L'articolo 9 della legge 175/92 è pienamente valido ed è vietato vendere attrezzature tecniche e strumentali ad uso odontoiatrico a soggetti che non siano abilitati a svolgere la professione di odontoiatra. E' la sintesi della sentenza del Tribunale di Cosenza chiamato ad esprimersi in merito alla vicenda che aveva coinvolto, nel 2015, un Centro odontoiatrico della zona accusato di aver acquistato due riuniti odontoiatrici ed i rispettivi venditori per aver venduto senza aver "verificato che l'acquirente fosse iscritta all'Albo degli Odontoiatri o, comunque, legittimata all'utilizzo delle attrezzature".
"Avevamo avuto segnalazioni in merito e come CAO abbiamo provveduto ad informare i Nas chiedendo verifiche", spiega ad Odontoiatria33 il presidente CAO di Cosenza Giuseppe Guarnieri (nella foto).
Stando a quanto pubblicato negli atti giudiziari, le verifiche dei Nas hanno appurato che nel Centro odontoiatrico "avente, quale attività di impresa, quella di estetica dentale, chirurgia orale, ortodonzia, ortodonzia invisibile, protesi dentarie, endodonzia, igiene, conservativa, chirurgia microscopica", tutte le pratiche cliniche venivano svolte da abilitati all'odontoiatria. Tuttavia la titolare "era priva di qualsivoglia iscrizione agli albi degli esercenti le professioni sanitarie" e quindi non poteva acquistare le attrezzature in questione. Dalla sentenza non si evince la presenza o il conivolgimento nella vicenda del direttore sanitario.
Secondo i giudici, "l'art. 9 della Legge n. 175/92 mira alla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie limitando la vendita di attrezzature tecniche e strumentali a soggetti che non siano abilitati a svolgere una determinata professione". Ma i giudici non hanno ritenuto responsabile solo l'imprenditrice, infatti la sentenza condanna anche i due venditori che hanno venduto i riuniti in quanto "avrebbero dovuto diligentemente verificare che l'acquirente fosse scritta all'Albo degli Odontoiatri o, comunque, legittimata all'utilizzo delle attrezzature".
Giudice che applica, quindi, quanto previsto dall'articolo 9 della 175/92 dichiarando responsabili imprenditrice e venditori del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, condanna l'imprenditrice ad una ammenda di 7.200 euro, un venditore all'ammenda di 4.600 euro ed all'altro venditore 2.700 euro. La Legge indica che le pene devono essere proporzionali, fino al doppio, al costo delle attrezzature. I tre dovranno anche pagare le spese legali e corrispondere all'Ordine di Cosenza 3mila euro per "il danno morale patito" visto che si era costituito parte lesa.
"Una sentenza che sicuramente farà giurisprudenza", continua il presidente Guarnieri, "che dopo tre anni di impegno in tribunale ha dato soddisfazione alle nostre tesi rappresentate dal nostro legale".
"Questa sentenza conferma quanto da noi sempre evidenziato circa la necessità che le attrezzature per l'esercizio della nostra professione siano non solo acquistate, ma sottoposte alla diretta responsabilità del professionista iscritto all'Albo", ricorda in una nota il presidente CAO Giuseppe Renzo.
"Ma non basta - specifica Renzo - ancora una volta, viene confermata la vigenza della L. 175/92, di cui possono considerarsi abrogati soltanto gli articoli che riguardano il rilascio di una autorizzazione per la pubblicità sanitaria. In particolare sottolineo il comma 5 dell'art. 5 della citata L. 175/92, che testualmente prevede: "Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno."
"E questo è importante - continua Renzo - perché sull'applicazione di tale normativa è attualmente in corso un contenzioso, promosso dalla CAO nazionale e portato poi sui territori, considerando che alcuni comuni iniziano finalmente ad applicare la normativa revocando le autorizzazioni precedentemente concesse".
Tornando alla sentenza del Tribunale di Cosenza sulla vendita di materiale odontoiatrico a non odontoiatri, il presidente Renzo ricorda ad Odontoiatria33 come da sempre la CAO ritiene che in caso di abusivismo odontoiatrico si debba procedere anche nei confronti di chi ha venuto agli abusivi materiale ed attrezzatura.
"Ma se chi effettua la verifica e la denuncia non contesta anche l'articolo 9 della legge 175/92", spiega il presidente CAO, "il giudice non può aprire il procedimento anche nei confronti del deposito o di chi ha venduto riuniti o farmaci". Per sollecitare questo il presidente CAO annuncia che nei prossimi giorni invierà una nota a tutti i presidenti CAO ed alle Istituzioni preposte alle verifiche per chiedere maggiori controlli anche verso la vendita illecita di materiale odontoiatrico a soggetti non aventi le caratteristiche indicate dalla legge.
