La Presidente Di Marco ricorda il percorso per vedersi riconosciuto il titolo estero e della necessità di garantire che i professionisti abbiano svolto una formazione di qualità
Dopo l’interesse suscitato dalla lettera del nostro lettore con titolo di Igienista dentale conseguito in Spagna, nella quale raccontava le difficoltà di vedersi riconosciuto il titolo per poter esercitare in Italia, abbiamo voluto tornare sull’argomento per fare il punto sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
“La normativa di riferimento, Direttiva n. 2005/36/CE e seguenti, è la stessa per tutte le professioni sanitarie (odontoiatri compresi), recepita con norme dello Stato italiano; mira a garantire la libera circolazione delle qualifiche professionali all’interno della comunità europea, ma anche a garantire alle persone assistite che tutti i professionisti sanitari che esercitano in Italia abbiano una preparazione comune e congrua”, spiega ad Odontoiatria33 Caterina Di Marco (nella foto), Presidente Commissione albo nazionale degli Igienisti Dentali.
Ed è proprio su questo principio che si basa il meccanismo per vedersi riconosciuto il titolo di studio conseguito all’estero.
Sintetizzando, si deve presentare una domanda di riconoscimento della qualifica professionale al Ministero della Salute, accompagnata da tutta la documentazione indicata nella modulistica sul sito del Ministero. Il Ministero analizza le singole richieste con una valutazione comparativa fra il percorso di studi effettuato all’estero e quello previsto in Italia per la specifica professione, tenendo conto anche dell’eventuale attività lavorativa all’estero, ove esistente.
Al termine dell’istruttoria il Ministero può emettere:
A questo link tutte le informazioni e le indicazioni per presentare la domanda al Ministero della Salute italiano.
“La formazione dell’Igienista dentale non è uniforme in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in alcuni non esiste ancora la figura professionale. Per esempio in Olanda il percorso formativo universitario è di quattro anni, in Francia e in Grecia non è prevista la nostra figura professionale, in Spagna il percorso è diverso”, spiega la Presidente Di Marco.
Per quanto riguarda la Spagna, spiega la presidente Di Marco, “la formazione è molto diversa da quella italiana, avviene attraverso corsi di due anni, anche privati, a volte anche interamente online, e non prevede lo studio di alcune materie di base fondamentali. Da qui l’esigenza per il Ministero di vagliare ogni singola domanda recuperando ogni percorso formativo svolto”.
“E poi c’è la questione del tirocinio clinico: nella formazione italiana esso è svolto presso strutture pubbliche sanitarie convenzionate con l’Università’ con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati ed è coordinato da un docente appartenente allo specifico profilo professionale in possesso della laurea magistrale della stessa classe. In Spagna viene svolta una formazione presso centri di lavoro a scelta dello studente e non rispetta quelli che sono gli standard di tirocinio previsti nella formazione universitaria italiana sia in termini di impegno orario sia in termini di core curriculum”.
Dopo che il TAR Lazio con la sentenza pubblicata nell’ottobre 2020 obbligava il Ministero della Salute a pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento relativa ad un titolo di Igienista dentale conseguito in Spagna, perché la misura compensativa consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale nelle discipline carenti o in un tirocinio di adattamento di 30 mesi con formazione complementare negli stessi ambiti disciplinari era stata giudicata “sproporzionata”, il Ministero ha provveduto alla rivalutazione comparativa.
“Per effettuare la valutazione proporzionale richiesta dal TAR Lazio –continua la presidente Di Marco- è stato necessario in primo luogo descrivere i due modelli formativi – italiano e spagnolo – utili, nei rispettivi ordinamenti, ad acquisire la qualifica di Igienista dentale su cui si effettua la proporzione al fine di motivare le eventuali misure compensative da assegnare nel caso esaminato e in tutti i casi analoghi ex art. 22 d.lgs. 206/2007 e s.m., tenendo presente che la proporzione deve essere effettuata tra la formazione spagnola e quella italiana. Ne è derivata l’attribuzione di una misura compensativa consistente, a scelta dell’interessato, in una prova attitudinale nelle discipline carenti o in un tirocinio di adattamento di 27 mesi con formazione complementare negli stessi ambiti disciplinari”.
