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22 Novembre 2023

L’utilizzo dello scanner nei protocolli dedicati alla prevenzione

I chiarimenti della Presidente Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali sui vantaggi di queste innovazioni tecnologiche per le competenze degli Igienisti dentali


Le nuove tecnologie in campo odontoiatrico stanno aprendo nuove possibilità cliniche. Sul tema degli scanner in un recente Agorà del Lunedì, ne ha parlato il prof. Massimo Gagliani Per capire la posizione degli Igienisti dentali, Odontoiatria33 ha chiesto alla dott.ssa Caterina Di Marco (nella foto), presidente nazionale della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali, di darci il suo punto di vista individuando le domande che più di altre le vengono poste sul tema. 

Ritiene che le nuove tecnologie comportino la necessità di ridefinire alcune regole, allargare le competenze o magari crearne delle nuove? 

In una Sanità che sta cambiando, e con essa le modalità di erogazione e di accesso, l’utilizzo delle nuove tecnologie è assolutamente un dovere etico e deontologico di ogni professionista sanitario, anche e soprattutto a garanzia della sicurezza e dell’efficacia delle cure. Le competenze digitali sono un imprescindibile ingrediente per compiere la transizione digitale in medicina, tanto che la Costituzione etica della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, della quale fanno parte gli Igienisti dentali, riserva un apposito articolo in cui sancisce che “il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l’utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia. L’ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in sanità. Nell’uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza”. Gli Igienisti dentali sono da sempre attenti alle nuove tecnologie digitali e al loro utilizzo a supporto della prevenzione orale, mettendo le proprie competenze a disposizione delle persone assistite. Infatti, nella formazione universitaria dei corsi di Laurea in Igiene dentale, sono previsti crediti formativi che comprendono nel tirocinio le fasi applicative dedicate alla prevenzione e sono dedicati Master e Corsi di Alta Formazione post laurea sul tema dell’innovazione tecnologica. L’odontoiatria si avvale di Odontoiatri e Igienisti dentali per la gestione della salute orale della persona assistita, nel rispetto delle proprie competenzePertanto, come abbiamo rappresentato nel nostro recente documento sulla evoluzione dei profili, se è vero che l’utilizzo delle nuove tecnologie richiede nuove competenze, ciò non significa che queste siano sottratte ad altri profili, poiché le competenze digitali sono di tutti coloro che ne hanno bisogno per la miglior realizzazione del loro specifico professionaleLe tecnologie sono strumenti a supporto delle differenti competenze.  


Lo scanner intra-orale viene utilizzato dall’Igienista per molte pratiche legate alla sua competenza professionale. Quali gli ambiti che risulta più utile? 

Esistono degli esempi già validati in letteratura: 

  • controllo e visualizzazione, condivisa con la persona assistita, delle aree che presentano biofilm batterico, evidenziate dal rilevatore di placca;
  • intercettazione dell’eventuale presenza di anomalie dello smalto;
  • valutazione delle parabole gengivali con la possibilità nel tempo di controllare eventuali modifiche tissutali; 
  • progettazione delle mascherine per applicazione di strumenti utili al piano terapeutico di prevenzione quali ad esempio prodotti fluorati e remineralizzanti;
  • progettazione delle mascherine per la cosmesi dentale per sbiancamento professionale e/o domiciliare. 

Tutti gli esempi elencati fanno parte delle competenze dell’Igienista dentale. L’uso dello scanner garantisce procedure cliniche meno invasive, riduzione del rischio di contaminazione crociata rispetto alla presa dell’impronta tradizionale.
Questa tecnologia è uno strumento molto utile per gli Igienisti dentali, anche al fine di una comunicazione più efficace con la persona assistita, sempre utile alla relazione di cura.
Mostrare lo stato di salute orale attraverso le immagini e monitorare l’evoluzione delle condizioni cliniche per stabilire piani di trattamento adeguati permette di coinvolgere attivamente la persona assistita ed ottenere compliance dei piani terapeutici di prevenzione.
 


