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26 Luglio 2023

Medicina estetica e corretta formazione

Una soluzione potrebbe essere quella di un apposito registro presso l’Ordine legato ad una formazione specifica. L’esperienza della CAO Roma


Se il Decreto bollette ha ampliato gli ambiti d’intervento degli odontoiatri in tema di medicina estetica, già prima del provvedimento legislativo l’odontoiatra poteva intervenire nei propri ambiti di competenza. E già al tempo alcuni Ordini si erano posti il problema di cercare di creare un elenco pubblico di odontoiatri in possesso di “idonee competenze” in tema di medicina estetica.

Tra questi l’OMCeO di Roma che dal giugno 2021, con la Deliberazione n. 177/2021 del Consiglio dell’Ordine, aveva sentito la necessità di istituire un “Registro specifico per gli iscritti all’Albo Odontoiatri che praticano la medicina estetica”.
Ad oggi sono iscritti 39 odontoiatri e 8 sono in attesa di iscrizione, dice ad Odontoiatria33 il presidente della CAO Roma Brunello Pollifrone (nella foto).  


Presidente Pollifrone, chi può iscriversi, che valore ha il registro per gli odontoiatri che si occupano di medicina estetica da voi attivato? 

Il nostro Ente, come organo istituzionale, ha da sempre svolto una funzione di controllo e vigilanza in merito all’osservanza delle norme deontologiche da parte dei propri iscritti. In particolare, ricordo che il Codice di Deontologia Medica prevede, all’art. 76-bis, che “Il medico, nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate”. Inizialmente, nel 2021, per dare un riferimento agli iscritti, avevamo stabilito che per l’iscrizione al "Registro esperti in terapie odontoiatriche con finalità estetiche del viso nelle pertinenti aree di competenza” fosse necessario: 

1)  avere conseguito un Master Universitario di 2° livello in Medicina/Terapie Estetiche del Viso oppure averfrequentato Corsi teorico-pratici in Medicina Estetica organizzati da Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute;

2)  aver coordinato Master di II livello Universitari o di Scuole di formazione riconosciute almeno biennali in Medicina Estetica;

3)  essere docente o essere stato docente in materie relative alla Medicina Estetica in Master di II livello negli ultimi tre anni.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 56 del 26.05.2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29.05.2023, i requisitivi per l’iscrizione al “Registro esperti in terapie odontoiatriche con finalità estetiche del viso nelle pertinenti aree di competenza” istituito presso l’OMCeO Roma sono stati poi adeguati: 

I) conseguimento Master Universitario di 2° livello in Medicina/Terapie Estetiche del Viso oppure aver frequentato Corsi teorico-pratici in Medicina Estetica con piano formativo coerente organizzati da Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute;

II) essere attualmente Docente in materie relative alla Medicina Estetica in Master di II livello dopo aver frequentato Corsi teorico-pratici in Medicina Estetica con piano formativo coerente organizzati da Società Scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute   


Può essere questa la strada da percorrere per garantire che chi si occupa di medicina estetica si formi attraverso percorsi definiti, e questo anche per i medici estetici? 

Sono da sempre stato uno strenuo sostenitore della necessità, oggi non più procrastinabile, di prevedere a livello di normazione primaria e/o secondaria da parte delle autorità competenti, l’obbligatorietà di un adeguato percorso formativo per l’esercizio della medina estetica, nonché dell’iscrizione in un apposito Registro tenuto dagli Ordini professionali, a tutela del diritto alla salute del paziente e a garanzia del possesso da parte del professionista delle idonee competenze.   


Nelle scorse settimane, interpellata da SIMEO, come CAO Roma avete dato un parere sulle collaborazioni in medicina estetica odontoiatrica. Quali le possibilità per l’odontoiatra? 

All’indomani dell’approvazione delle modifiche alla Legge 409/85 moltissimi erano, e alcuni ancora rimangono, i dubbi interpretativi sulle modalità applicative da parte degli odontoiatri delle terapie estetiche sul viso. La SIMEO, in persona del suo presidente dott. Antonio Guida, ci ha chiesto di esprimerci sulla possibilità che le attività di medicina estetica da parte degli odontoiatri, nel loro rispettivo ambito di competenza, potessero svolgersi anche all’interno di studi e strutture sanitarie mediche, non necessariamente esclusivamente odontoiatriche. Partendo dal presupposto che sia il medico chirurgo che l’odontoiatra possano legittimamente svolgere l’attività di medicina estetica del viso, nell’alveo delle rispettive competenze acquisite, questo Ordine ritiene che vi sia la possibilità di avvalersi delle reciproche professionalità, indipendentemente dalla sede di espletamento dell’attività stessa, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente. 

A questo link il parere completo della CAO Roma. 


Lei da tempo si batte per un chiarimento normativo sull’attività dell’odontoiatra in medicina estetica. Perché ritiene che quanto stabilito dal Decreto Bollette sia importante per la professione? 

Si tratta di un passo importante per la nostra professione perché pone le basi per una proficua collaborazione tra medici e odontoiatri, che spero si rafforzi ancora di più nel prossimo futuro.
Il punto fondamentale è la possibilità dei medici e degli odontoiatri di sviluppare una collaborazione virtuosa, finalizzata alla migliore tutela della salute del paziente e a garantire la sicurezza delle cure.   
Mi auspico, tuttavia, che le competenze necessarie alla diagnosi e ai trattamenti medici con finalità estetiche del viso vengano altresì approfondite con un ulteriore percorso formativo, successivo alla laurea, specifico per medici e odontoiatri.   


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