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09 Novembre 2018

Controllo dei messaggi pubblicitari dei dentisti, ecco come si muove la CAO di Milano. I consigli del presidente Senna per evitare procedimenti disciplinari


Andrea SennaAndrea Senna

Tra le attività di controllo che interessano le varie CAO provinciali, quella sulle informazioni pubblicitarie riconducibili agli iscritti è probabilmente una delle più complicate e difficili. Spesso i controlli e le verifiche portano alla convocazione dell’iscritto ed alla eventuale apertura dell’istruttoria che può portare, poi, ad un procedimento disciplinare. La CAO di Milano nel 2018 ha aperto 19 istruttorie legate alla pubblicità e per 8 di queste è stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto. Ne abbiamo parlato con il presidente Andrea Senna (nella foto), da tempo impegnato sul tema della pubblicità sanitaria anche come componente della Commissione sulla pubblicità della CAO nazionale. 


Presidente Senna, come giudica
la PdL dell’On. Boldi? Mi sembra che rispecchi quanto da voi proposto. 

Dopo tanti anni di lavoro sul fronte della pubblicità sanitaria con grande soddisfazione è stata depositata alla Camera una PdL che contiene tutte le nostre istanze.Tre anni fa il nostro Ordine commissionava allo studio legale del Prof. Scoca e Associati di Roma un Parere Pro Veritate sulla Pubblicità Sanitaria. Il risultato clamoroso di questa approfondita analisi del nostro impianto normativo è stato che in Italia non è mai stata liberalizzata la pubblicità commerciale in campo sanitario, ma, dopo la legge Bersani, solo quella informativa.Questo perché il campo della salute è ambito protetto dall'art. 32 della Costituzione e il cittadino/paziente deve essere tutelato nella sua libera e ragionata scelta di ciò è meglio per la sua salute senza che il suo discernimento sia condizionato dalle regole del libero mercato.Questo risultato ci ha confortato nell'aver mantenuto nel nostro Codice Deontologico, insieme a pochi altri Ordini in Italia, il divieto di effettuare pubblicità commerciale in ambito sanitario.Decisione che è stata ulteriormente confortata dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 maggio 2017 che, di fatto, usando quasi le stesse parole del nostro Parere, raccomandava gli Ordini di controllare l'informazione sanitaria a tutela della salute e della libera determinazione del paziente. L'attuale deriva commerciale pubblicitaria, sarebbe quindi il frutto di una estensiva e non appropriata interpretazione delle normative vigenti.  


Quindi soddisfatti della proposta dell’On. Boldi? 

Certamente. Dopo un grande lavoro di sensibilizzazione al problema a livello di ogni ambito professionale, la FNOMCeO ha istituito una Commissione sulla pubblicità sanitaria presieduta dal Presidente OMCeO di MilanoRoberto Carlo Rossi.Accogliamo con soddisfazione il fatto che l’Onorevole Boldi abbia voluto inserire nel PdL tutti i punti che avevamo, insieme a CAO Nazionale, ANDI e AIO, portato alla sua attenzione sull’argomento, in particolare:

  • Le informazioni in ambito Sanitario devono escludere qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente;
  • Verifica preventiva del messaggio pubblicitario da parte degli Ordini territoriali di competenza e della Federazione in caso di messaggi diffusi su scala nazionale, lasciando valido il principio del silenzio assenso (per evitare che gli Ordini, soprattutto i grandi, vengano paralizzati da pratiche per il rilascio autorizzativo), rimanendo comunque salva la possibilità di controllo successivo con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico locale o centrale che ne impedisca la diffusione;
  • In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa Sanitaria, gli Ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti,  e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM e non più AGCM), per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
  • Vincolo di iscrizione dei direttori sanitari presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta, per permettere agli Ordini di competenza di effettuare un efficace controllo deontologico sulle informative sanitarie. 


Rimane il problema delle responsabilità. Anche con questo testo la responsabilità e le sanzioni ricadono solo sul direttore sanitario e non sulla proprietà. 

Abbiamo richiesto l’inserimento nella proposta di legge di un articolo che preveda che gli Ordini professionali o le Federazione in caso di diffusione nazionale del messaggio non deontologicamente orientato, lo segnalino all’AGCM, istituto preposto dalla nuova legge per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza nei confronti della committenza. 


Come CAO di Milano comunque già oggi lavorate verificando pubblicità. Quale è la prassi? E nel caso troviate messaggi che ritenete non conformi come vi comportate, la sanzione all’iscritto è automatica?  

Vengono vagliati gli esposti e le segnalazioni pervenute e in caso di pubblicità non deontologicamente orientata, viene chiamato il Direttore Sanitario che è per legge responsabile della informativa sanitaria. Viene quindi deciso, caso per caso, se aprire o meno un procedimento disciplinare tenendo conto che a un particolare illecito non corrisponde mai una sanzione predeterminata e univoca, e che, comunque, viene sempre tenuto conto della presa di coscienza da parte dell’iscritto del valore del nostro Codice Deontologico che, all’art. 55, espressamente, vieta la pubblicità commerciale. 


Quale consiglio può dare ai suoi colleghi che vogliono fare pubblicità senza rischiare procedimenti disciplinari? 

E’ importante che il Direttore Sanitario sia cosciente della delicatezza, importanza e responsabilità del ruolo che va a ricoprire. I Direttori Sanitari possono trovare sempre nell’Ordine un interlocutore affidabile e disponibile per aiutarli a risolvere dubbi o domande che potrebbero sorgere sull’informazione sanitaria, tenendo però sempre a mente che un medico non è un commerciante e che, come da Codice Deontologico, è permessa la pubblicità informativa ma non quella puramentecommerciale/promozionale. Il tutto per garantire al cittadino di poter effettuare una libera e ragionata scelta su ciò che è meglio per la sua salute, senza che questa venga condizionata dalle logiche del mercato. 

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