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20 Dicembre 2022

Riflessione sull’applicazione del Decreto Legislativo 101/2020 riguardante la Radioprotezione

Le considerazioni sulla questione dell’indilazionabilità da parte di uno Specialista in Radiologia e di un fisico medico chirurgo


In base a quanto stabilito dal decreto Legislativo n° 101 del 2020 e dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 14/09/2022 bisogna distinguere tra esami di Radiodiagnostica di competenza esclusiva degli specialisti in Radiologia (e specializzazioni affini) ed esami di Radiologia Complementare, cui sono autorizzati all’esecuzione gli Odontoiatri e tutti gli specialisti Medici che ne ritengono necessaria l’esecuzione nell’espletamento della propria professione medica (esempio ortopedia, cardiologia, in particolare emodinamica ed elettrofisiologia, chirurgia generale, chirurgia vascolare, endoscopia, etc).

In base a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n° 101 del 2020 e dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 14/09/2022 nulla vieta all’Odontoiatra di eseguire degli esami radiografici quando è in atto un trattamento strumentale allorché per la loro caratteristica possono costituire un valido ausilio diretto e immediato per il medico specialista, dovendo presentare i determinati requisiti funzionali e temporali risultando quindi, “contestuali”, “integrati” ed “indilazionabili” rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale stessi, propri della disciplina specialistica.

"Indilazionabile" vuol significare che sono in atto dei trattamenti strumentali (così dice la legge) dove si ritiene opportuno eseguire subito (indilazionabile) un’indagine Radiografica, per esigenze che devono essere giustificate; un esame di radiologia eseguito direttamente dallo specialista, chiamato appunto Complementare.

Le Associazioni di categoria degli Odontoiatri asseriscono che l’Odontoiatra in quanto unico soggetto avente titolo ad effettuare diagnosi in ambito Odontoiatrico, utilizzando per la visita al paziente gli strumenti “specillo e specchietto”, atto medico ritenuto quindi trattamento strumentale, possono eseguire le conseguenti indagini di Radiodiagnostica come Radiologia Complementare.

La sentenza della Corte suprema di cassazione ha sentenziato che le indagini eseguite da parte dell’Odontoiatra a cui non è seguita l’applicazione di un piano di cura con la relativa esecuzione della terapia sono state sanzionate; quindi per un’interpretazione della legge n° 101 del 2020 in modo diverso, bisognerà a nostro parere intervenire con una specifica modifica della legge.Quanto stabilito dal decreto Legislativo del 101/2020 è stato elaborato secondo l’indicazione “Attuazione della Direttiva Europea 2013/59/EURATOM” per aggiornare le norme fondamentali di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni a radiazioni ionizzanti, per buona norma di limitazione delle dosi di radiazioni erogate, principio cui si attiene anche la legge sulla Radioprotezione precedente del 2000.Per fare un esempio se non fosse rispettata la distinzione tra Radiodiagnostica e Radiologia Complementare, un paziente può consultare anche 3 studi professionali per un parere e preventivo ed essere sottoposto ad esecuzione di indagine radiologica complementare più volte con una dose di radiazioni non giustificata e statisticamente dannosa. Anche se Il Decreto Legislativo n° 101 del 2020 afferma che qualsiasi specialista dovrebbe accertarsi che non sia già disponibile del paziente una documentazione Radiografica.

Inoltre è interesse primario dell’Odontoiatra avere a disposizione una diagnosi completa, al di là dell’analisi delle strutture di pertinenza dell’Odontoiatra stesso (esempio arteria carotide, vie aeree, faringe ecc. ecc.) per il bene del paziente innanzitutto ed anche per non incappare in procedimenti penali per patologie collaterali trascurate che sono di competenza diagnostica dei radiologi, talvolta anche con oggettiva difficoltà interpretativa.In definitiva la visita che l’Odontoiatra effettua al paziente, che si concretizza con la richiesta giustificata di un esame di Radiologico, deve essere seguita da un intervento di tipo operativo per considerare l’esame indilazionabile.

Per fare un esempio concreto si fa fatica a comprendere come, per valutare un intervento ortodontico, la Teleradiografia debba essere considerata un esame che presenta un’urgenza e quindi indilazionabile, avendo la necessità di eseguire di seguito uno studio cefalometrico, uno sviluppo dei modelli dentali ed uno studio approfondito delle soluzioni possibili, quindi un lasso di tempo cadenzato. 

Dott. Cesare Benetti: Specialista in Radiologia, Specialista in Medicina del Lavoro già responsabile della Radiologia Odontoiatrica dell’Istituto Stomatologico Italiano - Milano 

Dott. Sandro De Nardi: Fisico - Medico Chirurgo 

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