Alcune considerazioni del dott. Francesco Spatafora sulla potestà del medico odontoiatra in medicina estetica alla luce del Parere del CSS del 2019
L’argomento è stato tante volte affrontato in passato e, per chi si occupa della vicenda, è cosa nota.
Grazie alla ospitalità di SIME, ho avuto occasione di parlarne nel corso del 43° Congresso nazionale della Associazione (che insieme ad Agorà ed a SIES costituisce il Collegio Italiano di Medicina Estetica, riferimento fondamentale in Italia nell’ambito); moderatore il Dr. Andrea Servili, Presidente di Tutela Medici Estetici), titolo della mia relazione: "Potestà del Medico odontoiatra in Medicina estetica: stato dell’arte dopo il Parere CSS del 2019: battaglia o sinergia?"
Non ho ripercorso tutta la vicenda storica, bensì ho focalizzato, al fine di tenere aperto un canale di dialogo, la grande differenza di clima che si è verificata tra il marzo del 2014 (quando si è raggiunta una notevole convergenza concretizzata nella firma da parte di ANDI e di CIME del Position Statement) e ciò che si è invece verificato dopo la pubblicazione del primo Parere del CSS (parere redatto nel luglio del 2014 e pubblicato nel settembre successivo).
Tecnicamente, il Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 aprile 2019 sembrerebbe avere poi risolto definitivamente la questione della liceità per l’odontoiatria, indicando i limiti entro i quali il Medico Odontoiatra può somministrare terapia di Medicina Estetica non chirurgica. Questi limiti, come noto, sono delineati da alcuni paletti che qui si ricordano sinteticamente: il primo consiste nell’obbligo di legare tali terapie ad un “protocollo di cura ampio e completo”; non viene però (nel Parere in discussione) esplicitato cosa si debba intendere come completezza e ampiezza; il secondo vincolo riguarda la interpretazione dei limiti anatomici previsti dalla L. 409/85. Lì dove la Legge prevede “Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche” (comma 1 dell’art. 2), il Parere interpreta: “le zone perilabiali e dei mascellari superiore ed inferiore fino all’area sottozigomatica”; escludendo quindi totalmente – ad esempio – il muscolo massetere; per completezza, le indicazioni attuali della somministrazione di tossina botulinica prevedono solo le rughe frontali, la zona della glabella e le rughe perioculari (la cosiddette “zampe di gallina” o “crow’s feet”); si tratta di aree di competenza certamente non odontoiatrica; di conseguenza in aree di nostra competenza la somministrazione può esser eseguita solo in off-label, secondo quanto previsto dalla Legge 94/98; ma qui entra in gioco il terzo vincolo e paletto del Parere, che esclude la applicazione di tale normativa nel campo specifico. All’atto pratico quindi il Medico Odontoiatra non ha, secondo il Parere, potestà di uso della tossina botulinica; è bene ricordare che chi non rispettasse tale divieto non sarebbe protetto dal punto di vista assicurativo.
Tutto ciò è perfettamente noto al Dr. Servili, col quale è sorto un confronto molto franco, a tratti ruvido, ma che in ultima analisi giudico altamente positivo per diverse ragioni.
Le critiche rivolte a me dal moderatore si sono concentrate su alcune questioni essenziali: egli non condivide l’uso dell’espressione “Medico Odontoiatra” attribuita al Laureato del CLOPD, perché ritenuta pleonastica e imprecisa; ritiene ancora (quante volte lo abbiamo sentito sostenere) che se esistono terapie e tecniche riservate all’Odontoiatra (l’esempio è stato la terapia delle patologie cariose) simmetricamente è ragionevole che esistano terapie e tecniche a lui vietate.
Naturalmente il confronto su quest’ultima considerazione può esser soltanto divisivo: le nozioni alla base della terapia conservativa (e di ogni altra branca di competenza odonto) hanno determinato la necessità di un percorso curricolare superspecialistico che francamente non è paragonabile a quello necessario per la somministrazione della tossina botulinica.
Ben più delicata la risposta in merito alla prima considerazione: la prima caratteristica del Medico è la chiara percezione della priorità della tutela della Salute, bene costituzionalmente tutelato in ogni suo aspetto; l’uso dell’espressione “Medico Odontoiatra” è significativa della sempre crescente coscienza della radice del nostro agire, e diventa la casa comune del laureato in Medicina e Chirurgia e del laureato in Odontoiatria e PD, che insieme si riconoscono, non a caso, nel medesimo Codice Deontologico (il quale infatti, all’art. 1, ci ricomprende entrambi sotto la stessa dizione: Medico!).
Altra questione, questa sì da considerare e da analizzare, è la prassi, a dire del Dr. Servili diffusa, di non limitare la somministrazione di terapie di Medicina Estetica alle aree anatomiche e fisiologiche di competenza odontoiatrica; ove ciò avvenga, è chiaro che la somministrazione risulta illecita; riconoscere la razionalità di questa considerazione è certamente prodromico alla apertura (o riapertura) del dialogo e della sinergia finalizzata alla tutela della salute dei nostri Pazienti; e questo in un’ottica di un ripensamento olistico, di una Vision completa e strategica dello sviluppo futuro della Odontoiatria quale branca cruciale della Medicina.
Dott. Francesco Spatafora
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