HOME - DiDomenica
 
 
23 Gennaio 2022

Obbligo vaccinale per i sanitari: nonostante due leggi rimane di difficile applicazione, come confermano anche le sentenze

di Norberto Maccagno


La lettura, ironica, data da alcuni lettori su Facebook della sentenza del Tar Lombardia che ha accolto il ricorso di un dentista sospeso dall’ATS perché non vaccinato, consentendo di riprendere l’attività ma solo a distanza, forse è un po’ superficiale anche se la sentenza, certamente da una mia interpretazione non corretta, presenta delle contraddizioni in particolare sul ruolo dell’Ordine. 

I giudici di fatto confermano la lettura che aveva dato la CAO nazionale, nell’ interpretare l’articolo 4 della legge 44/21, ovvero il sanitario deve essere sospeso dalle attività che comportano contatti interpersonali evitando rischi di contagio ma non dall’Ordine. 

Certo, come alcuni di voi hanno ricordato nei post di commento, per il dentista la conseguenza della sospensione è comunque quella di non poter lavorare, se non fare qualche consulenza via WhatsApp.  
Ma l’interpretazione data alla Legge dal Ministero e dalla FNOMCeO di sospendere il non vaccinato non solo dal lavoro ma anche dall’Ordine, per il dentista si traduce, certo, nel non poter vedere i pazienti ma anche nel chiudere lo studio se lo studio mono professionale è soggetto ad autorizzazione, essendo l’iscrizione all’Albo un requisito essenziale per ottenerla. Quindi con la sospensione dall’Ordine, non solo il dentista non vaccinato non potrà curare i pazienti, ma anche gli eventuali odontoiatri o igienisti dentali, vaccinati, collaboratori dello studio non potranno lavorare in quello studio. 

Il TAR, nell’accogliere il ricorso, non fa però questa valutazione (sulla conseguente chiusura dello studio) ma si rifà alla Legge rilevando, appunto, che il fine è quello di evitare i contatti interpersonali del sanitario non vaccinato con il paziente consentendo ai sanitari dipendenti, di essere destinati (se possibile) ad altra mansione.  

Quindi, per i giudici, la sospensione dall’Ordine del sanitario non vaccinato cozza con il principio enunciato nella legge: evitare la trasmissione del virus. 

Non avendo le competenze legali necessarie, non voglio ovviamente entrare nel merito della sentenza (ASL ed Ordine potranno appellarsi), però qualche considerazione su alcuni aspetti emersi vorrei condividerle con voi. 

La prima è sui tempi che hanno portato a questa prima sentenza. L’ATS ha invitato il sanitario ad inviare la documentazione dell’avvenuta comunicazione il 13 maggio 2021, poi si sono susseguite tutta una serie di richieste ed atti che hanno portato alla sospensione del sanitario il 10 agosto e poi ai ricorsi alla giustizia amministrativa. Ci sono voluti 7 mesi perché al sanitario, in questo caso, venisse riconosciuto che la sospensione dall’Ordine non era dovuta. Se il Governo non avesse prorogato l’obbligo vaccinale di sei mesi (la scadenza era il 31 dicembre), il sanitario avrebbe ricevuto una risposta 17 giorni dopo aver comunque riaperto. Ma questi sono i tempi della giustizia. 

Ma al ricorrente cosa servirà la sentenza? 

Non saprei visto che il Decreto del novembre scorso (pubblicato in via definitiva in questi gironi in GU) modifica l’articolo 4 della 44/21 obbligando alla terza dose ed indicando che il sanitario non vaccinato deve essere sospeso dall’Ordine che è diventato il controllore. 

Almeno servirà per chiedere i danni ad ATS ed Ordine per i mesi in cui non ha potuto lavorare, prima dell’approvazione del decreto di novembre? 
Credo di no perché nella sentenza il TAR chiarisce che “Non sussistono invece i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente. In particolare, non è ravvisabile nella presente fattispecie il requisito necessario della colpa in capo all’ATS o all’Ordine professionale, tenuto conto della complessità del quadro normativo e della mancanza di indirizzi giurisprudenziali consolidati sul punto, il che non consente di individuare specifici profili di negligenza o di imperizia nell’esercizio dell’attività amministrativa in contestazione”. 

C’è un punto sul quale si potrebbe, invece, aprire un interessante dibattito e sul quale a mio di intendere, i giudici in parte si contraddicono, soprattutto se lo decontestualizziamo dalla questione vaccinazione.  

La questione della tutela del paziente dal sanitario che non rispetta le regole, e quindi sul ruolo dell’Ordine. 

I giudici, motivando il perché non si doveva sospendere l’iscritto dall’Ordine (non essendo indicato nella legge dell’aprile sorso) rilevano che l’iscrizione all’Ordine è requisito per l’esercizio, con la sospensione il sanitario non può svolgere l’attività sia a contatto con il paziente che non a contatto. 

Per questo i giudici considerano che la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino un contatto con il paziente non può “coincidere con la sospensione dall’iscrizione all’albo professionale, ancorché la vaccinazione sia stata elevata a <<requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati>>”. 

Interessante il passaggio quando viene rilevato che “Il Collegio non ignora che un interesse di notevole rilievo, coinvolto nel procedimento disciplinato dall’articolo 4, sia anche quello dei pazienti di essere informati dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti ai quali si rivolgono, specialmente ove la domanda di prestazioni sanitarie avvenga per scelta diretta del professionista e non tramite il filtro dell’accesso ad una struttura sanitaria - pubblica o privata - che si faccia garante delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Il diritto dei pazienti ad essere informati –continuano i giudici- è infatti un corollario del diritto alla sicurezza delle cure, che l’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, individua come parte costitutiva del diritto alla salute. Orbene, se è vero che la sospensione dall’albo professionale è idonea a realizzare la funzione notiziale della inidoneità temporanea del sanitario a svolgere le prestazioni professionali, tale funzione ben può essere garantita mediante specifiche e adeguate forme di pubblicità, la cui individuazione rientra nella competenza degli Ordini professionali”. 

