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02 Maggio 2024

Rispetto delle norme in materia di radioprotezione del titolare e dei collaboratori

Radioprotezione e collaboratori all’interno di uno studio odontoiatrico: gli adempimenti normativi che servono ad evitare sanzioni


Il tema della radioprotezione continua a suscitare sempre grande interesse e dubbi tra i nostri lettori.
La novità di queste ultime settimane riguarda i controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi in Lombardia, che ha sanzionato oltre al datore di lavoro (titolare dello studio odontoiatrico) anche un suo collaboratore (lavoratore autonomo) per il mancato rispetto di alcune norme in materia di radioprotezione. Stanno circolando tantissime notizie, a volte anche contraddittorie, sul presunto obbligo da parte dei collaboratori di provvedere in maniera autonoma alla nomina di un proprio esperto di radioprotezione.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il dott. Andrea Tuzio (nella foto), esperto di normativa sanitaria, consulente dell’Ordine dei Medici di Roma, nonché uno degli autori del corso di radioprotezione per la FNOMCeO rivolto a medici e odontoiatri, che negli ultimi due anni ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni.


Dott. Tuzio, può dirci innanzitutto chi è l’esperto di radioprotezione e chi è tenuto alla sua nomina?

Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto considerare che tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori in ambito di radiazioni ionizzanti sono strettamente legati alla normativa più generale di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), anzi vanno ad integrarsi ad essa e ne completano la valutazione di tutti i rischi dell’attività lavorativa.  

L’esperto di radioprotezione (denominato precedentemente “esperto qualificato”) è la persona, con specifiche abilitazioni, incaricata dal datore di lavoro/esercente, che deve fondamentalmente introdurre tutte le misure possibili per ridurre il rischio da esposizione da radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro. Il rischio da radiazioni ionizzanti è causato dalla presenza contemporanea di due fattori:

1) Una sorgente radiogena.

2) Un soggetto (lavoratore) potenzialmente esposto, anche involontariamente o inconsapevolmente, alle radiazioni ionizzanti.

Pertanto, prima dell’inizio di una pratica radiologica (installazione di un’apparecchiatura rx), il datore di lavoro deve acquisire e sottoscrivere una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione contenente:

  • La descrizione della natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell’impatto radiologico sugli individui della popolazione.
  • Le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

Tale relazione costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve essere munita di data certa.  


 I collaboratori esterni come sono classificati ai fini della radioprotezione e quali obblighi hanno?

Le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 (Testo Unico in materia di Radioprotezione) si applicano a tutti i lavoratori, così come definiti, nemmeno a dirlo, proprio dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro). Il collaboratore di uno studio odontoiatrico è quello che già conoscevamo dalla lettura degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/08.

In materia di radioprotezione, l’art. 114 del D.Lgs. 101/2020 prevede che i lavoratori autonomi sono tenuti:

  • Ad acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione contenente la descrizione sulla natura e la valutazione dell’entità dell’esposizione.
  • Definire, d’intesa con l’esercente, i vincoli di dose in base alla propria classificazione e alle attività da svolgere.
  • Curare il rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione. 


Allora perché sono state irrogate le sanzioni anche ai collaboratori del titolare dello studio odontoiatrico e cosa bisogna fare per evitarle?

I collaboratori sono sanzionabili con un’ammenda da 150 a 500 euro per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 114 del D.Lgs. 101/2020. Per evitare queste sanzioni non devono certo nominare un proprio esperto di radioprotezione. Quello che bisogna fare è invece assicurarsi che l’esperto di radioprotezione, designato dal titolare dello studio (c.d. datore di lavoro o esercente), abbia previsto nella relazione redatta per la valutazione dei rischi da esposizione da radiazioni ionizzanti anche il rischio legato all’attività dei lavoratori autonomi, definendo le attività svolte e la loro classificazione ai fini della radioprotezione.

Un po’ come avviene già per tutti gli altri aspetti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): i collaboratori, in quanto lavoratori, devono sempre essere informati sui rischi dell’attività lavorativa in cui operano, utilizzare correttamente le apparecchiature presenti e cooperare con il datore di lavoro e gli altri lavoratori all’attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste.  

C’è da precisare, tuttavia, che il verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi, che sta circolando in rete in questi giorni e che ho avuto modo di visionare anch’io, si riferisce a due diverse violazioni:

1) Nomina esperto di radioprotezione da parte del “datore di lavoro”.

2) Protezione dei lavoratori autonomi.    

A tal proposito, ricordo la definizione di «datore di lavoro» fornita proprio dal D.Lgs. 81/08 e che cito letteralmente: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Modificato il 2 maggio oer 21:40


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