Il problema della medicina difensiva è da tempo all'attenzione anche del legislatore, specialmente per via delle sue implicazioni economiche per il servizio odontoiatrico pubblico. Alcune norme approvate, per esempio la Legge Balduzzi, e altre in procinto di applicazione stanno tentando di tutelare meglio l'odontoiatra e il medico senza penalizzare il paziente.
Per quanto riguarda l'odontoiatria i dati non indicano un incremento delle "liti", anche se la possibile contestazione è sempre in agguato, "soprattutto se l'odontoiatra trascura l'aspetto della comunicazione e del dialogo con il proprio paziente" come afferma l'avvocato Silvia Stefanelli, esperta di diritto sanitario in Bologna, che abbiamo intervistato per Dental Cadmos.
Il rapporto medico-paziente sta cambiando. Sta cambiando anche il contenzioso odontoiatrico?
Indubbiamente il mercato odontoiatrico è fortemente cambiato negli ultimi dieci anni e tale cambiamento ha inciso anche sul contenzioso. Il paziente ha meno disponibilità economica e più offerta di mercato (spesso senza avere la possibilità di cogliere le differenze sotto il profilo clinico).
Il paziente, quindi, tende a confrontare diversi preventivi prima di scegliere: a quel punto ha un'aspettativa molto elevata circa il risultato (peraltro non di rado "appoggiata" dallo stesso odontoiatra) che, ove non soddisfatta o non gestita sotto il profilo della relazione soggettiva tra le parti, può sfociare in conflitto. Credo che oggi il rischio di conflitto esista per tutti i professionisti: va messo in conto come un qualsiasi rischio d'impresa.
Le nuove norme sulla responsabilità medica possono aiutare gli odontoiatri liberi professionisti oppure tutelano prevalentemente chi opera nel pubblico?
L'obiettivo del DDL Gelli è di alleggerire la responsabilità dei medici dipendenti e di abbassare i costi della medicina difensiva. Lo strumento giuridico utilizzato per raggiungere questo obiettivo è la previsione per legge della natura "extracontrattuale" della prestazione che intercorre tra medico dipendente e paziente (con prescrizione in 5 anni e onere della prova favorevole al medico); al contrario, mantiene natura "contrattuale" la prestazione tra ospedale e paziente (con prescrizione in 10 anni e onere della prova a favore del paziente). Nel settore odontoiatrico non cambia nulla per il titolare di studio/struttura (cioè l'odontoiatra o la società) che continua come ora a rispondere a titolo contrattuale. Chi ne trarrà un vantaggio sono invece gli odontoiatri collaboratori che, sotto il profilo della responsabilità, si troveranno nella stessa posizione giuridica dei dipendenti: non essendo titolari del rapporto diretto con il paziente, risponderanno cioè a titolo extracontrattuale (prescrizione breve e onere probatorio alleggerito). Sotto questo profilo i contratti, ormai sempre più spesso redatti fra titolare di studio e collaboratore, diventeranno fondamentali per regolare i profili di responsabilità delle parti.
Il rispetto delle linee giuda nella pratica clinica può bastare per evitare il contenzioso?
Per evitare il contenzioso no. Per aiutare nell'ambito di un contenzioso sì. In effetti, in relazione al valore delle linee guida, il DDL Gelli ricalca i principi già introdotti da anni dalla giurisprudenza. Senza addentrarci nel complesso problema delle modalità di elaborazione delle linee guida, in questa sede basti precisare che il loro rispetto comporta una sorta di presunzione di diligenza: tale presunzione può venir meno ove emerga, nella perizia medico-legale, che quella specifica situazione andata trattata in maniera diversa.
In sostanza: seguire le linee guida aiuta nella difesa, ma non offre un'automatica garanzia di uscire indenni dal processo.
Spesso gli odontoiatri peccano più per scarsa attenzione alla documentazione che possa dimostrare un buon operato anziché per carenze cliniche. Quali sono i documenti essenziali da produrre?
La cartella clinica e il consenso alle cure. La prima perché permette di ricostruire l'operato dell'odontoiatra, la seconda perché dimostra che il paziente era d'accordo. Il possesso di altra documentazione, clinica e non clinica (per esempio la tracciabilità della sterilizzazione, il consenso al trattamento dei dati), è senza dubbio "letto", in un processo, come un segno di diligenza del professionista e di buona organizzazione ma cartella clinica e consenso restano certo i più importanti.
Quali consigli darebbe all'odontoiatra per tutelarsi dalle richieste di danni, esclusa la buona pratica clinica che si dà per scontata?
Darei almeno cinque consigli.
1) Curare la relazione con il paziente. Lo so, sembra ovvio, ma conosco moltissimi casi di lavori anche non pessimi sfociati in un conflitto perché l'odontoiatra si è occupato solo dell'aspetto clinico e non di quello relazionale, e viceversa.
2) Capire e accettare che la gestione di uno studio odontoiatrico è un'attività complessa non solo sotto il profilo clinico, quindi prendersi il tempo e l'energia per organizzare e motivare il personale: anche il rapporto tra paziente e segreteria è importante.
3) Curare la documentazione: lo so è noioso, ma è lo strumento più potente qualora l'odontoiatra venga chiamato in causa.
4) Non aspettare che il conflitto si alimenti e non arroccarsi sulle proprie posizioni. Ai primi segnali accettiamo (in primo luogo con noi stessi) che il paziente possa non essere soddisfatto o non aver capito il lavoro fatto: chiamiamo il paziente e cerchiamo di chiarirci la sua posizione.
5) Scegliere subito un buon avvocato e, soprattutto, un buon perito di parte: dobbiamo capire velocemente se e dove può andare a parare un conflitto e agire di conseguenza.
Tra le questioni spesso trascurate quella della privacy: come tocca l'odontoiatra? Quali le azioni da attivare?
La privacy è uno dei temi più bistrattati, vissuto da tutti come un inutile elenco di adempimenti. Dobbiamo cambiare ottica e capire che tutti noi - come cittadini prima che come pazienti - oggi abbiamo non solo un'identità fisica (che tuteliamo con grande attenzione) ma anche un'identità digitale (di cui non sappiamo quasi nulla e di cui non ci occupiamo quasi mai). A questo cambio di visuale si affianca l'obbligo di ottemperare entro due anni al nuovo Regolamento UE n. 679/2006 che, rispetto alla precedente Direttiva 85/46/CEE attuata dal D.Lgs 196/2003, modifica completamente la prospettiva: il titolare dei dati non deve far vedere di aver adempiuto a un elenco di obblighi, bensì dimostrare quali dati gestisce, come li gestisce e perché ha fatto quelle scelte gestionali. In sostanza si tratta di una posizione molto più sostanziale che richiede di capire come "gira" il dato. Per quando riguarda l'odontoiatria, poi, gli aspetti più delicati - oltre alla gestione del dato all'interno della clinica (consenso, sicurezza ecc.) - sono certamente il sito web e soprattutto l'uso dei social: sono due campi in cui vi è pochissima consapevolezza di cosa si stia facendo.
Norberto Maccagno
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