HOME - Di... Sera
 
 
12 Giugno 2022

Dispositivi medici tra necessità di chiarezza e responsabilità certe

di Norberto Maccagno


Da sempre consideriamo le norme come burocrazia, ovvero la certezza che per essere in regola basta compilare e tenere a diposizione del “controllore” tutta una serie di documenti. Credo che l’esempio odontoiatrico più limpido sia il DVR. La quasi totalità degli studi lo ha in qualche cassetto, ma quanti sanno realmente cosa contiene e lo rispettano alla lettera?  

Ancora oggi, quando pubblichiamo un articolo che informa di una nuova incombenza normativa, alcuni lettori ci scrivono per chiedere: ma quali documenti devo produrre?

L’interesse è verso i fogli da compilare e firmare, non di capire lo spirito della normativa.  

Certamente alcune normative implicano, di fatto, un intervento strutturale oppure una serie di documenti da compilare e conservare, molte altre invece necessiterebbero, prima di tutto di essere comprese per poterle adattare alla propria realtà lavorativa.  

Normative che prima di pensare al “copia incolla burocratico”, dovrebbero essere studiate ed analizzate sono quelle che arrivano dal Parlamento europeo e che l’Italia, sovente, si limita a tradurre ed applicare.  

E’ così per il regolamento sulla privacy, quello sulla radioprotezione ed anche il nuovo regolamento sui dispositivi medici, forse quello che più di altri è considerato dal settore dentale una marea di carte inutili da produrre e conservare. Ma di questo aspetto ne ho già parlato.

In realtà la normativa sui dispositivi medici ha un unico fine: cercare di assicurare al paziente che in dispositivo fabbricato e da lui utilizzato o applicato non comporta rischi per la sua salute. E per garantire questo la normativa individua per una serie di soggetti (fabbricanti, mandatari, chi immette in commercio, importatori e distributori), delle regole. La principale di queste regole è peraltro banale nel suo principio: devi adottare un processo di fabbricazione che garantisca che il dispositivo sia sicuro, devi spiegarmelo e certificarlo.  

Chiarito questo ci sono poi tutta una serie di carte da produrre, che non sono certo poche, ma è il fine che deve guidare l’applicazione della normativa.  

Il nuovo Regolamento non ha fatto altro che recepire lo spirito della “vecchia” 93/42 CEE adattandolo ai nostri giorni, alle tecnologie ed i materiali che nel frattempo si sono affacciati sul mercato ma anche di comprendere quelli che oggi ancora non ci sono, ma che arriveranno presto.  

Il nuovo Regolamento UE 2017/745 (MDR), per citare quello che interessa realmente il settore odontoiatrico, è di fatto ancora un cantiere aperto. Si sono costruite le fondamenta, si è tirata su la struttura ed ora si sta cercando di completare il palazzo, nonostante la data di applicazione fosse il 2017. In Italia varie proroghe hanno posticipato la sua applicazione (prima 2021 e poi maggio 2022) ed ancora oggi si è in attesa di atti che guidino, o almeno spieghino, come interpretare. Atti previsti dallo stesso Regolamento che prevede una implementazione nel tempo. Il Parlamento italiano dovrebbe essere al lavoro su questo.  

Nel frattempo, il Ministero della Salute continua a pubblicare Circolari esplicative o anche solo note informative che dovrebbero aiutare a “chiarire”. Ma dovendo essere, giustamente, generiche perché interessano vari settori, rimane il dubbio di come tradurle per i dispositivi specifici.  

L’ultimo di questi chiarimenti è la nuova classificazione dei dispositivi medici su misura.

Con al 93/42CEE tutti quelli destinati ad un singolo paziente erano dei “su misura”. Ora vengono introdotte due nuove “categorie” per quei dispositivi che vengono fabbricati per un singolo paziente, ma possono essere fabbricati da un soggetto diverso da quello iscritto all’elenco dei fabbricanti dei su misura presso il Ministero della Salute: i dispostivi per un paziente specifico e i dispositivi medici adattabili.  

Le caratteristiche le abbiamo descritte in questo approfondimento.  

