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29 Gennaio 2014

Pubblicità in ambito sanitario. Il parere dell'avv. Stefanelli sui procedimenti disciplinari


La recente sentenza della Cassazione ha evidenziato che per sanzionare un iscritto per pubblicità scorretta l'Ordine deve motivare dove la pubblicità non è veritiera.
Su questo abbiamo chiesto un commento all'avv. Silvia Stefaneli, esperto di diritto sanitario, che molte volte si è trovato a difendere dei dentisti sanzionai con provvedimenti disciplinari proprio in tema di pubblicità sanitaria.

Avv. Stefanelli, cosa cambia la recente sentenza della Cassazione in merito alla pubblicità sanitaria?

Cambia, secondo me, il quantum dell'obbligo dell'istruttoria che l'Ordine deve compiere.
Mi spiego. In linea di principio tutti i procedimenti disciplinari, proprio perché possono terminare con l'applicazione di una sanzione dovrebbero essere supportati da una articolata istruttoria. Infatti pur non trattandosi di un procedimento di natura giurisdizionale ma amministrativa, proprio le rilevanti sanzioni applicabili (nel caso di specie n. 3 mesi di sospensione dall'Albo) obbligano gli Ordini a rispettare i principi di imparzialità e trasparenza (peraltro questo era già stato affermato dalla Cassazione  460/2000).
Ciò implica che nel momento in cui si ritiene che una pubblicità non sia corretta occorre svolgere una istruttoria atta a raccogliere le prove dell'ingannevolezza o meno e decidere sula base delle prove raccolte.
Ciò a maggior ragione nella materia della pubblicità sanitaria che oggi, disciplinata prima dalla legge 248/2006 e poi dal Codice Deontologico (chiamato peraltro ad  adeguarsi al dettato legislativo) è considerata materia rientrante nell'alveo della concorrenza con tutela addirittura costituzionale (art. 117 Cost e Corte Cost  443/2007 proprio sull'art. 2 della legge 248/2006).

La sentenza ribadisce i ruolo dell'Ordine nella verifica della veridicità del messaggio  pubblicitario. Però se prendiamo ad esempio la promozione della visita gratuita la verifica si può fare solo sentendo i pazienti che sono andati. Però in questo caso l'Ordine deve fare una sorta di indagine per appurarlo.

Questo è un buon esempio. La prima visita gratuita viene sanzionata per lo più sostenendo che "è ingannevole": ma nessun Ordine (che io sappia) ha mai verificato nei fatti cosa succede. Affermare che una pubblicità è ingannevole significa  dare la prova che quello che viene dichiarato nella pubblicità è diverso da quello che avviene nei fatti.
La prova dell'ingannevolezza è una prova in concreto, nei fatti: non è una valutazione sulla carta.
Peraltro l'indagine (che correttamente si chiama "istruttoria") può essere anche svolta chiedendo al medico di dimostrare le veridicità delle proprie affermazioni.

Con le sue sentenze la Cassazione continua a favorire chi vuole pubblicizzare la propria attività anche nel campo sanitario.

Non è vero. La Cassazione applica la legge. E' il legislatore che ha favorito la pubblicità.
E ha lasciato agli ordini il compito il controllare. Il problema è che il controllo non è arbitrio. Deve essere effettuato, ma dentro i principi del giusto procedimento.

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