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25 Marzo 2022

Formazione in materia di radioprotezione d.lgs. 101/20

Alcune considerazioni del dott. Balduzzii sulla formazione sulla radioprotezione necessaria per ottemperare al decreto 101/20  e quella necessaria per la sicurezza sul lavoro


Gentile Direttore, vorrei, ancora una volta, approfittare della sua rubrica per esprimere alcune considerazioni in merito all’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 101/20.Come già più e più volte espresso anche in queste pagine è opportuno ricordare che gli obbiettivi della formazione a tutela dei lavoratori, sottoposti, per motivi di lavoro, al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti siano diversi e ben distinti dalla formazione del medico specialista o prescrittore per ottenere la riduzione della dose al paziente. 

Da un lato evitare l’esposizione dei lavoratori (noi dentisti), in quanto addetti a lavorazioni che possono potenzialmente esporre a radiazioni ionizzanti, dall’altro, sempre noi dentisti, ma in qualità di specialisti, ridurre il più possibile le dosi che inevitabilmente eroghiamo al nostro paziente eseguendo una radiografia.

E’ già quindi evidente una prima significativa differenza tra i due argomenti formativi e tra i risultati che si vogliono ottenere: totale nella tutela dei lavoratori (meno di 1 mSv. anno in generale e ipotizzabile prossima allo zero in uno studio odontoiatrico), necessariamente parziale nell’eseguire una radiografia al paziente, la quale, pur rispettando il principio di giustificazione, ottimizzazione e appropriatezza espone comunque chi la riceve ad una dose, seppure limitata per quanto possibile.

Profonde differenze, e non casuali, esistono anche nelle procedure di erogazione della formazione in tema di tutela del paziente o di tutela del lavoratore.

Nel primo caso si tratta di un atto medico, eseguito o prescritto da un sanitario tenuto ad acquisire un certo numero di crediti ECM ogni triennio e il legislatore richiede che una certa percentuale degli stessi (per i dentisti il 15%) riguardi la radioprotezione del paziente.Totalmente diversa è la formazione in materia di protezione del lavoratore, che riguarda tutti i lavoratori che possono venire a contatto, per motivi di lavoro, con sorgenti radiogene e, per la maggior parte, non sono soggetti a ECM né sono sanitari.Il legislatore ha quindi scelto di attuare la formazione del lavoratore “ove possibile” sul luogo di lavoro da parte dell’ERP con qualifica di formatore.Tale scelta non è casuale, ed ha invece importanti motivazioni anche prendendo in considerazione solo uno studio odontoiatrico. Gli argomenti sensibili da considerare dipendono non solo dal tipo di sorgente presente, se 2D o 3D ma da molte altre variabili non standardizzabili quali lo stato delle attrezzature, il loro uso, il carico di lavoro, il loro numero oltre al numero degli addetti e collaboratori, la posizione degli apparecchi, la planimetria dello studio per permettere o meno una netta distinzione delle zone classificate, le caratteristiche e la posizione della pulsantiera, l’organizzazione del lavoro; importante è anche l’eventuale coinvolgimento dei dentisti durante i rilievi radiometrici nei precedenti sopralluoghi. Più altre variabili che mi possono sfuggire. Il tutto con l’obbiettivo di evitare esposizioni ingiustificate. E stiamo parlando solo di studi odontoiatrici. Se considerassimo anche le problematiche delle attrezzature industriali ci renderemmo conto della logica  che guida la scelta di organizzare la formazione sul luogo di lavoro, vista l’estrema specificità di ogni realtà produttiva, difficilmente riconducibile a standard comuni per una formazione generalizzabile anche solo per categorie di attività.

Per quanto riguarda la durata del corso di formazione, il legislatore, giustamente, non ne stabilisce una durata minima o massima, ritenendo che essa sia fortemente condizionata dalle misure messe in atto per la tutela dei lavoratori e dalla loro efficacia valutata sul posto di lavoro, sicuramente più attendibile di dati statistici medi.

Questo per quanto riguarda la formazione, ma c’è un secondo tema sul quale vorrei spendere qualche riga: il controllo annuale delle attrezzature radiogene 2D degli studi odontoiatrici. E’ un evidente errore del legislatore che si ripercuote sul nostro portafoglio, dato che anche le pubblicazioni scientifiche citate dal legislatore come riferimento unico parlano di triennalità. Sarebbe un tema sindacalmente importante, ma purtroppo nulla si muove e le scadenze sono vicinissime. 

Nicola Balduzzi, past-president ANDI Milano  

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