Dopo anni di discussioni e "trattative" il Decreto Gelli sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è Legge. Anche la Camera dei Deputati lo ha approvato con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i decreti attuativi necessari per definirne alcune delle questioni ancora aperte.
Una approvazione che ha riscontrato unanime consenso da parte degli operatori sanitari a partire dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e del presidente della FNOMCeO evidenziando come questa legge porterebbe tranquillità e pace nell'operare quotidiano dei professionisti sanitari nell'assicurare il diritto alla salute.
Ma la Legge riguarda veramente tutti gli operatori della salute o solo medici e strutture sanitarie che operano nell'ambito dell'odontoiatria pubblica?
Questione, questa, su cui la CAO molto si è battuta per evidenziare le disparità di trattamento anche durante l'audizione presso la Commissione Igiene e Sanità del Senato nel marzo scorso, come Odontoaitria33 aveva ricordato dopo la pubblicazione da parte del Sentato del Ddl.
CAO che aveva evidenziato come nel disegno di legge la responsabilità in campo civile ha carattere extracontrattuale per i medici dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e private, mentre mantiene il carattere contrattuale per le strutture ed anche in campo libero professionale.
"Gli odontoiatri -aveva spiegato ad Odontoaitria33 il presidente CAO Giuseppe Renzo- che svolgono la loro attività in grande maggioranza a livello di studio monoprofessionale, mantengono il loro rapporto contrattuale con i pazienti e quindi rispondono ancora negli ambiti della relativa responsabilità contrattuale".
"Non è una distinzione da poco -chiariva- considerando che nel caso di responsabilità extracontrattuale spetterà al danneggiato dimostrare il danno subito, mentre in caso di responsabilità contrattuale l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze negative sarà a carico del professionista".
Nonostante questo il presidente CAO riteneva che l'obiettivo di approvare una legge che disciplina in modo finalmente armonico ed etico il rapporto medico paziente fosse ampiamente condivisibile da tutti i professionisti siano medici o siano odontoiatri.
Anche ANDI aveva in più occasioni evidenziato le disparità di trattamento.
Ma la nuova legge dove "tocca" il dentista libero professionista e la struttura odontoiatrica?
Il primo dubbio è sulla eventuale distinzione che la legge porrebbe tra singolo professionista e struttura complessa e l'interpretazione della parola "struttura sanitaria". Per l'avvocato Silvia Stefanelli, esperto di diritto sanitario in Bologna, non dovrebbero esserci distinzioni perché la logica della Legge è definire l'intero sistema della responsabilità sanitaria.
Responsabilità
Fra le novità più significative della norma vi è la "bipartizione" dei sistemi di responsabilità: rimane contrattuale quella delle strutture sanitarie private e pubbliche, il cui ambito di responsabilità è però ampliato anche alle prestazioni sanitarie erogate dai professionisti in regime di intramoenia, o in regime di convenzionamento con il SSN oppure ancora attraverso la telemedicina. Torna invece a essere extracontrattuale quella dell'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata o anche in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
La novità è più che rilevante dal momento che lo spostamento della responsabilità del professionista sanitario dal regime contrattuale a quello extracontrattuale comporta la riduzione del termine di prescrizione dell'azione da 10 a 5 anni e l'inversione dell'onere della prova che torna a essere a carico del paziente che agisce in giudizio.
Per il dentista libero professionista di fatto nulla cambia visto che la sua responsabilità rimane contrattuale.
Potrà invece cambiare la responsabilità per quanto riguarda le Srl odontoiatriche titolari di autorizzazione sanitaria. Queste rispondono sempre nei confronti dei pazienti, l'Srl potrà, però, rivalersi nei confronti dell'odontoiatra solo per colpa grave (art. 9): sul punto occorrerà valutare se e come sia possibile mitigare questo profilo attraverso contratti stipulabili con i collaboratori professionisti.