Ovvero, ma questa è una mia lettura, invece di sospendere il sanitario per i giudici l’Ordine potrebbe, per agevolare nell’informazione dei pazienti, pubblicare l’elenco degli iscritti non vaccinati.
Ma in questo caso non insorgerebbe il Garante della privacy?

Fin dalla pubblicazione dell’obbligo vaccinale dei sanitari ho sottolineato le difficoltà di applicazione della norma, la sentenza credo lo dimostri. Come lo dimostrano le parole del presidente FNOMCeO Filippo Anelli che ritiene non veritiero il dato dei 33mila sanitari segnalati come non in regola con l’obbligo vaccinale (terza dose inclusa) secondo il database del Ministero della Salute. 

Dubbio che non conforta soprattutto gli Ordini provinciali che dovranno chiamare gli iscritti segnalati e verificare tutte le singole, presunte, pendenze prima di procedere alla sospensione.          

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Il Ministero chiarisce chi potrà accedere ai novi vaccini specifici per le varianti Omicron, tra i “prioritari” anche i sanitari che hanno effettuato la terza dose 


Una nuova circolare del Ministero aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Per i sanitari, in caso di contatto stretto, confermato...


“Tornare a una gestione ordinaria del rischio, lasciando agli Ordini le valutazioni deontologiche”. La quasi totalità dei medici e degli odontoiatri ha adempiuto all’obbligo vaccinale: meno...


In provincia di Vicenza denunciato per esercizio abusivo un dentista che nonostante fosse sospeso dall’Ordine continuava a lavorare. Sequestrato anche lo studio


In una lettera al Ministro della Salute le criticità verso l’ultima circolare sull’obbligo vaccinale per gli amministrativi e con le regole per chi è guarito


Prima vittoria dei Soci AIO per un diritto che non si riusciva a fare applicare dall’Inps. Possibile quindi riportare in Enpam quanto versato


Immagine di repertorio

Due anni e 5 mesi di carcere per il primo e 2 anni e 2 mesi per il secondo. Dovranno anche risarcire pazienti ed ANDI costituitasi parte civile


Il finto dentista era già stato condannato per un’altra vicenda di abusivismo. Ora dovrà risarcire il paziente con 40 mila euro


Un igienista dentale, il figlio e tre medici condannati a pene che variano da 6 anni fino a 7mesi di reclusione, anche per associazione a delinquere


La pubblicità deve essere chiaramente riferita alla struttura che ha l’autorizzazione sanitaria e non al marchio. La Commissione conferma la sospensione per il Direttore...


Le mascherine continueranno ad essere obbligatorie per accedere e lavorare nelle strutture sanitarie. Ecco le altre situazioni in cui l’obbligo rimane


Carabinieri del Nas eseguono 10 misure cautelari: 25 gli indagati. Il medico/dentista si faceva pagare per ogni falsa attestazione


Altri Articoli

Capita in provincia di Rimini: lui finto dentista è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione, lei, finta ASO, a 10 mesi


Anelli scrive al Ministero della Salute chiedendo di intervenire per prorogare anche per il 2025 il divieto di Fatturazione elettronica nei confronti dei pazienti


L'ortodonzia italiana si ritrova a Bari nel giorno di San Nicola per il 5° Congresso Adriatico organizzato dal SUSO


Tra le criticità, la mancata attuazione della Legge Lorenzin, la necessità di regolamentare le società odontoiatriche in StP, riforma dell’ECM, della CCEPS e una seria lotta al turismo...


La prof.ssa Ottolenghi alla Camera porta dati, preoccupanti, sulla salute orale degli italiani ed evidenza le criticità del SSN sottolineando il ruolo centrale della formazione universitaria, se...


Tra le novità di interesse per odontoiatri ed igienisti dentali la modifica della tassazione del lavoro autonomo, avvicinandolo reddito d’impresa, e la neutralità fiscale per...


Prima vittoria dei Soci AIO per un diritto che non si riusciva a fare applicare dall’Inps. Possibile quindi riportare in Enpam quanto versato


IDI Evolution sosterrà attraverso le sue Red Box i dentisti aderenti all’iniziativa, su 100 casi clinici scelti da eseguire pro-bono


Successo per la tavola rotonda si HIV e Giovani: prevenzione, consapevolezza e screening. Migliano (CAO Roma), ruolo cruciale quello degli odontoiatri nella diagnosi precoce


Soluzioni efficaci per prevenire l’allentamento delle viti implantari: il ruolo delle connessioni coniche e conometriche


Claudio Gammella. vicepresidente CAO Napoli

Un appuntamento della CAO di Napoli ha fatto il punto sull’importanza sia in ambito medico che odontoiatrico


Una guida, scritta dal prof. Roberto Favero, nell’uso dello smartphone per ottenere immagini cliniche di alta qualità, migliorando la documentazione medica, la comunicazione con i pazienti 


Note positive arrivano anche dal saldo previdenziale. Oliveti: “Questi numeri rendono merito al lavoro fatto per mantenere in sicurezza le pensioni di medici e odontoiatri”


Tra gli obiettivi del Comitato garantire che gli Enti di ricerca pubblici italiani siano gestiti da figure qualificate e competenti. Il prof. Gherlone sarà uno dei 4 membri nominati


 
 
 
 

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

TUTTI GLI EPISODI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

La lezione di storia dell’odontoiatria del prof. Guastamacchia

 
 
 
 
chiudi