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17 Febbraio 2022

ASO come lavoratore autonomo con partita iva

I dubbi di IDEA, le possibilità ed i rischi, sia per il lavoratore che per gli studi in cui collabora, spiegati dal Dottore Commercialista

Nor. Mac.

Il dubbio se poter aprire una partita Iva come ASO in modo da collaborare con più professionisti nasce da alcune Assistenti che in questi mesi hanno interpellato IDEA, l’Associazione degli assistenti di studio odontoiatrico, per chiedere un consiglio. “Una delle caratteristiche della nostra Associazione è quella di non avere preconcetti ma di cercare di dare indicazioni corrette ai nostri iscritti per permettere di fare le valutazioni del caso”, spiega ad Odontoiatria33 Rossella Abbondanza presidente IDEA.

Nello specifico riteniamo la scelta di abbandonare la dipendenza per esercitare come lavoratore autonomo sia da valutare oltre ad essere rischiosa, perché si può nascondere certamente precariato ed assenza di tutele”, continua la presidente Abbondanza aggiungendo: “quello di poter lavorare in autonomia organizzandosi la giornata, collaborando con più studi in momenti differenti della settimana, può essere per alcuni lavoratori un vantaggio, ma si deve attentamente valutare gli aspetti positivi e quelli negativi”. 

Per capirne di più, IDEA ha posto alcuni quesiti al proprio consulente, il dott.  Francesco Andrea Falcone - Dottore Commercialista, saggista ed autore di numerose pubblicazioni in ambito fiscale e societario per le principali testate di settore. 

Il primo è se l’ASO possa aprire una propria partita Iva e lavorare come libero professionista, visto che l’Art. 4 del DCPM che ha istituito il profilo professionale indica che: <<l’Assistente di Studio Odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attendendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari>>

Il DPCM statuisce che l'attività è svolta in regime di dipendenza, concetto che giuridicamente non comporta esclusivamente lo svolgimento della stessa in rapporto di subordinazione”, spiega il dott. Falcone, “sono due istituti del diritto italiano compatibili ma non contigui”. “Perché si verifichi subordinazione in un rapporto di lavoro –continua- occorre che ricorrano elementi di organizzazione produzione e disciplinari in capo ad un datore di lavoro”.
“Con la parola dipendenza, il legislatore, ha voluto indicare che l'attività ASO è una attività di assistenza ad una attività medica e così non genera di per se un profilo economico autonomo ma discende da un rapporto di dipendenza rispetto ad un'altra attività economica. Cioè non può esistere l’ASO se non c'è attività odontoiatrica. In questo senso va inteso il rapporto di dipendenza”.“Come questo rapporto si esplichi ovviamente il DPCM non può dirlo”, dice Falcone “perchè dipende appunto da come l'attività lavorativa è svolta”.

Se ricorrono gli elementi per la subordinazione essa darà vita ad un contratto di lavoro subordinato. Se ricorrono elementi diversi, può sostanziarsi in modo differente”. 

Chiarito questo aspetto la successiva domanda è quella centrale: può un ASO aprire una partita Iva e collaborare come lavoratore autonomo? 

Mi sento sereno ad affermare che non esiste alcuna norma di legge che impedisca a questi operatori di svolgere la propria attività in forma libero professionale previa apertura di Partita IVA ma tuttavia esistono diverse disposizioni di legge ad orientamento fiscale e giuslavorista che sono statuite nel nostro sistema normativo per evitare che abusi in materia di simulazione contrattuale conducano a mascherare un rapporto di lavoro dipendente attraverso un rapporto di collaborazione o consulenza professionale per ragioni assai diverse: minori oneri di gestione, nessun obbligazione contrattuale di tipo lavoristico, maggiore flessibilità di remunerazione della prestazione, nessun adempimento contributivo e così via”, dice Falcone. 

