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02 Ottobre 2022

Odontoiatra, la Cone Beam, l’indilazionabilità e la Var delle sentenze

di Norberto Maccagno


Dare notizia di Leggi e sentenze è uno degli aspetti della mia professione che trovo più interessante, ogni parola deve essere soppesata per capirne il giusto significato. Per poter dare la notizia al lettore, ci si deve porre la domanda: perché il legislatore, il giudice l’ha utilizzata in quel contesto. Per fare questo devo studiare, cercare di capire e confrontarmi con chi ne sa più di me su quella materia. E fortunatamente in questi decenni di militanza del settore dentale, nella mia rubrica del telefono ci sono i numeri di tanti esperti sempre disponibili ad aiutarmi, prima a capire per poi a raccontare.Un altro aspetto che mi aiuta a dare questo tipo di notizie è il fatto di non essere coinvolto, di riuscire a leggere il disposto non per quello che inconsciamente vorrei che ci fosse scritto, ma per quello che è.  

Indubbiamente, molte Leggi e sentenze devono essere interpretate e quindi in un primo momento possono non dare subito (ai noi, molte volte neppure dopo) una “certezza” della loro applicazione pratica. 

E’ capitato anche con la sentenza del ricorso del vostro collega condannato perché aveva effettuato CBCT su pazienti che non hanno poi effettuato gli interventi di implantologia. Di fatto i Giudici contestano al professionista di non aver rispettato il principio per cui la Legge consente all’odontoiatra di poter utilizzare la Cone Beam “per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica". 

Non entro nel merito della sentenza ma vorrei portare alcune considerazioni che, forse, possono farvi vedere la questione anche da un altro punto di vista. 

Una doverosa premessa: io sono d’accordo con i legali dell’odontoiatra, effettuare o meno l’intervento non dovrebbe essere rilevante sul fatto che l’odontoiatra abbia svolto l’esame. 

E qui sta il punto che leggendo i vostri post di commento vi lascia perplessi. I giudici hanno condannato l’odontoiatra perché non ha rispettato il disposto legislativo portando come prova il fatto che il paziente non ha fatto l’intervento e quindi la CBCT non era contestuale, integrata e indilazionabile rispetto alla terapia. 

Pur non essendo un clinico, capisco bene che per fare un intervento utilizzando la chirurgia guidata, se non faccio una CBCT, prima, non riesco a pianificare il caso al computer, decidere se posso e dove posso inserire impianti e poi fare realizzare dima e protesi prima di effettuare l’intervento. E non posso neppure fare un piano terapeutico ed il preventivo in modo che il paziente possa decidere.  

Ma i giudici interpretano la legge sulla base di come è scritta. Legge, che mi permetto di ricordare tende a garantire al paziente la più bassa quantità di radiazioni possibili, non è scritta per decidere chi può usare gli strumenti diagnostici, anche se indirettamente lo fa. 

La 101/2020, ma anche la precedente legge sulle esposizioni da radiazioni ionizzanti la 187/del 2000 -ed i giudici della Cassazione lo ricordano più volte- indica che “gli interventi di carattere strumentale fatti dall’odontoiatra nel suo ambito di applicazione clinica devono essere contestuali, integrati e indilazionabili”. Altrimenti l’esame deve essere svolto da un medico radiologo, altrimenti se l’esame è necessario perchè hai il paziente con la bocca aperta e ti sorgono dubbi (ovviamente banalizzo), allora puoi farla tu. 

E’ la ratio che ha portato il legislatore, non oggi ma 22 anni fa, ad indicare questo distinguo che anche io fatico a capirne il senso. 

A quanto pare la risposta del legislatore è: perchè il medico radiologo è il professionista deputato a svolgere questo tipo di esami. Quindi, visto che l’esame che consente all’odontoiatra di studiare e definire il piano terapeutico è programmabile, deve inviare il paziente al centro radiologico, o chiamare nel suo studio un medico radiologo. Per le situazioni “indilazionabili”, urgenti, non può aspettare e quindi può fare lui, da solo, in studio. 

Se è giusto o sbagliato non sta a me giudicare, le polemiche ed i dibattiti tra radiologi ed odontoiatri che in questi 22 anni hanno accompagnato la questione dimostrano anche la complessità della questione.  

Ma continuo a faticare a capire il perchè l’odontoiatra è qualificato, capace, autorizzato ad utilizzare una Cone Beam nel momento che sta facendo l’intervento, se sorgono dei dubbi e necessita conferme cliniche (quindi l’esame è contestuale, integrato indilazionabile), perché non lo può fare anche in fase di diagnosi per definire il piano di trattamento e pianificare con più precisione la cura? 

Guardando il lato positivo: l’odontoiatra è comunque stato autorizzato a possedere una Cone Beam ed utilizzarla in molte situazioni senza la presenza del radiologo. E guardando la cosa con l’italico occhiolino, allora basta capire che documenti elaborare per dimostrare che l’esame era contestuale, integrato ed indilazionabilie. 

Tornando alla sentenza, ci sono alcune considerazioni che nel commentarla si devono ricordare, a cominciare che questa riguarda un singolo caso e che dal disposto della Cassazione non si riesce a risalire, nel dettaglio, come si sono svolti i fatti. 

Se emergesse che l’odontoiatra, per quei 12 pazienti che non hanno fatto il trattamento, in realtà aveva effettuare una CBCT conto terzi o è uno di quegli studi che per tutte le prime visite viene effettuato un esame radiologico, le considerazioni critiche verso la sentenza sarebbero le stesse? 

Spesso per capire il perché delle sentenze servirebbero più elementi, gli stessi elementi che hanno in mano i Giudici, e quasi sempre non riusciamo ad averli. 

E’ un po’ come quando il radiocronista di calcio ci descriveva il contatto da rigore che ci sembrava veniale e poi alla sera, a 90° Minuto, ci accorgevamo che era plateale. 

Ecco, in questo caso Sindacati, Associazioni, ma anche l’Ordine per l’aspetto di tutela della salute del paziente, dovrebbero cercare di risalire ai fatti, dovrebbero cercare di avere a disposizione la Var del caso. 

Chiarita l’azione, allora la sentenza potrebbe essere l’occasione per tornare dal legislatore e cercare di fare capire come le esigenze cliniche siano oggi profondamente diverse da 22 anni fa, che oggi in implantologia, in ortodonzia, l’azione clinica più importante si fa al computer grazie al file prodotto dalla Cone Beam. Ma soprattutto, se l’odontoiatra ha le competenze per utilizzare quello strumento diagnostico quando non è possibile inviarlo al centro radiologico, perché non può utilizzarlo anche quando non c’è fretta? 

O è capace o non è capace. O può utilizzarla oppure no. 

E queste considerazioni, credo, valgano anche se la Var indicasse con chiarezza il fallo di mano di quell’odontoiatra siciliano.     


 
 

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