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25 Settembre 2017

L'odontoprotesista inglese non può esercitare in Europa. Il parere di ANDI ed ANTLO


La Corte di Giustizia Europea in data 21 settembre ha pubblicato la sentenza riguardante (causa C-125/16) riguardante la possibilità per un Odontotecnico Maltese, qualificato nel Regno Unito come "Clinical Dental Technician (OTC)" (una sorta di odontoprotesista, qualifica professionale che non è riconsciuta in Italia ed in molti altri Paesi europei) di esercitare questa professione in un paese europeo in assenza di un riconoscimento formale della professione stessa.

A darne notizia è stata l'ANDI che ricorda la motivazione del governo maltese per questo divieto: "non è incompatibile con le regole del mercato Unico Europeo in quanto serve a garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica, la cui difesa nei modi ritenuti più opportuni e proporzionati è diritto inalienabile di ogni stato membro dell'UE. Inoltre gli OTC non sarebbero qualificati per formulare le diagnosi preliminari alla programmazione di questo genere di trattamenti, e non sarebbero neppure competenti a supervisionare la gestione della riabilitazione orale, che può essere monitorata solo da un dentista pienamente qualificato".

Queste motivazioni, continua ANDI, "sono state riprese ed ampliate nelle conclusioni dell'Avvocato Generale dell'Unione Europea Paolo Mengozzi di cui riportiamo solo uno stralcio significativo: "l'articolo 49 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale imponga agli odontotecnici di esercitare la loro professione sotto la supervisione dei dentisti, pur potendo rendere meno attraente l'esercizio della libertà di stabilimento per tale categoria di professionisti, persegue un obiettivo legittimo di tutela della salute pubblica, permette di garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo". Sulla vicenda molto si era spesa a difesa delle professione odontoiatrica il CED (Council of European Dentists) presieduto dall'italiano Marco Landi.

Questi i punti salienti della decisione evidenziati da ANDI:

  • 62 Tenuto conto del rischio per la salute del paziente che inerisce a tutte le attività contemplate al punto 57 della presente sentenza, dell'importanza dell'obiettivo della tutela della salute pubblica, nonché del margine di discrezionalità, ricordato al punto 60 della presente sentenza, di cui dispongono gli Stati membri nell'attuazione del suddetto obiettivo, occorre constatare che, come rilevato dall'Avvocato Generale ai paragrafi da 26 a 30 delle sue conclusioni, il requisito dell'intermediazione obbligatoria di un dentista risulta idoneo a raggiungere l'obiettivo di cui sopra e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

  • 64 ....Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
    L'articolo 49 TFUE, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale stabilisca che le attività di odontotecnico devono essere esercitate in collaborazione con un dentista, nella misura in cui tale requisito è applicabile, conformemente alla normativa suddetta, nei confronti di odontotecnici clinici che abbiano conseguito le loro qualifiche professionali in un altro Stato membro e che desiderino esercitare la propria professione nel primo Stato membro sopra citato.

"Meritevole di ulteriore approfondimento è comunque una parte della decisione che potrebbe lasciare la porta aperta a successivi pronunciamenti "nel merito", laddove si ricorda che i ricorrenti non hanno mai chiesto esplicitamente l'accesso parziale alla professione di dentista -commenta ANDI- anche se la Corte ritiene comunque giocoforza "non applicabile" l'articolo 4 septies della direttiva 2005/36 che prevede, a determinate condizioni, l'accesso parziale a un'attività professionale".

Il commento degli odontotecnici

"Quanto riportato dal comunicato ANDI - dice il presidente ANTLO Massimo Maculan - in ordine alla decisione della Corte di Giustizia Europea sull'accesso parziale alla professione odontoiatrica da parte di un odontotecnico maltese qualificato Clinical Dental Technician evidenzia ancor più la giustezza delle argomentazioni poste alla base della richiesta di profilo. Gli odontotecnici italiani, infatti, non sono qualificati come CDT, né tanto meno hanno mai richiesto tale qualifica, men che meno hanno mai richiesto l'accesso sia pur parziale alla professione odontoiatrica."

"Giova a tal fine rammentare che il testo di profilo dell'odontotecnico - continua Maculan - afferma in modo chiaro e incontrovertibile che "all'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria è riservato in via esclusiva ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico" e che lo stesso odontotecnico può collaborare con l'odontoiatra agli atti di verifica di congruità dei dispositivi "solo su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'odontoiatra". Testi approvati e condivisi nel 2001 sia dal Presidente CAO, dott. Renzo, sia dall'ANDI"

"Successivamente abbiamo dovuto sopportare per molto tempo - conclude il presidente ANTLO - l'incredibile e assurda tesi secondo la quale con il profilo gli odontotecnici intendevano introdurre la figura dell'odontoprotesista, sorta di novello Sarchiapone, tesi talmente conclamata da essere acquisita come realtà fattuale nel mondo odontoiatrico, tanto da prefigurare per i noti propalatori di falsità la fattispecie del reato di traffico di influenza."

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