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28 Maggio 2015

Siti web. In vigore da giugno le nuove regole: cosa possono o non possono pubblicare i dentisti


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Ma quali sono gli altri elementi obbligatori per chi ha un sito internet del proprio studio odontoiatrico?

Tra gli elementi indicati dal codice deontologico obbligatori in qualsiasi informazione sanitaria dello studio (quindi anche il sito internet) vi sono nome e cognome, titolo e domicilio professionale del titolare. Possono poi essere inseriti anche titoli ulteriori e curriculum (però certificati) nonché la particolare disciplina specialistica esercitata dal medico non specialista (evitando espressioni che inducano in errore).

In merito alle caratteristiche dello studio possono essere menzionate le particolari tipologie di prestazioni erogare (indicando anche presidi o attrezzature esistenti nello studio) nonché indirizzo, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, presenza di collaboratori e personale ausiliario. E' inoltre espressamente prevista la possibilità di segnalare le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione.

Per quanto riguarda le norme sul commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003) che trova applicazione anche per i professionisti è previsto l'obbligo di indicare sul sito web: il nome (o la denominazione o la ragione sociale); il domicilio e gli estremi per un contatto veloce; l'Ordine professionale di appartenenza, estremi di laurea ed abilitazione nonché numero di partita IVA.

Questi invece i divieti. Vietata ovviamente la pubblicità ingannevole, la linea di demarcazione tra ciò che è ammesso e ciò che è vietato appare un po' labile (con conseguenti spazi di discrezionalità forse sono troppo vasti) ove si stabilisce che non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della "dignità e del decoro della categoria" (concetti ovviamente che possono mutare da ordine a ordine). Vietato inoltre ospitare spazi pubblicitari di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario (o inserire link alle aziende stesse) e pubblicizzare - in forma diretta o tramite collegamenti ipertestuali - vendita di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio.

Sintesi obblighi e divieti

Elementi obbligatori dell'informazione

  • nome e cognome il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra
  • il domicilio professionale

Elementi obbligatori dell'informazione tramite internet:

  • il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  • il domicilio o la sede legale;
  • gli estremi per contatto veloce;
  • l'Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di iscrizione; gli estremi della laurea e dell'abilitazione e l'Università che li ha rilasciati;
  • la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida;
  • il numero della partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad imposta.

Ulteriori elementi che possono far parte dell'informazione sanitaria

  • i titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di carriera, titoli accademici e ogni altro titolo consentito dalle norme vigenti (Legge 175/92);
  • il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali certificate;
  • particolare disciplina specialistica esercitata dal medico non specialista (evitando espressioni che inducano in errore)
  • prestazioni erogate (ma solo se direttamente dal professionista) e indicando presidi o attrezzature esistenti nello studio.
  • pagine dedicate all'educazione sanitaria in relazione alle specifiche competenze del professionista;
  • indirizzo, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, presenza di collaboratori e personale ausiliario;
  • per le strutture sanitarie possibilità di indicare le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile;
  • possibilità di segnalare le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato convenzione;

Ulteriori elementi per informazione sanitaria effettuata tramite internet:

  • conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode;
  • possibilità di collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti ;
  • spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione

Divieti:

  • non è ammessa la pubblicità ingannevole
  • non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestono i caratteri di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria;

A cura di: avv. Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario in Bologna

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