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09 Gennaio 2022

ECM e copertura assicurativa. Quando una legge ammette che è possibile non rispettare un’altra legge

di Norberto Maccagno


Come spesso capita a ridosso della fine dell’anno, per rispettare le scadenze costituzionali ed in questo caso gli impegni con Bruxelles, il Parlamento ha approvato in fretta e furia tutta una serie di norme, alcune delle quali toccano anche il settore dentale. Tra queste quella sulla copertura assicurativa solo per i sanitari che ottengono almeno il 70% di crediti ECM, introdotta da un emendamento inserito nel decreto PNRR approvato definitivamente il 23 dicembre.

La norma prevede che l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (la Legge Gelli/Bianco che prevede tra gli altri l’obbligo assicurativo per i sanitari e le strutture sanitarie) sia “condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. 

Vincolo che era già contenuto nei decreti attuativi della legge Gelli/Bianco, però fermi da tempo in Conferenza Stato Regioni, vincolo che aveva già avuto il parere favorevole dalla Commissione Nazionale ECM.  

Se questa volta la norma è decisamente chiara nelle modalità d’applicazione (serve aver conseguito almeno il 70% dei crediti ECM del triennio precedente), quando cerco d’ipotizzare il perché si è sentita la necessità di introdurla, si allinea alle tante leggi già approvate. 

Peraltro non sembrerebbero esserci vincoli simili per le polizze per altre professioni obbligate, come i sanitari, all’aggiornamento per mantenere l’iscrizione all’Ordine. 

Stando al testo approvato, il fine del provvedimento è quello “di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”. 

Motivazione a mio parere decisamente “tirata”, almeno stando agli obiettivi indicati dal Governo per la missione 6 del PNRR (fonte Ministero della Salute): “potenziare la capacità di prevenzione e cura del sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini, garantendo un accesso equo e capillare alle cure e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative nella medicina”.  

Sicuramente è un mio limite ma fatico ad inserire la norma, che limita la copertura assicurativa ai soli sanitari al 70% aggiornati, in questi obiettivi. 

Ma la vera domanda alla quale non riesco a dare una risposta non è tanto sul perché approvare una norma che vincola la copertura assicurativa all’obbligo formativo, ma perché indicare un limite (al ribasso) a quell’obbligo formativo. 

Ho letto qualche polizza RC professionale odontoiatrica e tutte vincolano l’efficacia al fatto che il contraente sia in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione, quella ANDI addirittura chiarisce che il professionista sospeso dall’Ordine non è coperto. 

Sul Manuale ECM redatto dalla FNOMCeO viene indicato che “La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992 requisito indispensabile per svolgere attività professionale come dipendente o libero professionista”. 

Quindi ottenere tutti i crediti previsti dal programma ECM è requisito “indispensabile per svolgere l’attività professionale”, e così come si deve sospendere l’iscritto non vaccinato, stessa cosa dovrebbe avvenire per l’iscritto che non ha raccolto il numero di crediti necessari. 

Ma allora perché una legge deve ammettere che è possibile raccogliere il 30% in meno dei crediti ECM che un’altra legge obbliga a raccogliere per svolgere l’attività? 

Potrebbe capitare che un iscritto venga sospeso perché non ha raccolto i 150 crediti previsti per il triennio precedente -quindi non può esercitare- ma se ne ha raccolti almeno il 70% può comunque essere coperto dall’assicurazione anche se esercita da sospeso. Oppure visto che è sospeso non è comunque coperto? Ma allora a cosa serve la nuova norma

Voi attenti lettori mi ricorderete che quasi nessun Ordine ha mai sospeso un iscritto per non aver raccolto il numero di crediti ECM necessari.
Vero, però gli avvocati dei pazienti e la magistratura, forti della 502 che indica l’obbligo formativo “indispensabile per svolgere l’attività professionale”, hanno giudicato o possono giudicare la mancanza formativa come una negligenza che può pesare nella condanna del professionista in caso di contenzioso. Anche le compagnie assicurative possono dare questa lettura ed in caso di contenzioso decidere di rendere nulla la polizza.  

Torniamo quindi al dubbio iniziale: perché è stata approvata questa norma? 

Queste le mie possibili risposte, ovviamente una annulla l’altra: 

1) Visto che gli Ordini “faticano” a sospendere gli iscritti per mancata formazione si è voluto mettere comunque un paletto che “convinca” gli iscritti ad aggiornarsi (con lo sconto), almeno per non vedersi scoperti penalmente e civilmente. 

2) Siccome il rischio che la magistratura, ma anche le stesse compagnie di assicurazione, considerino non in regola il sanitario non aggiornato nelle cause di contenzioso (ad oggi è questo l’unico reale rischio del mancato aggiornamento), si è cercato di posticipare (nella pratica e per legge) l’assolvimento all’obbligo formativo. Anche perché la norma prevede che l’esclusione dalla copertura assicurativa non parta al termine del triennio formativo in corso (31 dicembre 2022), ma al termine del prossimo, ovvero il 31 dicembre 2025, salvo proroghe. 

Così abbiamo anche tutto il tempo di trovare la risposta giusta. 

Intanto da domani 10 gennaio torniamo ad informarvi giornalmente e con queste premesse, il 2022 sarà certamente un altro anno interessante da raccontare ed approfondire.  

Ben ritrovati. 

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