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05 Febbraio 2016

Reato di esercizio abusivo della professione a rischio depenalizzazione (speriamo). Al giudice la decisione


Mentre alla Commissione Giustizia della Camera continua a fare melina e non decidere sul Ddl Marinello che modificherebbe le pene del reato di esercizio abusivo di una professione e la politica s'interroga se inserire o meno un emendamento ad hoc nel Ddl Concorrenza, domani (sabato 6 febbraio) entra in vigore la riforma della giustizia che prevede il "declassamento"di una serie di reati da penali ad amministrativi.

Tra i reati depenalizzati potrebbe rientrare anche l'art. 348 del c.p., quello che punisce chi esercita una professione senta i requisiti di legge, ovvero l'abusivo.

Il Decreto è stato approvato il 15 gennaio scorso in attuazione della legge del 28 aprile 2014 prevede infatti che:

1) Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

2) La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

Molti gli osservatori che hanno indicato che il provvedimento potrebbe interessare anche l'art. 348 del codice penale, quello che punisce gli abusivi.

L'obiettivo del provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Chigi, "è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione".

Secondo la nuova norma i rati che prevedono pene detentivi minime da 6mesi a 5 anni vengono sanzionati con una ammenda e non sono menzionati sulla fedina penale del condannato.

Una soluzione, questa, che potrebbe risultare molto più penalizzante per abusivi e prestanome (per concorso di reato). L'art. 348 del codice penale prevede, oggi, la pena massima di 6 mesi di reclusione o una ammenda da centotre a cinquecento euro.

Grazie alla riforma la pena per i reati punibili con la reclusione fino a 6 mesi comporterebbero una sanzione da 5 a 15 mila euro. A decidere se applicare la norma anche per abusivi e prestanome sarà il Giudice chiamato a decidere sui singoli casi.

Norberto Maccagno

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