Norberto Maccagno
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
interviste 08 Novembre 2017
La sentenza del Tar Liguria con la quale viene confermata la decisione del Comune di Sarzana di sospendere l'autorizzazione sanitaria di uno studio DentalPro per irregolarità sulla normativa...
O33normative 10 Giugno 2026
La Corte di Cassazione conferma che la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente
I Giudici ribadiscono che il reato di esercizio abusivo non richiede la verifica della qualità della prestazione resa e il diploma di Laurea deve essere riconosciuto anche in Italia
La sentenza del tribunale di Venezia ha disposto che anche un risarcimento ad una paziente e ad ANDI che si era costituita parte civile
cronaca 30 Gennaio 2026
Avrebbero estratto 11 denti non compromessi per sostituirli con impianti e protesi che poi si sono rilevate inadatte. La sentenza dal tribunale di Torino
O33approfondimenti 24 Novembre 2025
L’odontoiatra viene assolto in appello e la Cassazione conferma: ha rispettato le linee guida
cronaca 09 Giugno 2026
Senna: l’attività svolta dall’odontotecnico è strettamente riservata a un momento non clinico, la fabbricazione delle protesi dentarie nel proprio laboratorio artigianale
Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. Senna (CAO): un chiarimento importante
cronaca 15 Maggio 2026
Dal Congresso CAO all’Expodental Meeting il messaggio per la professione: L’IA rappresenta uno strumento potente, ma la cura è fatta di relazione tra medico e paziente
aziende 12 Maggio 2026
Il perché te lo spieghiamo in questo articolo e scarica gratuitamente il libro “Il dentista cieco”. Vieni a trovarci a Rimini, ne parleremo insieme e ti presenteremo...
cronaca 29 Aprile 2026
Senna (CAO): l’obiettivo è realizzare nel 2027 un nuovo Codice deontologico sempre più aderente ai mutamenti della professione di medico ed odontoiatra, fedele ai valori “antichi”
Aziende 29 Giugno 2026
In un video le considerazioni e le indicazioni su come si possa semplificare la pratica clinica con l’adesivo Scotchbond™ Universal Plus e del cemento RelyX™ Universal
Approfondimenti 29 Giugno 2026
Dalla formazione alla carriera, livelli di tensione costanti e un perfezionismo che si estende anche alla vita quotidiana. Uno studio è partito dagli studenti per fare il quadro dei rischi
Cronaca 29 Giugno 2026
Dalle parole del presidente CAO Andrea Senna ed del presidente ANDI Corrado Bondi la portata, per la professione, della nomina
Ora il provvedimento passa alla Camera. Musella (AIO) “La prevenzione deve diventare un patrimonio culturale che accompagni ogni cittadino fin dall’infanzia. L’odontoiatria è pronta a dare il...
Lettere al Direttore 26 Giugno 2026
Pintus: l’attività clinica spetta all’odontoiatra ma è improprio sostenere che la giurisprudenza abbia definitivamente escluso qualsiasi prospettiva di evoluzione...
Approfondimenti 26 Giugno 2026
Il robot MIR si ancora ai denti per ridurre i rischi legati al movimento del paziente, ma resta il nodo della precisione assoluta
Ministro Schillaci: “La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute”
Lettere al Direttore 26 Giugno 2026
Il presidente Brugiapaglia motiva perché il riconoscimento sanitario rischia di confondere ruoli e responsabilità ed il valore di un aggiornamento tecnico senza sconfinamenti...
Cronaca 25 Giugno 2026
Prof. Pelliccia: “Un modello didattico che mette al centro esperienza, interattività e confronto diretto con i docenti offrendo risposte concrete alle diverse esigenze di...
Cronaca 25 Giugno 2026
Non aveva le qualifiche necessarie ma, in passato, aveva lavorato nel settore dentale. Sequestrato lo studio, senza autorizzazioni, allestito in un appartamento
Per l’Associazione ancora troppi siti e pagine social di laboratori non sarebbero a norma e pubblica una breve guida con le regole fondamentali
Approfondimenti 25 Giugno 2026
Gli ortodontisti si dividono sui prodotti consigliati ma concordano sulla necessità di abbinare metodi chimici a quelli meccanici
Cronaca 24 Giugno 2026
Il premio ad un odontoiatra neo laureato. E’ possibile candidare la propria tesi entro il 30 giugno 2026
O33Normative 24 Giugno 2026
Per il lavoratore significa poter fin da subito maturare interessi, per il datore di lavoro non poter più contare su una forma di autofinanziamento. Ecco i lavoratori interessati...
