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09 Aprile 2021

Decreto legge 01/04/2021 n°44 obbligatorietà vaccini

Il presidente Guarnieri (CAO Cosenza) pone alcune considerazioni e questioni sull’applicazione della norma che obbliga i sanitari a vaccinarsi


Gentile Direttore, in questi giorni ho letto il suo articolo “Obbligo vaccinale per i sanitari: ingestibile. Sig. Ministro mi spiega?” che condivido totalmente. Nei giorni scorsi sono stato invitato a partecipare ad una trasmissione di una emittente televisiva regionale sulla problematica vaccinazione e ho espresso le stesse perplessità che Lei evidenzia nel suo articolo.

C’è senz’altro da dire che, come al solito, coloro che decidono non si confrontano tra di loro: difatti, alcuni chiedono di far presto a vaccinare, altri emanano il DL N° 44 del 01/04/21 le cui disposizioni non fanno altro che ingolfare gli uffici dell’amministrazione pubblica impegnandoli in un controllo macchinoso quanto probabilmente irrealizzabile che, se necessario,  si sarebbe potuto svolgere con modalità molto più semplici. 

Ma l’approvazione del su citato Decreto legge che, tra le altre cose, impone l’obbligo della vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, io l’ho già fatta, ha suscitato la reazione di protesta da parte di diversi colleghi ai quali ritengo giusto dare voce.

Ieri, in una riunione on-line, da me organizzata, per gli adempimenti previsti dal decreto su citato, alcuni hanno sollevato una serie di eccezioni e preoccupazioni che di seguito riporto.Innanzitutto si potrebbe subito dire che la legge impositiva di un trattamento sanitario non sarebbe  compatibile con l’art.32 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Per questa ultima parte dell'art.32, alcuni autorevoli pareri giuridici affermano che non ci siano le condizioni per imporre l'obbligatorietà della vaccinazione, per quanto di seguito specificato.

Nel caso che ci occupa è emerso che i soggetti vaccinati possano contrarre il virus e contagiare gli altri, non sviluppare l’immunità e non avere la protezione al 100% (vedi FAC AIFA, Rapporto ISS n.4/2021 del 13/03/2021, notizie di cronaca riportate da media nazionali - ad es. caso Ospedale Abbiategrasso e l’altro ieri Ospedale di Cosenza -). Sembra anche che i vaccini possano incidere negativamente sullo stato di salute di coloro  ai quali vengono somministrati, in quanto gli effetti collaterali a medio e lungo termine non sono noti; inoltre, gli attuali vaccini anti COVID-19, da quello che emerge da alcune fonti giuridiche sembrerebbe che  siano stati autorizzati temporaneamente in virtù della sola emergenza, e non definitivamente approvati.

Ed ancora, si è fatto osservare che chiunque venga vaccinato sottoscrive un consenso informato probabilmente nullo in quanto non sono riportate adeguate informazioni sui benefici e sui rischi, compreso il fenomeno ADE Antibody Dependent Enhancement; è oltremodo vero che il consenso informato, che viene sottoposto alla firma del soggetto da vaccinare, esonera i sanitari dalle responsabilità in caso di eventi avversi fatali; questo però non avviene in tutti quanti gli altri casi di vaccinazioni.

Altri hanno evidenziato che la risoluzione n. 2361 (2021) approvata dal Consiglio d’Europa vieta agli Stati di rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID-19 e vieta di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione.Inoltre, l’aver riconosciuto lo “scudo penale” a coloro che somministrano i vaccini anti COVID-19, per tutelarli da eventuali accuse di omicidio colposo in caso di reazioni avverse fatali per il paziente sta a dimostrare, ancor di più, il fatto che siamo in una fase sperimentale.
Per nessun altra vaccinazione è mai stato approvato uno tale “scudo penale” che, tra l’altro, pare non escluderebbe che nei confronti dei sanitari vaccinatori possa essere intentato un procedimento Civile di risarcimento danni.

Inoltre, nei giorni scorsi, anche l’OMS, attraverso la sua portavoce Margaret Harris , ribadisce il rifiuto di un certificato di vaccinazione obbligatorio. La ragione di ciò è l’incertezza sul fatto che le vaccinazioni impediranno la trasmissione del virus.Ed è notizia di oggi che la più prestigiosa rivista scientifica, il British Medical Journal interviene sui risultati di efficacia dei vaccini e pone seri dubbi sulla vaccinazione.

Certo se vi sono pareri discordanti fra gli scienziati  e, di conseguenza, un po’ di confusione esiste, probabilmente è anche legittimo, per le considerazioni sollevate da alcuni colleghi durante la riunione, almeno sostenere che se da un lato si obbliga con decreto legge gli operatori sanitari a vaccinarsi,  dall’altro, forse non sarebbe del tutto sbagliato, quantomeno, consentire la possibilità  di scegliere il tipo di vaccino da farsi inoculare e non dover firmare alcun consenso di esonero di responsabilità. 

Dott: Giuseppe Guarnieri Presidente CAO Cosenza

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