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03 Aprile 2022

Fine dello stato di emergenza ma non della confusione normativa

di Norberto Maccagno


Dopo quasi 800 giorni, giovedì 31 marzo è stato dichiarato concluso lo stato di emergenza entrato in vigore il 31 gennaio del 2020 concedendo al Governo poteri per legiferare con immediatezza emanando norme che potessero contenere la diffusione del virus su di un tema, quello della sanità, che per la nostra Costituzione compete alle singole Regioni. Governo supportato dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, della Protezione Civile il tutto coordinato dal Commissario per l’emergenza.  

Oltre due anni di DPCM e non solo che hanno cambiato le abitudini, i comportamentali sociali e lavorativi di noi italiani.  

Un susseguirsi di Decreti con regole che poi, mentre il Parlamento li analizzava, discuteva ed in certi casi modificava, nel frattempo venivano già superate dalla pandemia stessa e da un nuovo DPCM. Norme che, anche repentinamente, venivano modificate, aggiornate, rese più stringenti poi allentante per ritornare più restrittive, cercando di rincorrere o anticipare l’andamento pandemico.  

Di qui la continua necessità, e difficoltà, di chiarire e precisare quali regole erano in quel momento in vigore in modo che cittadini e Istituzioni potessero rispettarle.  

Già, perché l’esigenza di aggiornare norme appena scritte con nuove più attuali ed efficaci ha probabilmente messo in difficoltà anche gli stessi funzionari governativi che non sempre sono riusciti ad elencare con precisione cosa veniva abrogato e cosa rimaneva.  

Prendiamo l’ultimo Decreto Riaperture, operativo dal 24 marzo scorso, e le norme riferite al settore sanitario.  

In seguito alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale il Ministero ha dovuto aggiornare le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti con positivi al Covid. Ma nell’aggiornarle ha, per i sanitari, reso più stringente la situazione invece di semplificarla come lo spirito del Decreto Riaperture lascerebbe sperare. Questo, forse, solo perché il Ministero nella stesura del testo non ci si è ricordato come aveva impostato la Circolare precedente che la nuova aggiorna.  

In quella del 30 dicembre 2021, il Ministero aveva indicato regole differenti per i contatti a basso rischio e quelli ad alto rischio. I sanitari (in quanto vaccinati) venuti a contatto diretto senza sistemi di protezione con un positivo avrebbero dovuto sottoporsi a tampone giornaliero per i 5 giorni successivi prima di recarsi al lavoro, ma nulla dovevano fare se venivano a contatto con un positivo durante l’attività clinica in quanto protetti dai sistemi di protezione previsti.  

Con la nuova circolare, viene meno la distinzione basso o alto rischio introducendo quella del “contatto stretto”. Quindi, il sanitario vaccinato venuto a contatto stretto con un positivo, sia durante una cena, in famiglia o in studio, dovrà effettuare un tampone nei successivi 5 giorni.  

E’ stata una svista oppure nei mesi si è notato che non obbligare i sanitari protetti dai DPI al tampone se hanno avuto contatti, ha comportato un aumento dei contagi e quindi si è corsi al riparo?  

Io direi la prima.  

Altro esempio, sul quale ho già scritto fiumi di parole, la norma sull’obbligo vaccinale. Ad un anno dall’emanazione dell’obbligo, primo aprile 2021, gli Ordini stanno ancora rincorrendo i non vaccinati per sospenderli e ci sono voluti 3 Decreti per cercare di rendere la norma applicabile, ed ancora oggi non sembra facilmente applicabile e neppure tanto chiara.  

Il nuovo Decreto Riaperture sana la questione dei sanitari che siccome non sono vaccinati sono stati sospesi ma nel mentre si sono positivizzati e poi guariti e quindi non possono vaccinarsi.

Questo il comma inserito nell’articolo 8 del Decreto Riaperture che indica come superare la questione:  

<<In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento>>.  

Sembrerebbe tutto molto chiaro se non fosse che per risalire alle indicazioni serve confrontare, più Circolari Ministeriali attualmente in vigore con le indicazioni su quando è possibile vaccinarsi dopo essere guariti. Così ecco l’urgenza, per il Ministero, di pubblicare una ulteriore nuova circolare per fare chiarezza sulle scadenze da considerare a seconda della casistica.  

Circolare di 7 pagine in cui si spiega ogni possibile incrocio per evitare dubbi: ma non sarebbe stata più utile una tabellina riepilogativa, senza spiegare nuovamente tutti i se ed i ma, come ha fatto la FNOMCeO per spiegare la circolare ai presidenti OMCeO e CAO.     

Starete giustamente pensando che tutto questo è frutto dall’emergenza causata alla pandemia e deve essere giustificato. Vero, però molti documenti non sempre hanno brillato per chiarezza.  

Certamente non sono stati due anni semplici per i nostri Governi, e neppure per noi cittadini, però se la scienza si fosse associata al bon senso, qualche circolare esplicativa si sarebbe potuto evitare.  

Photo Credit: Governo.it     

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