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26 Aprile 2017

Postare le foto dei pazienti sul sito dello studio, renderle visibili durante una conferenza o conservarle ai fini legali. Ecco cosa impone privacy e codice deontologico


Nei giorni scorsi la FNOMCeO, riprendendo l'appello fatto dal Ministero della Salute, aveva invitato medici e dentisti a non effettuare fotografie o selfie in corsia e poi postarli sui social network.

"Per un medico che ha prestato giuramento professionale appare inaudito realizzare simili comportamenti che violano in modo gravissimo le regola della deontologia", ricordava il presidente Roberta Chersevani in una circolare inviata a tutti i presidenti OMCeO e CAO.

Presidente FNOMCeO che richiama, anche, l'attenzione sull'articolo 3 (doveri del medico) e arti. 10 (tutela della privacy) del Codice Deontologico.

Ricordando che gli articoli richiamati dalla presidente Chersevani valgono anche per i dentisti che svolgono l'attività libero professionale, abbiamo chiesto all'avv. Valeria Fabbri (nella foto) - esperta di diritto della privacy dello studio legale Stefanelli di Bologna - quali sono i doveri del dentista quando ritrae i propri pazienti nelle foto da pubblicare sulla pagina web dello studio o sui social, ma anche cosa dice la normativa in tema di documentazione fotografica ai fini legali e per scopi divulgativi.

Avv. Fabbri, spesso i dentisti pubblicano sul sito dello studio o sui Social fotografie che ritraggono anche i loro pazienti. Possono farlo?

No, i professionisti non potrebbero farlo "di default", dal momento che, per ragioni connesse alla tutela dell'immagine ed, in particolare, alla privacy, è necessario chiedere ai pazienti uno specifico permesso preventivo, informandoli in maniera trasparente e completa sugli usi cui le immagini, in caso di consenso, sarebbero destinate.

Cosa rischiano i dentisti che lo fanno?

Ove venissero "scoperti", rischiano da una diffida (e/o eventuale richiesta risarcitoria) da parte del soggetto offeso sino ad una segnalazione all'Autorità Garante della Privacy, la quale, a seconda della gravità del caso, tra i provvedimenti che può prendere, potrebbe anche allertare l'Ordine professionale di appartenenza affinchè effettui a sua volta le proprie valutazione sotto i profili disciplinari.

Quali sono i consigli da dare per chi non vuole rinunciare a pubblicare le foto dei loro pazienti?

Eventualmente cosa devono richiedere al paziente? Come si può intuire già dalle risposte alle domande precedenti, occorre raccogliere il preventivo consenso dei pazienti, rendendoli edotti nella maniera più completa e chiara possibile degli usi cui le immagini saranno dedicate (es. il supporto e/o "luogo" di pubblicazione e/o lo strumento di diffusione es. web, riviste e/o materiale informativo dello studio professionale ect..). Pertanto, si reputa opportuno che il professionista predisponga una liberatoria scritta all'uso delle immagini, da compilarsi con i dati del paziente ed ove il paziente potrà rilasciare il proprio consenso sempre per iscritto.

Spesso per documentare il caso vengono effettuate fotografie che non vengono pubblicate ma solo archiviate. In questo caso quasi sono gli accorgimenti da adottare?

Dipende dall'eventuale rischio di diffusione dell'immagine. Se il "rischio" resta circoscritto al personale dello studio professionale e/o struttura sanitaria per un impiego connesso all'erogazione dei trattamenti, allora il paziente dovrebbe aver già autorizzato sin dall'inizio del rapporto professionale e dal consenso al trattamento l'uso e/o la registrazione dei propri dati da parte del professionista, anche e soprattutto allo scopo di formazione e tenuta della relativa cartella clinica.

In caso di contenzioso quelle fotografie possono essere richieste dal paziente?

Trattandosi di fotografie facenti parte della relativa cartella clinica, il paziente ha diritto, non solo alle fotografie, ma di richiedere ed ottenere tutto il contenuto della cartella.

Per i relatori che utilizzano le fotografie cliniche che ritraggono i pazienti e le mostrano durante le conferenze o le pubblicano in Lavori scientifici, come devono comportarsi?

In generale, il punto della questione è se si tratti di fotografie in grado di rendere il paziente riconoscibile dal pubblico ed idonee così a lederne il decoro e/o l'immagine. Se il professionista vuole mettersi ai ripari, è sempre e comunque opportuno richiedere ed ottenere liberatoria funzionale a tale specifico uso.

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