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30 Maggio 2021

Sanzioni ordinistiche, quando sembra essere stata smarrita la meta

di Norberto Maccagno


So bene che tentare di paragonare il codice della strada al Codice di deontologia medica (che però onoro con la maiuscola) è un azzardo, ma credo possa aiutarmi a fare alcune considerazioni.  

Il primo contiene una serie di norme che cercano di evitare il caos sulle strade tutelando chi le frequenta: automobilisti, ciclisti e soprattutto i pedoni. Il secondo contiene una serie di norme per garantire al paziente che il medico che lo ha preso in cura lo faccia secondo scienza e coscienza ovvero guardano gli interessi del paziente e non i suoi.  

Entrambi i codici, in un mondo perfetto popolato da persone responsabili, risulterebbero inutili. Ma la perfezione non è di questo mondo e siccome la responsabilità è condizionata dagli interessi di chi la deve mettere in pratica, ecco la necessità che le regole vengano definite e fatte rispettate.  

Per il codice della strada, a farle rispettare ci sono le Forze dell’Ordine (Polizia stradale e Vigili urbani i più titolati a farlo), per i Codici di deontologia hanno istituito gli Ordini professionali che definiscono le regole e le fanno rispettare.  

Un altro punto comune tra i due codici è l’interesse al loro evolvere di chi deve rispettarli (cittadini in un caso, medici e odontoiatri nell’altro), pari allo zero se non fosse per le sanzioni.  

Sul cercare di farli rispettare, la mia impressione è che le cose vadano un po’ diversamente. Ammetto, qui il paragone tra i due codici scricchiola ma continuo ugualmente sulla strada intrapresa, cercate di cogliere il senso dell’abbinamento.  

Se sgarri sulla strada, prendere una multa se non è cosa certa è molto probabile. Diverso il non rispetto del Codice di deontologia medica. Certo, ne ho anche già parlato in alcuni DiDomenica, il presidente di Ordine non è un poliziotto, forse non ha neppure tutti gli strumenti per svolgere il suo compito di verifica e sanzione, ma l’impressione è che proprio quel ruolo di verifica e sanzione sia un compito non gradito. Però è, se non l’unico, il compito più importante per cui lui è stato eletto.  

So bene ed ho anche raccontato più volte l’intenso lavoro di molti presidenti CAO che con mille difficoltà lo svolgono con preparazione, abnegazione e rispetto della carica. La mia considerazione è più generale, più ideologica, per questo punterei più il dito verso le istituzioni, Ministero ed in parte la FNOMCeO. E lo faccio citando due fatti recenti.  

La scorsa settimana la FNOMCeO ha inviato a tutti i presidenti OMCeO e CAO una nota con le istruzioni per comunicare in modo corretto l’anagrafica degli iscritti ed in particolare per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari. Questo nel rispetto della norma che ha istituito l’Albo Unico Nazionale, come sappiamo un’anagrafica minima degli iscritti è già pubblica. Ne parleremo nei prossimi giorni su Odontoiatria33.

I dati dell’iscritto che dovranno essere inseriti e resi pubblici ad ogni cittadino, oltre a quelli anagrafici (PEC inclusa), dovranno comprendere i titoli di studio (lauree, specializzazioni, master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento rilasciati da Istituti indicati nelle linee guida diffuse), ma soprattutto dovranno contenere, finalmente, le sanzioni disciplinari, anche se non tutte. E dico finalmente perché credo che sia un diritto per noi pazienti sapere se il medico da cui mi faccio curare è stato sanzionato per mancanze deontologiche.   Le linee guida FNOMCeO indicano che “Le sanzioni dell’avvertimento e della censura non sono annotate nell’Anagrafe pubblicamente visibile in quanto non condizionano l’esercizio professionale consistendo in richiami di lieve o più marcata portata all’osservanza dei doveri deontologici. Sono però annotati nel data base AUN (Albo Unico Nazionale) e pertanto gli Ordini devono evidenziarle nel campo apposito”.  

Devono invece essere pubblici:

·       Le sospensioni da 1 a 6 mesi divenute definitive.

·      Le radiazioni divenute definitive.

