Le STP cominciano ad interessare sempre più studi professionali. Abbiamo sentito gli esperti su natura del reddito societario e le regole per consulenti e collaboratori
Fina dalla sua nascita l’Istituto delle Società Tra Professionisti ha fatto discutere e creato dubbi che nel tempo il legislatore, le varie Istituzioni preposte hanno cercato di derimere e chiarire. In tema della natura del reddito della STP si è pronunciata recentemente l'Agenzia delle Entrate.
Per approfondire abbiamo raccolto il commento di due esperti della materia fiscale e tributaria in ambito professionale.
“Le società tra professionisti forniscono agli operatori del comparto professionale la possibilità di poter svolgere la propria attività con una veste giuridica sicuramente più dinamica e al passo coi tempi. Le STP, infatti, potendo essere costituite secondo i modelli societari regolati dal Codice Civile, che ben si prestano alla gestione di studi professionali composti da più professionisti, beneficiano peraltro, nel caso di società di capitali o cooperative, di un regime fiscale più conveniente. In tal senso, l’aggregazione in STP consentirà ai professionisti l’opportunità di rafforzare e rendere maggiormente competitivi i propri studi, anche per fare fronte alle richieste di maggior specializzazione imposte dall’evoluzione del sistema socioeconomico”, spiega ad Odontoiatria33 Andrea Dili, presidente di Confprofessioni Lazio.
“Per le società personali -aggiunge l’Avvocato Tributarista Michele Pelillo consulente ANDI Nazionale- l’art. 6, comma 3 del TUIR stabilisce che i redditi prodotti dalle stesse, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati secondo le norme relative a tali redditi. Analogamente per le società di capitali, nonché per le società cooperative, l’art. 81, comma, 1 del TUIR, prevede che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa. Ritengo, pertanto, strategico incentivare le aggregazioni professionali sotto forma di STP, per poter usufruire di un regime tributario sicuramente agevolato rispetto a quello di lavoro autonomo”.
Un tema quello delle STP che comincia ad essere sentito dalla professione, anche per le recenti proposte legislative e le prese di posizione di Sindacati ed Ordine a favore di questa forma di esercizio dell’attività odontoiatrica. La conferma dell’incremento di STP registrate nell’ultimo anno all’Ordine di Roma, come ci dice il presidente CAO Roma Brunello Pollifrone.
“Un grosso incentivo –spiega- è stata la circolare esplicativa della Regione Lazio del 2020 in tema di autorizzazioni sanitarie, che abbiamo fortemente voluto per poter raccordare la normativa sanitaria regionale alla legislazione nazionale in tema di Società Tra Professionisti. I colleghi cominciano finalmente a intravedere le opportunità di una gestione societaria e della relativa minore tassazione sul reddito prodotto”. “Continuo, tuttavia, ancora a ricevere numerose richieste di chiarimenti, da più parti d’Italia, su alcuni aspetti che regolano lo svolgimento dell’esercizio dell’attività professionale sotto forma di STP. In particolare – prosegue Pollifrone – un argomento ampiamente dibattuto riguarda la possibilità da parte dei soci professionisti di avvalersi della collaborazione di colleghi (non soci della STP) per l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche”. Il comma 4, lettera c) dell’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183 prevede che l’atto costitutivo di una Società Tra Professionisti stabilisce i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. La materia è stata poi successivamente disciplinata dal Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.In particolare, il CAPO II, costituito dagli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento, si occupa del conferimento e della esecuzione dell’incarico professionale. L’art. 5 – Esecuzione dell’incarico – specifica: “Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti”.
Sul tema abbiamo chiesto un intervento, all’esperto in normativa sanitaria, Andrea Tuzio, Ordine dei Medici di Roma e consulente ANDI Nazionale.
Dott. Tuzio, da una prima lettura delle norme i dubbi interpretativi sicuramente rimangono, Lei cosa ne pensa?
“Prima dell’abrogazione della Legge 23 novembre 1939 n. 1815, alle professioni intellettuali cosiddette protette era fatto assoluto divieto di adottare la forma societaria.La giustificazione va compresa nell’intento del legislatore di impedire che dietro lo schermo societario operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professionale che, per mancanza del titolo professionale, potessero arrecare pregiudizio a terzi.In particolare, nel Codice Civile (Libro V, Titolo III, Capo II, articolo n. 2232) è specificato che il prestatore d’opera debba eseguire personalmente l’incarico assunto, potendo avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.Il primo principio che bisogna, quindi, accettare è la stretta personalità nell’esecuzione dell’opera prestata, che presuppone l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra il professionista e il suo cliente (paziente), avendo quest’ultimo diritto che il professionista presti personalmente la propria opera.Tale principio non poteva mancare, anzi doveva essere rafforzato, allorché il legislatore abbia inteso consentire l’esercizio in forma societaria delle attività professionali ordinistiche, conciliando, appunto, il principio dell’esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d’opera professionale. Tuttavia, nulla esclude che il professionista possa avvalersi, per l’esecuzione dell’incarico assunto, di ausiliari e sostituti. Il sostituto a cui si riferisce l’art. 2232 del Codice Civile e, di conseguenza, l’art. 5 del Decreto n. 34/2013, è il soggetto (collaboratore e/o consulente) che affianca il prestatore d’opera (titolare del rapporto), agisce sotto la sua direzione e responsabilità e la cui presenza nella struttura non modifica la natura di studio professionale privato”.
Affinché sia possibile che il professionista faccia ricorso ai “sostituti” (collaboratori e/o consulenti) le norme prevedono la necessità che sia consentito dal rapporto di prestazione professionale ovvero che l’attività sia caratterizzata da sopravvenute esigenze non prevedibili. Ci può spiegare il significato di questa affermazione?
“Il professionista titolare dello studio o il socio della STP predisporrà il piano di cura al paziente, successivamente ad una prima visita e/o ad un esame diagnostico, e avrà la piena autonomia e indipendenza nello specificare le modalità di esecuzione, i tempi e i mezzi da utilizzarsi per lo svolgimento della prestazione stessa. Potrà inoltre definire quali delle attività saranno direttamente effettuate dal professionista stesso e quali invece, qualora particolari interventi o patologie lo richiedano, dalla collaborazione di un altro professionista che esegua quella determinata prestazione, sempre con il consenso (scritto) del paziente. Ad esempio, un odontoiatra che valuti per un paziente un problema che potrebbe richiedere l’uso di un apparecchio ortodontico può decidere di avvalersi della collaborazione di un collega ortodontista, oppure nel caso in cui un paziente abbia bisogno di un impianto dentale può decidere di avvalersi di un collega maggiormente competente in chirurgia etc. etc. Per concludere, la facoltà per il professionista di servirsi della collaborazione di “sostituti o ausiliari” non comporta mai che costoro diventino parte integrante del rapporto con la clientela, sia a livello clinico che economico, restando invece la loro attività sempre sotto la personale direzione del titolare dello studio, sia esso in forma individuale, associata o societaria (STP)”.
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