In tema di autorizzazioni sanitarie per lo studio odontoiatrico sono sempre meno le certezze e sempre più i rischi di vedersi chiuso lo studio a seconda di chi effettua il controllo e di come interpreta la legge.
Oggi la materia sembra più gestita dalle aule di tribunale che dalle norme che dovrebbero dare le linee di indirizzo.
La Corte Costituzionale con la sentenza numero 59 del 16 aprile scorso sostiene che "l'autorizzazione è necessaria per la tutela della salute pubblica, in quanto garantisce l'idoneità delle strutture e delle attrezzature, nonché l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate".
La Corte Costituzionale si esprime in merito alla legge regionale (la 21/2014) con la quale la Regione Abruzzo escludeva dalle strutture soggette ad autorizzazione quelle che praticavano varie prestazioni chirurgiche tra cui molti interventi odontoiatrici e ortodontici escludendo, di fatto, lo studio odontoiatrico dall'obbligo di autorizzazione sanitaria.
La Corte Costituzionale, con questa sentenza, dà ragione alla Presidenza del Consiglio, che aveva impugnato la Legge regionale, in quanto la tutela della salute è materia di disciplina nazionale e le Regioni possono legiferare in materia rispettando i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nonostante questo alcune Regioni continuano a pretendere per gli studi odontoiatrici le autorizzazioni. Quale spazio hanno, quindi, le Regioni per legiferare sulla materia e come deve comportarsi il titolare di studio?
Lo abbiamo chiesto a presidente nazionale CAO Giuseppe Renzo.
La giurisprudenza sta finalmente facendo chiarezza su una questione che troppo spesso è stata trattata con superficialità e scarsa attenzione dai dati normativi. Oltre alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, da lei giustamente menzionata, occorre ricordare che già la sentenza della Corte di Cassazione del 30/04/2013 n.10207 aveva stabilito che l'autorizzazione amministrativa per l'apertura delle strutture sanitarie era necessaria soltanto in presenza di ulteriore condizione di fatti rappresentati in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente. Si tratta, a ben vedere, di una semplice applicazione del chiaro dettato normativo di cui all'art 8 ter del DLGS 30/10/1992 n. 502 che prevede espressamente: "l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi".
Sulla base di questa situazione, ormai, anche i tribunali amministrativi regionali si stanno allineando; da ultimo mi piace sottolineare, anche perché si tratta di un provvedimento recentissimo, che il TAR Lazio ha confermato che l'autorizzazione amministrativa è necessaria per gli studi odontoiatrici solo dove si svolgano prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute dei pazienti. Nel caso concreto questo accertamento non era stato verificato e, pertanto, i ricorrenti hanno visto annullare il provvedimento della competente ASL di Latina che li aveva diffidati dal proseguire l'attività sanitaria nei loro locali.
Sentenze che confermano le tesi da voi sostenute da tempo.
Direi di si. Sentenze tutte a favore della tesi da noi sempre rappresentata e, per noi intendo tutta la Professione, a tutela dei diritti riconosciuti, che non possono essere messi in discussione un giorno si ed un'altro pure. L'esercizio della professione è legittimato dal Titolo di Laurea/Abilitazione/Iscrizione all'Ordine Professionale. Non può essere subordinato, quindi, al rilascio di una "autorizzazione amministrativa" che pone il legittimato professionista sotto le "forche caudine" del controllore di turno.
Pensate di attivare qualche azione a seguito delle sentenze ?
Niente è mutato rispetto alle questioni fondanti: la Corte Costituzionale ha da sempre affermato che una differenza sostanziale nell'emanazione del regolamento - che non può non essere nazionale e , quindi, univoco su tutto il territorio nazionale e per tutti professionisti coinvolti, deve essere rappresentata dalla tipologia delle prestazioni erogate.
Anche la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, infatti, ha chiarito e confermato che non è necessaria l'autorizzazione quando non sia dimostrabile che nello studio si svolgano attività di chirurgia ambulatoriale e/o invasiva (vedi il riferimento di cui all'art 8 ter di cui alla legge 502/92).
Il fatto grave è che , in assenza di una regolamentazione chiara, più volte sollecitata dalla professione, si sono dovute registrare in varie Regioni azioni sanzionatorie a carico di professionisti colpiti anche da denunce penali.
Professionisti a cui sono stati chiusi gli studi e impedito l'esercizio della professione nella propria struttura per lungo tempo e costretti a ricorrere alla tutela legale innanzi alla magistratura.
Proprio su questo tema, che fine ha fatto la vostra richiesta al Ministero della Salute di prevedere una norma unica ed univoca per l'autorizzazione degli studi odontoiatrici?
Avevamo a lungo lavorato col Ministero della Salute ed eravamo giunti a predisporre un testo condiviso di cui non sappiamo più nulla. Ci piacerebbe sapere che fine ha fatto.
Non siamo in condizione, nonostante la nostra ampia disponibilità dimostrata in innumerevoli riunioni, con il coinvolgimento di tutti i presidenti CAO, di dare una risposta.
Tutto è fermo al Tavolo ministeriale e non sappiamo quando la situazione potrà sbloccarsi.
Il nostro impegno era indirizzato a fornire una regolamentazione univoca sul territorio nazionale impedendo che in ogni Regione ci fossero regolamenti diversi con palese danno per i professionisti che rivendicano, giustamente, uguali diritti e uguali doveri. Avendo tutti gli stessi titoli. Dobbiamo ammettere, con amarezza, di non essere riusciti a fare comprendere alla "burocrazia ministeriale" l'importanza della questione.
Altro che semplificazione, propagandata dal governo e dal Ministro Lorenzin: tutto rimane indeterminato e sospeso nella palude burocratica.
Sull'argomento leggi anche:
22 Aprile 2015: Autorizzazione sanitaria, la Corte Costituzionale rimescola le carte. Pollifrone (CAO), sempre più necessario un intervento legislativo
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