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20 Dicembre 2018

Collaboratore di Settore Odontoiatrico, chi è, quali mansioni, come assumerlo. Le indicazioni del Segretario Sindacale ANDI Corrado Bondi


Si chiama Collaboratore di Settore Odontoiatrico la nuova figura che potrà operare nello studio odontoiatrico ed è stata definita grazie alprotocollo d’intesa fra Confprofessioni, l’ente datoriale confederale cui fa riferimento ANDI, con le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FILCAMS CISL e UILTUCS. Accordo presentato ai dirigenti delle sezioni Regionali e provinciali ANDI durante il Consiglio Nazionale del 15 dicembre scorso.Per saperne di più su questa nuova figura professionale e capire le mansioni ed i ruoli, abbiamo intervistato il segretario sindacale ANDI Corrado Bondi (nella foto).  


Dott. Bondi, chi è il Collaboratore del Settore Odontoiatrico (CSO)?

E’ una nuova figura professionale che è stata individuata su richiesta di ANDI attraverso un protocollo di intesa concertato tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali facenti riferimento a CGIL, CISL, UIL per risolvere le rigidità introdotte nel mercato del lavoro dal DPCM del 9/2/2018 sul riconoscimento dell’assistente di studio odontoiatrico. Il nuovo contratto di lavoro collettivo (CCNL) per il personale del settore odontoiatrico, che è immediatamente applicabile, fa riferimento alla qualifica di “collaboratore del settore odontoiatrico” (CSO) come ad una nuova figura professionale che sotto la responsabilità e le direttive dell’odontoiatra, svolge funzioni di supporto alle sue attività tipiche e caratteristiche.  


Perché la decisione di attivare questa nuova figura?

L’odontoiatra potrà attingere ad un mercato del lavoro più flessibile e meno ingessato potendo fare riferimento, come ogni altro datore di lavoro, a più soggetti invece di uno solo, in grado di supportarlo a tutto tondo nella sua attività. Potrà usufruire delle agevolazioni legate all’apprendistato professionalizzante e a quelle che verranno messe a disposizione da parte di EBIPRO ente bilaterale nazionale delle professioni e di FONDOPROFESSIONI, per la formazione del CSO. Il percorso di formazione, verrà individuato attraverso una concertazione tra le parti.  Metteremo in campo l’esperienza decennale di ANDI in questo settore per offrire una formazione di altissimo livello che fin d’ora possiamo ipotizzare sarà attorno alle 280 ore. 


Che caratteristiche dovranno avere i candidati a ricoprire questa figura, quale formazione sarà necessaria?

Non sono richieste caratteristiche o qualifiche particolari. La Commissione Sindacale Nazionale si occuperà di definire insieme con EBIPRO e le parti sindacali, i percorsi formativi idonei per potere disporre di un collaboratore qualificato, mettendo al centro il ruolo dell’odontoiatra e valorizzando gli strumenti di formazione che ANDI saprà mettere a disposizione dei propri iscritti. 


Quali saranno le sue mansioni che, credo, non potranno essere sovrapponibili a quelle previste per il profilo dell’ASO, per non rischiare di incorrere in esercizio abusivo della professione?

Il CSO eseguirà le sue mansioni sotto diretto controllo e responsabilità dell’odontoiatra svolgendo il suo ruolo di supporto alle attività cliniche ed extracliniche, disponendo, rispetto all’ASO di una minore autonomia e non esercitando funzioni di coordinamento. Risulta che attualmente ancora molte Regioni debbano recepire attraverso apposita delibera il DPCM che riconosce la qualifica di ASO. Per quanto riguarda quest’ultima figura si tratta di un semplice attestato di qualifica/certificazione che attiene al profilo di un operatore di interesse sanitario e non già di un attestato di abilitazione allo svolgimento di una professione sanitaria, protetta o meno. E’ fuori luogo, quindi, fare riferimento all’esercizio abusivo di professione (348 c.p.) recentemente riformato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3 nel contesto che vorrebbe paragonare CSO ed ASO. Del resto, lo stesso art.141 T.U. Leggi Sanitarie come modificato dalla Legge Lorenzin non soltanto fa riferimento ad una licenza e/o ad un attestato di abilitazione, che è cosa ben diversa dall’attestato di qualifica/certificazione, ma esso in realtà si applica alle sole professioni sanitarie, visto che secondo l’art. 1 della Legge 42/1999 la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» inserita nel T.U. Leggi Sanitarie nonché in ogni altra disposizione di Legge è sostituita dalla denominazione professione sanitaria. Appare evidente, dunque, quali possano essere i coinvolgimenti per l’ASO che dovesse esorbitare nel proprio compito e nelle competenze rispetto a mansioni riservate alle professioni sanitarie.  


E’ già possibile assumere un collaboratore con questo nuovo inquadramento? Se si, come deve fare il titolare di studio, quale è l’inquadramento contrattuale?

Segnalando al consulente del lavoro i termini previsti dall’accordo sul personale del settore odontoiatrico firmato lo scorso 12 dicembre, è possibile da subito assumere nuovo personale o mutare contratti in essere, facendo riferimento al nuovo profilo del CSO. Guardando in particolare agli aspetti contrattuali, le parti hanno inteso fare riferimento al CCNL vigente del 17 aprile 2015 ed ai relativi inquadramenti. La collocazione di base per il CSO è prevista perciò al IV livello del CCNL come quella dell’ASO.   

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