Per quanto riguarda la rilevazione dell’impronta, tradizionale e o digitale, l’Igienista dentale è abilitato a prenderla? 

Il campo proprio di attività e responsabilità di ciascuna professione sanitaria è determinato dai contenuti dei Decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali - nel caso dell’Igienista dentale il D.M. n. 137 del 15.3.1999 -, degli Ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base (DM 509/1999, L. 251/2000), nonché degli specifici Codici deontologici. Proprio per gli ambiti di cui sopra, le confermo che l’Igienista dentale è abilitato a prendere le impronte. Pertanto non è l’atto, ovvero la presa dell’impronta, ma è la finalità a legittimare l’Igienista dentale, per le procedure appartenenti alle proprie competenze.
La presa delle impronte non è legata esclusivamente alla funzione riabilitativa, come qualcuno vorrebbe affermare, ma anche a disposizione delle attività di prevenzione e di motivazione. Non ci sono riferimenti normativi che definiscono la presa delle impronte quale atto medico e non è contemplata neanche nella legge istitutiva della professione odontoiatrica.  
Ricordiamo inoltre che l’Igienista dentale non è una figura ausiliaria né “ancillare”, bensì una professione sanitaria ben definita (L. 42/1999), con formazione universitaria specifica, con obbligo di iscrizione all’albo professionale (L.3/2018), con obbligo di aggiornamento ECM, dotata di responsabilità propria (L. 24/2017) e tenuta al rispetto del proprio Codice deontologico, il tutto a garanzia della tutela della persona assistita. 
Ben dice il Presidente Iandolo quando ricorda che “le norme italiane vietano la sovrapposizione di competenze tra professioni diverse”, tuttavia le sue conclusioni non sono poi condivisibili. La legge n. 409/1985, istitutiva della professione odontoiatrica, prevede all’art. 2 che “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche”.
Diversi anni dopo, con il citato D.M. 137/99 il Legislatore ha ritenuto opportuno regolamentare il profilo dell’Igienista dentale, definendone gli ambiti di competenza in materia di prevenzione orale.
Ebbene, integrando le due normative appare evidente come le prestazioni di igiene dentale siano attribuzioni specifiche dell’Igienista dentale, ben individuate e dettagliate nel D.M. n. 137/1999, che connota la professione di una spiccata funzione preventiva, mentre l’Odontoiatra opera in un quadro più ampio, legato alla presenza di una patologia odontoiatrica (“malattie ed anomalie congenite”).
Il riferimento contenuto nella citata legge n. 409/1985 ad attività di “prevenzione” è generico e non specificamente rivolto alle prestazioni di igiene orale; in ogni caso, l’istituzione, con atto successivo (D.M. n. 137/1999) di una professione “specifica” per l’igiene dentale rende evidente come sia l’Igienista dentale la figura professionale sanitaria preposta all’effettuazione delle “prestazioni di igiene orale”. 
Aggiungo che il Presidente Iandolo a sostegno delle sue tesi insiste nel citare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1703/2020 in tema di interpretazione del profilo professionale dell’Igienista dentale ed ha motivato le sue affermazioni anche alla luce di tale pronuncia, che ha espresso una non condivisibile lettura della espressione “indicazione” contenuta nel citato D.M. Mi pregio di rammentare al dott. Iandolo che una recente sentenza del Tribunale penale di Messina, divenuta definitiva  il 5.09.2023, ha assolto un Igienista dentale accusato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, affermando – tra l’altro – che con indicazione si deve intendere una semplice comunicazione (anche orale) da parte dell’Odontoiatra circa i bisogni di salute da soddisfare attraverso la prestazione sanitaria dell’Igienista dentale ed ha precisato che per le routinarie attività di prevenzione da parte dell’Igienista dentale tale previa indicazione non è necessaria in quanto le predette attività, non cruente né invasive, sono fortemente raccomandate da plurime raccomandazioni del Ministero della salute che certamente il Presidente Iandolo bene conosce e certamente condivide, poiché esitate a favore delle persone assistite, del loro benessere e della loro salute.


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