Il tentativo di superare le criticità della Legge Balduzzi e l'ormai radicato fenomeno della c.d. "medicina difensiva" ha portato all'introduzione nel Codice Penale di una nuova fattispecie in tema di Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
La norma prevede una esenzione di responsabilità per l'operatore sanitario che abbia cagionato per "imperizia" la morte o lesioni personali al paziente, nel caso in cui abbia rispettato le "raccomandazioni previste dalle linee guida" (secondo dettagliate procedure di accreditamento disciplinate dalla legge) o, in subordine, le "buone pratiche clinico assistenziali", purché - tuttavia - quelle raccomandazioni risultassero adeguate alle specificità del caso concreto.
Un grosso lavoro per il settore odontoiatrico andrà fatto per "approvare" linee guida secondo quanto previsto dalla nuova Legge.
Obbligo di assicurazione:
Tutte le strutture sanitarie (anche le società), pubbliche o private, devono essere obbligatoriamente provviste di idonea copertura assicurativa (o altre analoghe misure per la responsabilità civile) e ciò anche per le prestazioni sanitarie che siano svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzionamento con il SSN oppure mediante la telemedicina.
In capo al sanitario che operi presso una struttura sanitaria grava l'onere di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave.
Viene ribadito, inoltre, l'obbligo di copertura assicurativa per i professionisti sanitari che operino in regime di libera professione.
Un accordo tra assicurazioni (Ania), Ivass e Ordini che dovrà esitare in un decreto MiSe entro maggio di quest'anno individua i requisiti minimi delle polizze assicurative e quelli relativi all'autoassicurazione della struttura. All'articolo11si estende la copertura agli eventi accaduti in vigenza della polizza e denunciati dall'assicurato nei 5 anni dopo la scadenza del contratto. Le compagnie possono estendere la copertura a eventi accaduti nei 5 anni ante-conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati in vigenza della polizza. Le strutture (articolo13) devono comunicare al medico se su di lui pende un giudizio. All'articolo 14 si istituisce un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie per coprire i danni sopra massimale. L'articolo15 sancisce che nei giudizi dov'è in ballo il medico i medici legali siano affiancati da specialisti della branca dov'è avvenuto il misfatto pescati da un apposito elenco per le Ctu. Verbali e atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non potranno essere usati nei processi giudiziali (art 16).
Trasparenza dati
E' uno degli aspetti forse meno approfonditi del Ddl Gelli su cui gravano ancora dubbi interpretativi.
Viene normativamente sancito l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, di rendere disponibili sui propri siti internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, come raccolti nell'ambito della propria attività di risk management. Se la Legge equipara la strutture sanitarie a tutti i sanitari "con partita iva" l'obbligo riguarderebbe anche lo studio monoprofessionale.
A questo link un nostro approfondimento sul tema.
Sicurezza cure
E' uno degli scopi della Legge ponendo l'accento sul tema della sicurezza delle cure, nell'ottica di potenziare le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione della prestazione sanitaria e ciò attraverso un uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
Questo sarà uno degli articoli che farà discutere l'odontoiatria e la libera professione in particolare.
Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, dovrà trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituito in ciascuna regione, il quale, a propria volta, trasmetterà dette informazioni all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, da istituirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
Ma soprattutto, spiega l'avvocato Stefanelli, l'art. 1 afferma che "la sicurezza alle cure rientra nell'art. 32 della costituzione" ciò vuol dire che il paziente ha diritto non solo ad una prestazione corretta, ma ha anche diritto ad essere curato in sicurezza".
Questo comporta, ci spiega l'esperto, che tutte quelle norme previste ai fini autorizzativi diventeranno obbligatorie anche ai fini della cura (per esempio gli obblighi in tema di sterilizzazione) e non essendoci norme sul tema univoche sul territorio italiano si dovranno prevedere delle indicazioni chiare e definite in tema di sicurezza delle cure al fine di attivare contenziosi continui, dice l'avocato.
Norberto Maccagno
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