I contratti tra collaboratori odontoiatri ed igienisti dentali e titolari dello studio devono essere redatti a tutela di entrambi, ma quali sono le caratteristiche anche in funziona ella legge Gelli?
Nella professione odontoiatrica, oggi più che mai, formalizzare i rapporti di collaborazione tra titolare dello studio e odontoiatra o igienista dentale collaboratore con dei contratti è di fondamentale importanza. Quotidianamente il gruppo Visione Forense, riceve richieste di consulenza da parte di colleghi che hanno firmato contratti poco trasparenti o che devono firmarli.
Per fare chiarezza sulla questione, abbiamo chiesto il parere dell’avvocato Laura Podavini (nella foto) del Foro di Brescia in tema di responsabilità medica e contrattuale.
Con la legge vigente 24/2017 Gelli-Bianco, si può ancora parlare di manleva?
La legge n. 24/2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, ha innovato molto in materia di responsabilità medica, in particolare il dettato normativo in commento ha cristallizzato e normato un orientamento giurisprudenziale affermatosi nel tempo con le famose sentenze di San Martino in punto di tipologia di responsabilità (se contrattuale o extracontrattuale, differenza fondamentale in punto di prova del danno), andando a disciplinare la responsabilità della struttura sanitaria e del medico nei confronti del paziente danneggiato. In particolare, l’art. 7 della citata legge prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, sia chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente dal professionista che sia dipendente della medesima struttura ovvero libero professionista scelto direttamente dal paziente e che abbia operato all’interno della struttura. La struttura sanitaria potrebbe rivalersi sul medico il cui operato ha cagionato la richiesta di risarcimento danni, tuttavia, la legge Gelli stabilisce dei criteri per poter operare in rivalsa: l’art. 9 statuisce che l’azione di rivalsa possa essere esercitata nei confronti del professionista solo in caso di dolo e/o colpa grave. Tale ultima previsione normativa, a parere della sottoscritta, riduce notevolmente il concetto di manleva esistente in passato ove le strutture prevedevano la sottoscrizione di contratti con obbligo per il professionista di manlevare in toto la struttura sanitaria in caso di avanzata richiesta di risarcimento del danno da parte del paziente.
Che valore hanno queste clausole ai fini contrattuali?
Le clausole di manleva, in generale, sono clausole vessatorie, in quanto prevedono limitazioni di responsabilità in capo ad una parte, anche in ipotesi di eventuale inadempimento della medesima. Doveroso precisare che, in generale, tali clausole sono nulle quando prevedono la limitazione di responsabilità del debitore in ipotesi di dolo o colpa grave dello stesso, invece sono accettate quelle relative all’esclusione della responsabilità in ipotesi di colpa lieve del debitore medesimo. Bene, in punto di clausole di manleva previste nei contratti con le strutture sanitarie, la giurisprudenza che si è espressa in materia ha definito nulle quelle clausole di manleva scritte in termini generici e indeterminati: non può essere prevista una clausola di manleva generica che attribuisca tutta la responsabilità all’operatore sanitario in ogni situazione. A maggior ragione alla luce della Legge Gelli che prevede la responsabilità della struttura e l’impossibilità di agire in rivalsa nei confronti del medico se non nei casi di dolo o colpa grave dello stesso. La nullità delle clausole di manleva non si estende all’intero contratto, rimanendo limitata alla sola clausola che sarà, pertanto, inoperativa ed inefficace.
Può capitare che la clausola di manleva viene fatta accettare al professionista con doppia sottoscrizione nel contratto; cosa comporta quindi la doppia firma?
Le clausole vessatorie, come da dettato normativo (art. 1341, comma secondo, c.c.) devono essere approvate per iscritto, per questo viene prevista una doppia sottoscrizione. Con la doppia sottoscrizione il professionista dimostra di aver letto ed accettato una clausola a lui sfavorevole. In ogni caso, come già anticipato, quando la clausola di manleva è generica e indeterminata, questa è nulla anche se c’è stata la doppia sottoscrizione da parte del professionista.
Quali solo le ripercussioni sul professionista in caso di contenzioso con il paziente? Come si deve comportare?
Il professionista, a prescindere dall’esistenza di clausole di manleva nel contratto con la struttura, potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni direttamente dal paziente: in particolare, potrebbe essere chiamato a rispondere qualora vi sia un contratto tra il medesimo professionista e il paziente (responsabilità contrattuale) oppure ai sensi dell’articolo 2043 c.c., ovvero, in assenza di un contratto ma per il fatto solo di aver cagionato un danno (responsabilità extracontrattuale). È sempre bene, quindi, che anche il professionista abbia una propria assicurazione per tutelarsi qualora il paziente decida di citarlo direttamente in giudizio, non passando dalla struttura. In ogni caso, il medico potrebbe decidere di estendere il giudizio anche alla struttura affinché quest’ultima risponda del danno. La condotta del professionista potrebbe avere anche risvolti penalistici, infatti, il giudice nella determinazione del danno dovrà tenere in considerazione anche della condotta del professionista sanitario ai sensi dell’articolo 590 sexies c.p.: responsabilità colposa per morte o lesioni personali. La struttura sanitaria quando riceve una richiesta di risarcimento del danno deve comunicarla al professionista, il quale dovrà instaurare immediatamente un dialogo con la struttura al fine di rappresentare le proprie motivazioni dell’aver agito in modo corretto, utilizzando -se necessario- l’ausilio di professionisti incaricati di redigere idonea perizia oltre che attraverso richiami alla Letteratura Scientifica Internazionale, in modo da evitare che gravino sul professionista sinistri per transazioni operate dalla struttura e non dovute al fine di evitare che il professionista subisca un aumento del proprio premio assicurativo o addirittura riceva dinieghi alle richieste di assicurazione della propria professione.
Con la firma del decreto attuativo della legge Gelli, cosa cambia?
Il decreto attuativo della legge Gelli prevede all’art. 3, comma primo, prevede che sia la struttura a doversi dotare di un’assicurazione che ricomprenda pure la copertura della responsabilità di tutti gli esercenti che lavorano all’intero della medesima sia in qualità di dipendenti che di libero professionisti. Dovrebbe, pertanto, venir meno la prassi che induceva le strutture sanitarie a pretendere dai propri ausiliari la stipula di polizze assicurative a proprio carico. Tuttavia è bene ricordare che la copertura della struttura non opererà nell’ipotesi di regresso e rivalsa, quindi è sempre bene che il professionista sia dotato di una propria assicurazione personale. Quindi sì, c’è un piccolo passo, ma il professionista sanitario è sempre bene che si tuteli a prescindere dalle operazioni poste in essere dalla struttura. In ultimo, è stato dato termine alle strutture e alle compagnie assicurative di doversi adeguare alla nuova normativa entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto attuativo, quindi, in questo lasso di tempo è sempre meglio che il professionista abbia una propria assicurazione personale.
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