Più l’età che l’esperienza mi ha insegnato che anche per le Leggi “è rigore quando arbitro fischia”, come diceva Vujadin Boskov, l’allenatore famoso per i suoi aforismi.
Spesso ci troviamo ad anticipare la notizia di una norma basandoci sulle bozze uscite dai vari dibattiti, grazie ai commenti di chi ha vissuto i lunghi confronti ministeriali. Poi una volta che la leggiamo ufficializzata in Gazzetta Ufficiale troviamo delle sorprese, perché il testo è cambiato, anche solo in piccole parti, come l’inserimento di una virgola o di una parola, che, però, si rivelano determinati per l’interpretazione. Già, perché molto spesso l’italico problema del rispettare le norme è proprio come vengono scritte e la possibilità di essere interpretate in vari modi.
Sembra non fare eccezione il Decreto che modifica il Decreto 101/2020, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La legge sulla radioprotezione, come spesso viene sinteticamente chiamata.
Il 21 novembre, nella stessa seduta del Consiglio di Ministri che ha varato la manovra Finanziaria 2023, tra le altre norme licenziate il correttivo al Decreto 101 tenendo conto, si legge nel comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi al termine della Consiglio dei Ministri, “del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome”.
Non essendo stato disponibile il testo licenziato, per capire le novità introdotte, e darne notizia, siamo andati a recuperare il parere della Conferenza Stato Regioni inviato ai ministeri competenti.
Consultando il testo di 116 pagine, ringrazio la dott.ssa Giancarla Rossetti (esperto di radioprotezione) per averlo fatto per noi, sono emersi alcune importanti modifiche d’interesse odontoiatrico che abbiamo sintetizzato in questo articolo (questo il link), ovviamente specificando che ci basavamo sul testo della Stato Regioni e che fino a quando il provvedimento non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non si potrà conoscere con precisione i correttivi apportati.
Mai dire gatto se non c’è l’hai nel sacco, per citare un’altra frase diventata famosa grazie ad un grande allenatore: Giovanni Trapattoni.
Tra le modifiche potrebbero interessare gli studi odontoiatrici, indubbiamente il più “atteso”, quello sui controlli annuali delle apparecchiature radiografiche, che tanto aveva fatto discutere e polemizzare, visto che l’annualità prevista dal Decreto 101/20 non era inserita nel testo Europeo che invece dava discrezionalità al legislatore nazionale di definirla ma prevedeva che la tempistica dovesse essere indicata in riferimento “alle norme, alle linee guida e ai documenti tecnici utilizzati nella predisposizione del programma di controllo di qualità delle attrezzature medico-radiologiche e di valutazione delle dosi”.
Se ho capito bene quanto mi hanno spiegato i vari esperti che ho sentito, il legislatore europeo avrebbe voluto che i controlli avvenissero un po’ come i tagliandi dell’auto, in base a quanto si usa il radiografico, alle caratteristiche dell’apparecchio, a quanto il produttore dell’apparecchiatura indica sia necessario. Lo aveva spiegato a Odontoiatria33 anche il past president ANDI Milano Nicola Balduzzi recentemente mancato.
Quindi no ad una indicazione temporale fissa per i controlli.
E su questa linea andrebbe la modifica indicata dalla Stato Regione al Governo, che pure la esplicita in una nota nel documento inviato al Governo. (il documento lo trovate al fondo dell’articolo su Odontoiatria33).
Poi, vuoi perché i documenti probabilmente non girano via mail su file ma attraverso fogli stampati che a quanto pare devono essere riscritti digitalizzati, vuoi che magari ci si ripensato su o si è dovuto dare il contentino alla lobbie più pressante, ecco che spesso i testi che vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale differiscono dalle bozze. A volte le modifiche sono sostanziali a volte sono quasi impercettibili, ma nonostante questo possono cambiare l’interpretazione oppure renderla meno chiara.
Sembrerebbe essere capitato anche sulla norma che stabilisce ogni quando deve essere fatto il controllo del radiografico.
Questo il testo inviato dalla Stato Regioni, stiamo parlando dell’art. 68 del Decreto di modifica della 101/20:
"tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili”.
Questo quello che sarebbe stato inserito nel testo licenziato dal Governo:
“tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili”.
In grassetto quanto aggiunto nel testo governativo e non presente in quello inviato dalla Stato Regioni.
Non serve essere dei giuristi per capire la differenza dei due testi, differenze pratiche più che formali.Certamente bisogna ricordare, anche per ipotizzare il perché della modifica la modifica, che la norma non interessa solo l’odontoiatria ma tutta la diagnostica per immagini in ambito medico e quindi, indubbiamente, certi macchinari ad uso ospedaliero utilizzati per molte ore al giorno che devono per forza essere verificati annualmente. Ma vedendo la norma dal punto di vista odontoiatrico, se mantenuto il testo della Stato Regioni, indiscutibilmente la frequenza dei controlli diventerebbe a discrezione di chi verifica sulla base alle linee guida, quindi secondo il principio sintetizzato nell’esempio del tagliando dell’autovetture: dipende dalla apparecchiatura, da quanto viene utilizzata e dal suo stato di efficienza: quella più vecchia dovrà essere controllata più frequentemente di una nuova etc. .
Come, ci ha spegnato la dott.ssa Rossetti a decidere quale sia la periodicità del controllo, sulla base “delle norme di buona tecnica”, sarà lo specialista in fisica medica o l’esperto di radioprotezione, ove consentito. Testo suggerito dalla Stato Regioni che comunque non impedisce, per gli apparecchi iper utilizzati in ospedale, di prevedere i controlli annuali e magari anche semestrali se il caso.
Stando alla bozza del testo licenziato dal Governo, invece le prove sono di “norma” annuali anche se possono essere definite con “esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili”. Certo, a differenza di oggi, anche in questo caso lo specialista in fisica medica o l’esperto di radioprotezione per quanto riguarda l’apparecchio ad uso odontoiatrico potranno decidere -motivando la decisione- una diversa periodicità da quella attuale attuale, però il testo lascia meno spazio d’interpretazione visto che ti dice: guarda di norma i controlli sono annuali, poi puoi anche decidere sulla base di “esplicite” norme di buona tecnica applicabile, ma la responsabilità è tua.
Ovvero: se decidi diversamente ci devi spiegare il perché e se viene un controllo si vedrà.
Quanti specialisti in fisica medica o esperti di radioprotezione si prenderanno la briga di motivare una periodicità differente da quella annuale sapendo che questo potrebbe comportare il rischio per il loro cliente, lo studio odontoiatrico, di aprire un contenzioso con le autorità preposte al controllo e rischiare quindi pesanti sanzioni?
Visto che il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale, magari si potrebbe cercare di tornare al testo della Stato Regioni che, forse, meglio permette di gestire con più chiarezza e flessibilità tutte le situazioni, sia quelle che utilizzano quasi interrottamente le apparecchiature, che quelli che le utilizzano ogni tanto, come gli odontoiatri o i veterinari.
Se poi questo non avverrà, sarà comunque meglio di ora, anche se ci saranno studi odontoiatrici in cui i controlli saranno annuali ed altri in un periodo più ampio. MA è il "bello" di molte nostre Leggi: l'interpretazione.
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