La dott.ssa Linda Sanin di UNIDI ci ha aiutato a provare ad abbinare qualche dispositivo odontoiatrico alle nuove caratteristiche:

  • Quelli su misura, certamente corone, protesi e tutti i dispositivi protesici prescritti dall’odontoiatra e realizzati dal laboratorio odontotecnici iscritto all’elenco dei fabbricanti.
  • Quelli destinati ad un paziente specifico (secondo la definizione ministeriale), gli allineatori trasparenti realizzati dall’industria.
  • Quelli adattabili, tutti quei dispositivi medici marcati CE che necessitano di un adattamento, le corone provvisorie prodotte in serie e poi rifasate, i monconi degli impianti fresabili ed anche i blocchetti ceramici fresati dal fresatore in studio (Cerside).  

Ma l’odontoiatra, per esempio, potrà ancora rilevare l’impronta digitale al paziente, effettuare l’analisi e la cura ortodontica (passatemi i termini certamente non corretti) attraverso i software di progettazione e poi inviare il file al laboratorio odontotecnico che realizzerà i vari modelli e poi stamperà le mascherine in acetato o le fabbricherà con una stampante 3D? Oppure dovrà inviare il file con la scansione della bocca del paziente ad una azienda che realizza gli allineatori e che volendo non consulta neppure l’odontoiatra per la progettazione (se intesa come spostare i denti credo possa essere un problema), visto che la nota ministeriale indica come facoltativa la “consultazione con un professionista sanitario autorizzato”?  

Oppure saranno consentite entrambe le strade?

  • Seguendo la prima l’allineatore trasparente sarà un dispositivo medici su misura perché fabbricato su prescrizione di un odontoiatra abilitato per un singolo paziente.
  • Seguendo la seconda il dispositivo sarà marcato CE con tutte le conseguenze organizzative e normative dal caso.  

Ma stando alla lettura ministeriale delle caratteristiche del dispositivo per il paziente singolo potrebbero rientrare in questa classificazione non solo gli allineatori trasparenti ma anche corone e ponti realizzati con fresatori CAD CAM o con stampati 3D che a questo punto potrebbero essere realizzati non da fabbricanti registrati presso il ministero della salute. Queste una delle caratteristiche indicate dal ministero per il dispositivo per il paziente singolo: “è adattato all'anatomia di un paziente all'interno di un determinato range progettuale utilizzando tecniche quali il ridimensionamento del dispositivo sulla base di riferimenti anatomici o utilizzando le caratteristiche anatomiche complete dall'imaging del paziente”.    

Direte voi: ma nella pratica a me dentista non interessa chi può fabbricare la protesi. Anzi, se poi c’è più concorrenza meglio ancora, i costi si abbassano.  

Non credo sia proprio così, ovvero che al dentista non debba interessare a chi affida la fabbricazione del dispositivo protesico.   Una delle novità portate dal nuovo Regolamento rispetto alla 93/42CEE è aver chiarito che l’odontoiatra oltre ad essere proscrittore è colui che immette sul mercato il dispositivo e quindi è responsabile di quanto inserisce nella bocca del paziente, come ci aveva spiegato l’avvocato Silvia Stefanelli, ma anche la dott.ssa Gabriella Ceretti, presidente SIOF. 

Per questo non basta più raccogliere fogli e dichiarazioni senza neppure leggerle, ma si dovrà anche verificare se il proprio laboratorio è realmente un fabbricante, se la dichiarazione di conformità rilasciata dal service a cui si chiede di realizzare il dispositivo medico soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa.  

Dicevo prima che analizzando la normativa si deve considerare il fine della stessa è più di altre il Regolamento sui dispositivi medici sembra puntare non tanto sull’indicare con precisione chi può fabbricare cosa, ma sul fatto che chi fabbrica o modifica deve farlo con processi controllati e con responsabilità certe. Se il dentista modifica il moncone dell’impianto, diventa lui il responsabile e quindi deve poter dare al paziente, o in caso di contenzioso al giudice, tutte le informazioni necessarie sulle modifiche fatte e perché sono state fatte.  

Ma anche considerando questa impostazione, in questa fase transitoria i chiarimenti sono necessari e non solo da parte del Ministero. Utile sarebbe che i rappresentanti di odontoiatri, odontotecnici ed industria del settore dentale indicassero una linea comune, una lettura specifica per il settore evitando non solo che la lettura la dia chi non è del settore (si legga funzionari ministeriali) ma i giudici in caso di contenzioso medico-paziente o gli organismi di controllo in caso di visite ispettive.  


 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. Senna (CAO): un chiarimento importante


Un recente controllo del Nas in uno studio di medicina estetica porta l’attenzione sulla validità dei dispositivi medici (e dei filler) acquistati e sulle responsabilità del medico e...