Ovviamente l’apertura di una partita Iva come ASO non preclude di dover comunque conseguire l’attestato di qualifica secondo quanto indicato dal profilo professionaleIn termini di adempimenti l’apertura di una partita Iva è la stessa per tutti gli “autonomi” ma la considerazione da fare, spiega il consulente IDEA, è quella che l’ASO non è una professione regolamentata ed attratta ad un Ordine professionale e come “lavoratore autonomo” non esiste ancora un codice ATECO specifico, che si ricorda essere un codice rappresentativo di una specifica attività economica. Il dott. Falcone ritiene che nel registrare l’attività sia possibile attualmente indicare il codice ATECO 86.90.29 - altre attività paramediche non classificate - anche se sappiamo che l’ASO è inquadrata come “professione di interesse sanitario”. “In assenza di una aderenza di norma a istituzioni professionali certe non è escluso dall’ordinamento italiano l’esercizio in forma libero professionale purché mai in violazione della legge”, chiarisce l’esperto.

Il dott. Falcone torna a rimarcare inoltre l’importanza di considerare le norme che cercano di “scongiurare che dietro l’esercizio autonomo di una attività si nasconda una modalità per evitare obblighi più stringenti di lavoro subordinato”. 

Per esempio, spiega, nel caso dei possessori di partita Iva in regime forfettario, “l’adesione al regime è formalmente esclusa per legge per coloro i quali svolgano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. 

E nel caso si imponga all’ASO di diventare un “autonomo”? 

In tutti i casi, sia che il possessore di partita Iva rientri in un regime forfettario sia che rientri in un regime diverso (fiscalmente poco conveniente per un ASO) , ogni qual volta il rapporto di collaborazione si sostanzi tra le parti in una modalità di subordinazione accertabile e quantificabile, sarà sempre possibile per il lavoratore rivolgersi al Giudice del Lavoro e chiedere che il rapporto in essere tra le parti venga riconosciuto per la sua vera natura, quella di lavoratore dipendente in luogo di quella di lavoratore autonomo”.

Cioè –spiega- non basta semplicemente che esista una relazione di subordinazione tra l’imprenditore e il collaboratore perché questa identifichi in realtà un simulato rapporto di lavoro dipendente ma è necessario che oltre alla subordinazione nella relazione - impartizione di disposizioni lavorative sulla base di una preordinata organizzazione del lavoro - esistano altri aspetti come quelli della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro”. 

Svolgere l’attività in modalità autonoma, continua il dott. Falcone, comporta poi non solo il dover pagare le tasse sulla base di quanto fatturato e secondo il regime adottato (ordinario o forfettario) ma anche l’obbligo alla contribuzione previdenziale, in questo caso iscrivendosi alla Gestione serpata dell’INPS. 

La domanda finale al dott. Falcone è quella più classica: conviene quindi per un ASO aprire la partita iva

“Se formalmente, come abbiamo visto, non è impedito all’Assistente di studio odontoiatrico di svolgere la propria attività in modalità libero professionale, allo stesso tempo sono molte le condizioni tali da rendere assai complessa la prevalenza di una caratterizzazione autonoma di questo lavoro rispetto ad ipotesi di piena e completa subordinazione.

La differenza risiede probabilmente proprio nella organizzazione generale del lavoro fornito laddove lo stesso è svolto negli aspetti routinari del lavoro dipendente e presso un unico committente”. 
Elementi che garantiscano l’autonomia, indica, “potrebbero essere certamente la presenza di un numero di committenti superiore ad uno, lo svolgimento di attività senza vincoli di orario prestabiliti, la resa di servizi di assistenza specializzati che lascino un margine di autonomia all’ASO nella gestione del lavoro, una autonoma fatturazione dei servizi anche al paziente e così via”. 

Fuori da questo perimetro è piuttosto discutibile consigliare di percorrere la strada della autonoma classificazione ai fini IVA perché essa prima o poi condurrebbe ad inevitabili fonti di tensione professionale tra collaboratore e committente. E la giurisprudenza in materia, ormai piuttosto consolidata, non lascia molti margini di interpretazione differenti”. 

"Ovviamente –conclude il dott. Falcone- anche lo studio che utilizza ASO inquadrati come lavoratori autonomi, in caso non ne sussistano le caratteristiche, rischia pesanti sanzioni”.   


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