfondire il dato, per capire, ma senza successo).

Comunque leggo il sommario, vuoi mai contenga qualche informazione importante da comunicare ai nostri lettori? A colpire la mia attenzione è l’articolo 50, quello che interessa la “Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata”, e l’articolo 51 sulla “Formazione continua ed ECM”. 

Il comma 1 dell’articolo 50 indica che “la formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario”. Poi altri 8 commi in cui si entra nello specifico delle modalità di svolgimento della formazione ribadendo, al comma 6, che l’azienda deve favorire “il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale”.

L’Articolo 51 entra poi nello specifico della Formazione Continua ed ECM del medico ricordano come questa sia normata dalla 502/92 e dalle successive modifiche. Al comma 3 viene ribadito che “l’azienda e l’ente garantiscono l’acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell’ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo” e poi via l’elenco delle norme che garantiscono e permettono, o permetterebbero, di finanziare questo e la precisazione che i medici che frequentano questo aggiornamento “sono da considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell’azienda o ente”. 

E ci mancherebbe che non fosse così, d’altronde l’ECM nasce proprio per “obbligare” il personale sanitario dipendente del Pubblico a formarsi secondo percorsi e programmi indicati dal Ministero e dalle Regioni. Successivamente fu deciso di estenderlo anche ai medici liberi professionisti. 

Continuando a leggere l’articolo 50, noto che tutte queste necessità e buone volontà di aggiornare i propri dipendenti, cominciano a vacillare. 

Il comma 4 e poi il 5 infatti così recitano: 

4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 3 circa l’acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall’art. 16-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Ne consegue che, in tali casi, le Aziende ed Enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto. 

5. Ove, viceversa la garanzia del comma 3 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli articoli 19, comma 3 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure) e 20, comma 5, (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure). Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle Aziende e Enti di cui al comma 4. 

Sintetizzando, se l’ASL non riesce ad organizzare i corsi o anche solo a consentire al medico di assentarsi dai turni di lavoro per frequentare le ore di aggiornamento previste dalla legge 505/92, la Legge non vale.
Se invece l’ASL riesce a consentire l’aggiornamento, allora la stessa Legge vale e se il medico non partecipa può essere penalizzato. Sicuramente non avrò capito bene quanto ho letto, oppure mi mancano degli incroci legislativi per comprendere al meglio, e spero vivamente nei prossimi giorni di pubblicare un chiarimento di qualcuno più ferrato che smentisca le mie affermazioni.

Però, se invece ho compreso correttamente il senso degli articoli del contratto, questi possono essere alcuni degli scenari. 

L’ASL non riesce a dare la possibilità ai propri sanitari di aggiornarsi (a questo punto perché dovrebbe spendere soldi per farlo visto che si è deciso che può non farlo?) e quindi il medico non si aggiorna, perché l’aggiornamento (o la possibilità di aggiornarsi) deve fornirlo il suo datore di lavoro (l’ASL).
Però il medico ha il dovere deontologico di raccogliere i 150 crediti ECM, e quindi il suo Ordine potrebbe aprire un procedimento disciplinare ed arrivare anche alla sua sospensione, cosa che vorrebbe dire non poter più lavorare in ospedale. Ed in questo caso dovrebbe essere retribuito visto che il cvontratto di lavoro non prevede penalizzazioni?
Ma non solo, se la Legge indica l’assolvimento dell’aggiornamento ECM tra i requisisti per l’esercizio della professione medica, allora i medici che lavorano all’ASL, e non si sono aggiornati, lo possono fare perché il contratto di lavoro vale più di una Legge, oppure di fatto non sono qualificati a farlo e l’ASL potrebbe essere chiamata a risarcire i pazienti curati da medici senza tutte le qualifiche necessarie per esercitare la professione? Peraltro come avviene, o avverrà, per i medici ed i dentisti liberi professionisti che non si aggiornano che si vedrebbero rifiutata la copertura assicurativa oltre ad essere giudicati inadempienti in caso di contenzioso medico legale. 

Poi ci sono tutte le considerazioni che voi liberi professionisti in questo momento state facendo, a cominciare dal chiedervi perché l’ASL può decidere che una Legge non va rispettata perché non ha o non vuole destinare finanziamenti e personale per poterla rispettare, ed invece un libero professionista deve, comunque, trovare il modo per chiudere lo studio, pagare trasferte e corsi per auto finanziarsi l’aggiornamento.  

A me è venuto il mal di testa solo nel tentativo di elencare alcuni degli scenari possibili. Non invidio il lavoro che toccherà al presidente Alessandro Nisio (nominato nel Gruppo di lavoro che dovrà riformare il sistema ECM). 

Visto come in questi venti anni si è “aggrovigliato” il sistema ECM, forse sarebbe meglio buttare tutto e ricomunicare da capo, delineando un sistema utile, gestibile, sostenibile ed a prova di italiche furberie. 

… Dimenticavo di darvi un ultimo dato: gli articoli del Contratto di lavoro che riguardano la formazione che ho citato prima, sono sempre gli stessi dal contratto del 2002-2005. 




 
 

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