Seguono due normative differenti anche in tema di reati. La sanzione per dispositivi medici scaduti scatta per il loro utilizzo e non per la detenzione


 
 

Dal 2024 anche chi era già registrato è obbligato a richiedere il nuovo codice ITCA e registrarsi al Registro digitale dei fabbricanti dei dispositivi su misura


Interessa alcuni lotti prodotti dalla della Sudimplant e della Implants Diffusion International, ecco cosa devono fare i professionisti


Cosa ricordare di una norma che sembra essere non molto chiara per gli studi odontoiatrici. Le indicazioni dell’avvocato Gigola che chiarisce: l’AI è uno strumento, le...


 
 

Il perossido di idrogeno utilizzato nei trattamenti sbiancanti professionali rientra tra i precursori di esplosivi disciplinati dal Regolamento UE 2019/1148. Ecco perché i depositi stanno...


AIO pubblica una guida sulle alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2028 in materia di trattamento di fine rapporto, previdenza complementare e trasparenza retributiva


Per la Cassazione, per fotografare e archiviare le immagini del paziente non basta un consenso privacy generico sul trattamento, serve un'autorizzazione specifica


 
 

Meno burocrazia, più certezze per i professionisti e maggiore tutela per i pazienti. Senna: un modello esportabile in altre Regioni


La CCEPS respinge il ricorso e conferma la decisione della CAO di Brescia. Contestati: messaggio promozionale sull'implantologia, l'uso di termini ritenuti fuorvianti e l'omessa comunicazione...


Per l’Agenzia delle Entrate la trasformazione non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l'organizzazione professionale, inclusi clientela, beni materiali e altri asset...


 
 

Altri Articoli

Shota Musayev ha assistito il comandante aggredito dal copilota durante il volo del 30 settembre. Il presidente israeliano Isaac Herzog lo ha premiato insieme...


Nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, un programma del servizio sanitario pubblico per reclutare odontoiatri nelle aree meno servite ha portato all'ingresso di 28...


L'OMS presenta il modulo STEPS aggiornato, che integra un questionario e una breve valutazione clinica per raccogliere dati sulla salute orale nelle indagini sulle malattie croniche.


 
 

Il consigliere regionale Paolo Pagliaro chiede il potenziamento del servizio dell'ospedale Vito Fazzi: segnalate attese di almeno un anno e carenze di...


In occasione dell'aggiornamento dei LEA, l'Associazione Italiana Odontoiatri chiede maggiori tutele per i pazienti fragili, risorse adeguate e collaborazioni...


Dott. Paolo Casentini

Intervista a Paolo Casentini, medico odontoiatra ed esperto di implantologia, che con Matteo Chiapasco firma "Prosthetically Guided Regeneration": un percorso...


 
 

Un team con un'eccellenza clinica oggi non basta. Gli studi odontoiatrici che crescono senza dipendere interamente dal titolare hanno investito in qualcosa di più: ...


I presidenti provinciali di ANDI e AIO Ferrara ricordano ai colleghi che le radiografie, dalle endorali alle CBCT, vanno consegnate al paziente che le richiede, in un formato leggibile e con la prima...


Secondo un rapporto di mercato, il settore passerà da 12,79 a 17,67 miliardi di dollari entro il 2031, trainato da invecchiamento della popolazione, edentulia, domanda estetica e flussi digitali....


 
 

Siglata all’Aran l’ipotesi di contratto per circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, compresi gli odontoiatri dipendenti. Aumento medio a regime di 560 euro lordi al mese,...


L’azienda contesta le informazioni sui coloranti del dentifricio per bambini riportate da Il Salvagente: secondo Sunstar il prodotto contiene come unico colorante il CI 73360, ammesso nei...


Con l’ordinanza n. 26091 del 2 ottobre 2026 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un odontoiatra condannato per errori endodontici e protesici. Le raccomandazioni cliniche orientano il...


 
 

Uno studio descrive un primo molare inferiore preispanico con un intarsio di giadeite nella superficie occlusale. L’analisi con CBCT indica che fu inserito quando il dente era ancora vitale: è il...


Il Cdc unifica in un’unica sezione le raccomandazioni su SARS-CoV-2, influenza e RSV per gli operatori sanitari, ma lascia fuori l’odontoiatria. Per l’Ada l’aggiornamento diventa...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi