Il commento del presidente CAO di La Spezia Sandro Sanvenero sui due aspetti principali sui quali la sentenza è intervenuta
Superfluo sottolineare che le sentenze si rispettano: in esse è specificato quello che è l’interpretazione corretta tra le varie norme che vengono richiamate come applicabili al caso specifico che è sottoposto al vaglio del Giudice. Questo non preclude che altri aspetti possano essere sottoposti ad una ulteriore valutazione né che altri Giudici possano giungere, anche alla luce delle eventuali ulteriori prospettazioni, a conclusioni differenti: sono situazioni che, giudiziariamente, avvengono normalmente; specie quando si è di fronte ad una prima sentenza su di una questione specifica.
La sentenza ha affrontato questioni su due piani: uno generale, di sistema, per poi poter scendere nelle questioni specifiche sottoposte al giudizio.
Per gli aspetti generali, di sistema, la sentenza ha costituito un ulteriore, rispetto alla precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato n. 07932/2019, allargamento del riconoscimento della CAO quale organo autonomo dell’Ordine e portatrice essa stessa del potere sussidiario (cioè concorrente con altre Pubbliche Amministrazioni appartenenti all’organizzazione dello Stato), tale da poter rendere “giustiziabile” un atto emesso da un’altra PA, pur in assenza (nella legge che regolamenta quell’atto, nel caso di specie una “autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di attività sanitaria”) di un qualunque ruolo nell’iter autorizzativo. Quindi, sotto il profilo generale di sistema, questa sentenza ha costituito un grande riconoscimento di competenze in capo alla CAO.
Nel merito, i Giudici hanno dato torto alla tesi proposta che può essere, relativamente all’aspetto “esercizio professionale”, così sintetizzata: se l’esercizio dell’attività medico odontoiatrica è di tipo protetto, qualunque soggetto non iscritto nell’albo non può essere autorizzato ad effettuare, esattamente, l’attività riservata e protetta; dovendo, quindi, esercitare un’attività non esattamente coincidente con quella riservata agli iscritti (perché l’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata direttamente alla società), ma, almeno in parte, differente (o come ha stabilito la Cassazione “trascendente” rispetto a quella riservata).
I Giudici, inoltre, hanno stabilito un ampliamento dei compiti di responsabilità in capo al Direttore Sanitario delle società. Infatti, nel dare motivazione di infondatezza ad una delle diverse eccezioni sollevate sull’esercizio attraverso la società (eccezione basata sull’elemento di fatto che i medici, operanti nelle società, siano generalmente tutti collaboratori a partita IVA in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.17/1976 che ha stabilito la non costituzionalità di modalità di svolgimento dell’esercizio professionale, attraverso società, con modalità tali da costituire uno sfruttamento dell’opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità ed autonomia dei singoli professionisti), i Giudici hanno stabilito che anche tale aspetto rientri nelle competenze e nel ruolo di garanzia del Direttore Sanitario.
Sandro Sanvenero: presidente CAO La Spezia
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