·       Le sospensioni derivanti dalle interdizioni ex art.8 Legge n.175/1992 divenute definitive.

·       Le sospensioni ope legis ex art.43 del DPR n.221/1950.

·       Le sospensioni amministrative eventualmente disposte dall’art. 2, comma 5 del DL138/2011, dall’art.16, comma 7 – bis, del DL 185/2008, dall’art.4 del DL n.44/2021.

Come indicato, a patto che le sanzioni siano definitive.  

Esempio banale, un iscritto all’Ordine viene sospeso per 1 anno, se lui ricorre alla CCEPS -ne ha tutti i diritti di farlo e meno male è stato introdotto un secondo grado di giudizio- la radiazione viene sospesa ed il professionista può continuare ad esercitare fina a quando la CCEPS non eventualmente confermi. Quindi visitando l’AUN, la sua scheda non conterrà la sospensione fino e se la CCEPS lo confermerà.  

Ora motivo la mia impressione che su questi temi ci sia un po’ di “lassismo” in particolare da parte delle Istituzioni. La norma sull’Albo Unico Nazionale è del 2012, poi ne sono seguite altre sempre in tema di pubblicità alla sanzioni comminate ma non ancora applicate pienamente.   

La CCEPS non si riunisce dall’ottobre scorso (stando a quanto pubblicato sul sito del Ministero) e dal primo gennaio 2021 non è neppure più in carica perché decaduta ed il Ministero della Salute non ha ancora nominato quella nuova.  

Ma c’è stata la pandemia direte voi. Vero ma da gennaio ad oggi io mi sono preso due multe per eccesso di velocità (71 e 73 km orari: limite 70). Battuta a parte, credo che impedire ad un medico radiato o sospeso di continuare ad esercitare possa essere comunque una priorità di sanità pubblica. Ma non solo, credo sia doveroso consentire ad un iscritto sanzionato di poter provare la sua innocenza in tempi rapidi. Ma anche nel rispetto della CCEPS stessa, visti i tempi delle decisioni è più probabile che ogni sanzionato ricorra non tanto perché ritiene di aver subito una ingiusta sanzione, e riconosce la Commissione come istituto super partes, ma solo per evitare di scontarla per un po’ di tempo.  

Se in 5 mesi nessuno ha fatto pressione sul Ministro chiedendo la pronta nomina, ed il Ministero se ne sia dimenticato, forse si considera questa “questione” del garantire al cittadino che chi lo cura rispetta le regole, poco importante.  

Ho già evidenziato come tutti i temi che toccano gli aspetti ordinistici siano i meno cliccati, denotando uno scarso interesse degli iscritti. E come ho già avuto modo di dire, è uno sbaglio.  

Una Commissione di Ordine che esercita il suo ruolo di verifica e sanzione nei confronti degli iscritti non è vessatorio, ma tutela oltre che i cittadini la quasi totalità dei medici ed odontoiatri iscritti che seguono le regole, punendo e nei casi più gravi radiando chi non le rispetta. Un prestanome o chi non segue le norme deontologiche in tema di pubblicità -per citare i due casi più frequenti- danneggia la professione, danneggia gli altri dentisti che lavorano correttamente. E questo vale per il dentista evasore, quello che fa lavorare l’ASO in nero, che truffa il paziente con cure e protesi scadenti: oltre ad essere reati sono concorrenza sleale.  

E non sono neppure convinto che siccome chi deve controllare e sanzionare è eletto dagli stessi iscritti che vengono controllati, c’è il rischio che poi non siano più eletti se sanzionano. Ci sono presidenti CAO incalliti “sanzionatori”, che ricoprono la carica di Presidente da molti mandati.  

Richiamare il Ministro a nominare la nuova CCEPS, evitare che passino 10 anni dalla piena applicazione di una norma che non fa altro che rendere trasparente il lavoro degli Ordini,  sarebbero tutti segnali chiari verso la necessità di rispettare le regole e la scelta di farle rispettare senza ma.  

Altrimenti l’impressione è quella del vigile che, posizionato l’autovelox sul ciglio della strada del paesino dove tutti lo conoscono, poi non l’accende per quieto vivere.    

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