“La misura compensativa così corposa–spiega Di Marco- deriva dal fatto che la rinnovata disamina del titolo spagnolo evidenzia una struttura non universitaria, con formazione a distanza che è vietata nel nostro ordinamento ex D.M. dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17/04/2003, al pari di tutti i corsi afferenti alle lauree sanitarie. Inoltre si evidenzia una rilevante difformità tra valore dei crediti ECTS conseguiti in ogni materia e l’impegno orario previsto per gli stessi; alcune discipline corrispondono soltanto in minima parte ai contenuti formativi universitari delle discipline di base italiane, caratterizzanti e professionalizzanti per l’acquisizione delle competenze proprie dell’Igienista dentale, altre invece non sono affatto attinenti alla figura dell’Igienista dentale; non esiste nessuna attività di tirocinio valida ai fini dei requisiti minimi degli standard di tirocinio previsti dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Igiene dentale delle sedi italiane".
Dal confronto con il percorso italiano, dei 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ricondotti alla formazione italiana, solo una minima parte della formazione spagnola, post-secondaria non universitaria, è valutabile ai fini del riconoscimento e quindi una congrua parte è soggetta a misura compensativa: da qui i 27 mesi (sul tema si veda un nostro approfondimento).
Chi vuole vedersi riconosciuto il titolo spagnolo può scegliere di ottemperare alla misura compensativa in due modi: fare richiesta presso una Università convenzionata con il Ministero della Salute per frequentare il tirocinio di adattamento con formazione complementare per le materie indicate oppure decidere di svolgere un esame per tutte le materie da compensare. In caso di non superamento, non è possibile cambiare la scelta.
“A causa della pandemia, nel 2020 non sono state attivate sessioni di esame e nell’autunno 2021 è stata attivata una sessione presso l’Università Sapienza di Roma”, dice la presidente Di Marco aggiungendo. “I programmi di riferimento per le prove di esame sia per la parte scritta che orale sono gli stessi dei piani di studio che seguono gli studenti italiani”.
Sulla questione dei pochi posti per poter frequentare il percorso “compensativo” all’interno degli Atenei italiani la Presidente della Commissione albo nazionale Igienisti dentali ricorda che non tutti gli Atenei sono convenzionati con il Ministero della Salute e la capacità di accoglimento delle richieste è scarsa rispetto alle centinaia di richieste di riconoscimento pervenute per la qualifica di Igienista dentale. Si sta parlando di corsi già saturi da chi frequenta il corso regolare dopo aver superato il test di ammissione.
“Negli ultimi anni –informa- il Ministero ha ricevuto per la sola professione di Igienista dentale circa 600 domande di riconoscimento di titoli ovvero quasi quanti sono i posti assegnati ogni anno a tutti gli Atenei italiani in cui sono attivi Corsi di laurea in Igiene dentale”.“Inoltre, a differenza di altre professioni sanitarie per le quali è possibile effettuare il tirocinio di adattamento presso aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per la nostra professione non è possibile in quanto nel SSN pubblico sono rarissimi i reparti di Igiene dentale e le misure compensative prevedono una componente elevata di formazione complementare”.
Presidente Di Marco che entra nel merito anche della questione test d’ingresso. “Dobbiamo ricordarci che il numero programmato è una misura utile anche a garantire una adeguata qualità formativa per un numero definito di studenti, quindi a tutela delle persone assistite. Chi sceglie di fare l’esperienza della formazione all’estero dovrebbe informarsi preventivamente ed adeguatamente sui piani di studio e sul percorso di riconoscimento, se intende poi esercitare la professione in Italia. Lo stesso discorso vale per chi, laureato in Italia, decide di esercitare la professione all’estero: ogni Paese adotta regole di riconoscimento attraverso l’Autorità competente locale, in riferimento alla comparazione della formazione e alla conoscenza della lingua".
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