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08 Novembre 2017

Pubblicità sanitaria ed abrogazione della 175/92. Gli scenari dopo la sentenza del TAR Liguria secondo l'avvocato Stefanelli


La sentenza del Tar Liguria con la quale viene confermata la decisione del Comune di Sarzana di sospendere l'autorizzazione sanitaria di uno studio DentalPro per irregolarità sulla normativa che riguarda la pubblicità sanitaria ha riaperto un dibattito sul tema ipotizzando gli scenari futuri "post sentenza".

Ne abbiamo parlato con l'avvocato Silvia Stefanelli (nella foto), il cui studio legale sta tutelenando DentalPro nel procedimento.

Avvocato Stefanelli, quale è la portata della sentenza?

La sentenza del Tar Liguria n. 802/2017 statuisce - come tutte le sentenze - solo sul caso specifico. Non è una legge dello Stato: quindi appare un po' scorretto e fuorviante presentarla come una svolta di natura generale nella disciplina delle pubblicità sanitaria.

Però dà anche dei giudizi. Le parti citate nella sentenza della Legge 175/92 sono ancora in vigore o meno?

La mia opinione è che la Legge 248/2006 (c.d. Legge Bersani) abbia operato una abrogazione implicita della Legge 175/'92. Peraltro la mia opinione è supportata da più di un precedente giurisprudenziale: per prima la Cass. civ. Sez. III Sent., 15/01/2007, n. 652 poi il TAR Emilia-Romagna Sez. II 12 gennaio 2010 n. 16 e infine la Corte di Cassazione Civile Sez. III, 09/03/2012, n. 3717; tutte sentenze che hanno dichiarato abrogata la Legge 175 ad opera della legge 248/2006.
Quindi io reputo che la 175 sia abrogata in toto.

Ok, niente obbligo di indicare il direttore sanitario e tutto il resto. Però in tema di pubblicità sanitaria, comunque, ci sono norme che la regolamentano a cominciare dal fatto che i messaggi contenuti nella pubblicità devono essere funzionali all'oggetto, veritieri,corretti enon ingannevoli, equivoci o denigratori. Come commenta il fatto che sia stata la struttura ad essere sanzionata con la sospensionedell'autorizzazione sanitaria e non il direttore sanitario. In questo caso il giudice ha ritenuto di applicare l'articolo 5 sempre della 175/92, una erratainterpretazioneanchein questo caso?

Il punto è proprio questo: la pubblicità da cui scaturisce la sanzione della sospensione dell'autorizzazione non era affatto "ingannevole", nè "scorretta", nè denigratoria" o altro. Era una pubblicità nella quale mancava semplicemente il nome del Direttore Sanitario.
Il Giudice, ritenendo che quella parte della 175 non sia stata abrogata, ha applicato la sanzione della sospensione prevista dall'arrt. 5 comma 5 della 175


Visto che comunque l'Ordine ha potere di verifica (anche se non più preventiva), in caso di pubblicità non correttasecondo quale è l'autorità che deve giudicare e chi è il responsabile?

Secondo me, oggi il quadro giuridico prevede che in caso di pubblicità sanitaria valutata come ingannevole o non trasparente la sanzione possa essere quella del Codice del Consumo applicata dall'AGCM alla struttura titolare dell'autorizzazione; e poi può essere quella del Codice deontologico applicata al Direttore Sanitario dall'OMCeO a seguito di procedimento disciplinare

Pensa che questa sentenza permetterà a molti presidenti CAO di rivolgersi al Sindaco contestando i messaggipubblicitari delle strutture autorizzate?D'altronde non esiste unanorma specifica e moltissimi messaggi possono essere giudicati ingannevoli o non veritieri, pensi ad esempio a quelli che indicano soluzioni cliniche.

Sulla possibilità dei presidenti CAO di rivolgersi ai Sindaci non posso escluderlo: poi dipenderà dai Sindaci non solo svolgere gli accertamenti di fatto ma anche decidere se aderire o meno a questa interpretazioni legislativa.
Per quanto riguarda le fattispecie che possono essere sanzionate occorre fare attenzione. La noma così sancisce: "Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno"
.
Quindi ammesso e non concesso che si voglia aderire alla tesi del Tar Liguria (su cui ovviamente la sottoscritta non concorda) gli eventuali casi sanzionabili sono solo due: l'ipotesi in cui si diano false indicazioni circa le attività che l'autorizzazione permette di svolgere (es. ho una autorizzazione per odontoiatria e dichiaro di potere fare dermatologia) oppure la carenza del nome del direttore sanitario. Non rientrano altre possibilità.


Nel caso di Sarzana come vi comporterete, proporrete ricorso enelmentre la struttura dovrà chiudere?

Stiamo già predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato: il Comune a sua volta - visti i gravissimi danni non solo alla società che gestisce la struttura ma anche ai dipendenti e collaboratori della struttura che verrebbero ovviamente messi a casa nonché ai pazienti - sembra orientato ad attendere la decisione del Consiglio di Stato.
Francamente mi pare molto saggio, visto l'assurdo squilibrio tra una sanzione abnorme (chiusura per 6 mesi della struttura) rispetto alla irrisorietà della violazione (carenza del nome del direttore sanitario).


Norberto Maccagno
 
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