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06 Settembre 2020

Sentenze disciplinari: la questione non è di trasparenza ma di diritto a conoscere

di Norberto Maccagno


Tra gli articoli e approfondimenti che non riscuotono grande interesse dei lettori (pochi click), ci sono quelli deontologici ed etici. Ammetto, anche io “raccolgo” con poco entusiasmo ogni anno i 10 crediti su questi temi previsti dal nostro percorso di aggiornamento obbligatorio.
Situazione che invece si inverte clamorosamente, toccando numeri di click da primato, ogni volta che la deontologia si trasforma nella sua accezione pratica: la sanzione.  

Articoli tanto letti quanto difficili da realizzare con continuità e puntualità, in quanto le decisioni delle Commissioni Albo Odontoiatri si riescono a trovare solo per il buon cuore dei presidenti CAO, o del sanzionato, che li invia.  

Ovviamente l’interesse verso questo tipo di approfondimento non è voyeuristico, ovvero leggere il nome del sanzionato (peraltro non li pubblichiamo mai, garantendo anonimato e privacy), ma capire cosa il vostro collega ha combinato ed il perché è stato sanzionato. Capire l’orientamento delle CAO sui vari temi deontologici.  

Un esempio recente la decisione della CAO di Aosta nei confronti di un iscritto che non aveva raccolto i crediti ECM necessari, articolo che ha permesso ai più di “ricordare” che, non rispettare l’obbligo ECM, può diventare un problema.  

Quello di rendere pubblica l’azione sanzionatoria diventa quindi, oltre ad un utile strumento informativo, anche un monito nei confronti degli iscritti: “vedete, noi controlliamo, verifichiamo e se necessario sanzioniamo”.  

Credendo fermamente nell’utilità di questo tipo d’informazione, molti anni fa mandai una mail a tutti i presidenti CAO provinciali dell’epoca, chiedendo di poter ricevere le decisioni più significative, garantendo ovviamente l’anonimato sull’identità dell’iscritto. 
Dopo pochi giorni, ricevetti una nota ufficiale dalla FNOMCeO, a firma dei presidenti Bianco e Renzo, in cui mi veniva spiegato che questo non era possibile per motivi di riservatezza. Lasciai perdere e non feci notare ai due Presidenti, per esempio, che al tempo alcuni Ordini (per esempio il mio), nell’inviare il bollettino mensile con le informazioni agli iscritti pubblicavano anche i nomi dei colleghi sanzionati e sospesi, con le motivazioni.  

Fortunatamente alcuni presidenti CAO la vedevano, e la vedono, in modo diverso rispetto ai loro presidenti nazionali, e continuano a passarmi informazioni.  

Stessa richiesta, rendere pubbliche le decisioni, l’avevo inoltrata alla CCEPS facendo notare che i massimari pubblicati sul sito, senza sapere quale è stata la mancanza deontologica contestata e la sanzione adottata, non servivano capire. In quel caso la CCEPS ne fece più un problema organizzativo che altro. Peraltro, ogni volta che ho chiesto alla segretaria della CCEPS copia della decisione, non mi è mai stata negata.  

Quella della trasparenza sui provvedimenti disciplinari è un tema spesso ignorato o volutamente accantonato. Il Dpr 137/2012, per esempio, indica che “Gli albi territoriali - i cui dati è previsto che siano trasmessi telematicamente, ai fini dell'aggiornamento - svolgono funzione di raccolta dei dati anagrafici degli iscritti e riportano le annotazioni dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”.     

Già perché la privacy e la riservatezza su questi temi, come peraltro capita per noi semplici cittadini, non dovrebbe impedire di conoscere l’identità del sanzionato. Secondo me, per il cittadino paziente, è un’informazione importante sapere che il suo dentista è stato sospeso per prestanomismo o che il suo medico è stato condannato per molestie sessuali o per ogni altra inosservanza deontologica.  

Comunque, Odontoiatria33, nel dare notizia delle decisioni, tutela l’identità dell’iscritto non pubblicando il nome o nessun riferimento che lo possa identificare.  

Sull’argomento della trasparenza da parte delle OMCeO (in quanto Ente pubblico), arriva la sentenza del TAR Lombardia che impone all’Ordine di Brescia di inviare ad un Centro odontoiatrico le decisioni richieste. Si faccia attenzione, la richiesta di accesso agli atti arrivava non dal direttore sanitario (ovvero un iscritto), ma dalla proprietà del Centro odontoiatrico.

La questione che sta alla base del coinvolgimento del TAR è in realtà differente da quanto ponevo io ai presidenti CAO. Dal mio punto di vista il rendere pubbliche le decisioni disciplinari serve per capire e spiegare il modo di operare delle CAO sui vari temi deontologici. Conoscere come evitare di cadere nello stesso errore. 
In realtà il TAR non impone alle OMCeO di rendere pubbliche le decisioni disciplinari, anche perché il tema oggetto del ricorso era altro: l’accesso a specifici atti.  

Ma saranno le motivazioni del TAR portate per avvalorare la decisione di accogliere le ragioni del Centro odontoiatrico, a fomentare nuovi conflitti giudiziari.  

Il TAR ricorda che la decisione di sospendere un iscritto comporta, sul piano della concorrenza, un vantaggio -indiretto- per gli altri iscritti. Quindi, la trasparenza massima invocata è nell’interesse della stessa CAO, dimostrando di non aver voluto in nessun caso penalizzare quel singolo iscritto avvantaggiando altri, tanto più gli stessi componenti della Commissione.  

Non a caso la riforma degli Ordini contenuta nella Legge Lorenzin prevedeva la separazione, nell'esercizio del giudizio disciplinare, della funzione istruttoria da quella giudicante. 

Uno dei tanti aspetti della riforma che dovevano trovare posto nel nuovo Statuto FNOMCeO di cui si sono perse le tracce, e non certo per colpa degli odontoiatri.  

Ma torniamo alla decisione del TAR che, ricordiamo, cita non solo la necessità di giudicare con equità gli iscritti di cui si viene a conoscenza dell’inadempienza (anche attraverso un atto come l’esposto presentato dal Centro odontoiatrico verso altre Srl), ma soprattutto ha il dovere chiarire, motivare, spiegare le decisioni prese.

Di fatto il TAR non pone dei vincoli alla Commissione nel giudicare o sanzionare, dice però che a chi chiede conto di quanto deciso, chiunque anche un non iscritto, si deve spiegare, motivare ed dare, senza remora, i documenti in possesso e non nascondersi dietro al diritto di riservatezza.  

Lasciando da parte gli scenari aperti dal TAR, che probabilmente ritroveremo nelle aule giudiziarie, anche solo per cercare di intimidire l’operato dei presidenti CAO. Voglio però tornare sulla mia richiesta avanzata anni fa ai presidenti provinciali CAO e riformulare l’appello: rendete pubbliche le decisioni prese sulle inadempienze deontologiche rilevanti, aprite delle sezioni sui siti delle OMCeO dove pubblicarle in forma anonima.

Viene fatto per tutte le sentenze giudiziarie, perché quelle che riguardano medici e dentisti devono rimanere una cosa che neppure “rimane in famiglia”, ma solo tra chi è coinvolto?    

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