A ricordarlo è il presidente Cacioppo (RAD) sottolineando come la sentenza (erroneamente) insinua che l’attività odontoiatrica sia limitata alla sola terapia e che invece la diagnosi sia deputata al radiologo
Caro direttore, Sono un odontoiatra libero professionista dal 2007. Mi occupo di radiologia odontoiatrica e di radioprotezione da quasi un ventennio e sono detentore di CBCT praticamente dall’inizio della mia carriera. Dal 2020, insieme ad alcuni amici e colleghi, ho fondato una associazione didattico-culturale con un ben preciso focus sulla radiodiagnostica: la RAD – Academy of Digital Dentistry and Dental Radiology, di cui mi pregio essere stato eletto presidente. Con la RAD stiamo cercando di costruire una “coscienza” radiodiagnostica, non solo burocratica ma anche clinica, basata sulla conoscenza delle leggi oltre che delle applicazioni diagnostico-terapeutiche.
Nel suo articolo del 30 settembre 2022 ha commentato una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un collega odontoiatra che era stato condannato dal Tribunale di Palermo “per aver esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature Cone Beam senza giustificarne il ricorso, senza documentate esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici terapeutici”.
Le leggi esistono e bisogna conoscerle…. Ma bisogna conoscerle tutte!
Non si può parlare di “attività radiodiagnostica complementare” in ambito odontoiatrico senza conoscere la legge che istituisce la professione odontoiatrica. Senza conoscere i confini, le caratteristiche e le regole di questa professione. Come si legge chiaramente all’art. 2 della Legge 409 del 24 Luglio 1985, “Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche”.
Alla diagnosi ed alla terapia. Ebbene il nodo della questione è tutto lì. Bisogna capire che la nostra professione non è soltanto terapeutica. Certo, ci mancherebbe, ma è anche, oserei dire soprattutto, diagnostica.
Il paziente non viene per curare i denti ma in primis per sapere quali denti necessitano di cure, se necessitano realmente di cure, di quali cure possano necessitare…. in poche parole, viene per ricevere una diagnosi. Seguita, sia ben chiaro, da uno o più piani di trattamento (ove possibile) e da altrettanto necessari preventivi di spesa (obbligatori per legge).Parlando di diagnosi e stando alla succitata Legge 409/1985, l’unica figura deputata alla diagnosi odontoiatrica è per l’appunto l’odontoiatra. Non il radiologo. Non il medico. Solo l’odontoiatra.
Certamente il radiologo è per definizione la figura deputata alla diagnostica per immagini ma, mi permetto di ricordarlo a tutti a scanso di equivoci, la diagnosi odontoiatrica non si può basare esclusivamente sulle immagini (siano esse radiologiche o fotografiche). La diagnosi si basa su anamnesi, esame obiettivo (inteso come semeiotica in senso più ampio), esami strumentali…e ove necessario (molto spesso invero) esami radiodiagnostici.
Per fare solo alcuni esempi: una carie non è semplicemente una zona di radiotrasparenza nel contesto di un elemento dentario; una lesione di interesse endodontico non è semplicemente un alone di radiotrasparenza periapicale; la parodontite non è una semplice radiotrasparenza peri-dentale…e così via. Tutti questi quadri clinici vanno sempre valutati dal clinico in un contesto diagnostico molto più ampio. Al termine di questo ragionamento l’odontoiatra formulerà la dignosi odontoiatrica.
Se durante una visita odontoiatrica si presenta la necessità, per un atto strumentale diagnostico (ebbene sì…la diagnosi non è una astrazione filosofica ma un vero e proprio atto strumentale!!!) o per un atto strumentale terapeutico, di rivolgersi alla “diagnostica per immagini radiologiche”, anche nota come radiodiagnostica per immagini, il D.Lgs. 101/2020 (prima era il D.Lgs. 187/2000) permette all’odontoiatra di espletare gli esami (tutti, quelli di sua pertinenza s’intende) in piena autonomia e nel pieno rispetto dei principi di giustificazione e ottimizzazione della dose, nel rispetto degli LDR e nel rispetto della complementarità dell’atto.
Tale complementarietà è definita con 3 caratteristiche peculiari: contestualità, integrazione, indilazionabilità.
Tale complementarietà, è bene ricordarlo, vale per tutte le esposizioni radiologiche in regime di “radiodiagnostica complementare”.
Per essere più chiari sulla faccenda: non sono “gli esami radiodiagnostici” a dover essere contestuali integrati e indilazionabili ma lo è “l’attività radiodiagnostica”, che viene permessa all’odontoiatra.
Il vero vulnus che la recente sentenza della Cassazione mette in evidenza risiede nell’insinuare che l’odontoiatra possa svolgere attività radiodiagnostica complementare solo in contestualità di una terapia. Insinua, quindi, che l’attività odontoiatrica sia limitata alla sola terapia e che invece la diagnosi sia deputata al radiologo.
Questo è semplicemente errato. Questo non tiene conto della nostra Legge istitutiva (la 409/1985) e denota ignoranza, o peggio ancora superficialità, da parte soprattutto di noi odontoiatri, che molto spesso non sappiamo quale siano i reali limiti (io preferisco dire potenzialità) della nostra professione.
E’ giunto il tempo per i dentisti di decidere se vogliono continuare con un basso profilo, nell’incertezza e nel dubbio di cosa possono fare (troppo spesso si sente un dentista chiedere “ma io posso fare diagnosi? ma siamo sicuri?), in attesa dell’ennesimo atto di “debolezza” davanti al sistema burocratico e giudiziario.
O se invece è giunto il tempo di mettersi a studiare. Non limitatamente alla clinica ed all’extraclinica (come oggigiorno amiamo definire il marketing ed il managing d’azienda), ma soprattutto le norme che ci consentono di svolgere la nostra amata professione. Sapere cosa possiamo, e dobbiamo, fare, come dobbiamo farlo.
A noi la scelta.
Nino Cacioppo: presidente RAD
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