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15 Novembre 2017

E se a procurare il danno è l'assistente? Una sentenza chiarisce di chi è la responsabilità


Può capitare, nella concitazione di un intervento, mentre aiuta il professionista, l'assistente sbaglia un movimento e provoca un danno al paziente. In questo caso chi è responsabile?

Ad indicarlo è una sentenza della Corte di Appello di Venezia (868/2017) chiamata a decidere in merito alla decisione del Tribunale di Venezia che aveva ritenuto il dentista non responsabile di una lesione del nervo linguale di una paziente in quanto provocato da una manovra errata dell'assistente. Secondo quanto pubblicato nella sentenza la paziente, a seguito di una estrazione, lamentava "che terminato l'intervento permaneva nella parte destra della lingua la sensazione tipica dell'anestesia, problematica non risoltasi nel prosieguo e che, a seguito di accertamenti clinici, emergeva la lesione del nervo linguale di destra, lesione da attribuirsi alla cattiva esecuzione dell'intervento dell'odontoiatra".

Lesione che il Ctu ha ricondotto "alla forza esercitata nella trazione o compressione del lembo linguale, attività esercitata dall'assistente dell'operatore (l'attività di estrazione del dente e sua frantumazione con mezzi meccanici non potrebbe essere compiuta dal solo sanitario), determinante un danno meccanico al nervo citato".

A fronte delle determinazioni emerse dalla relazione del Ctu, si legge nella sentenza della Corte di Appello, "il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la colpa del sanitario in quanto, ricondotta la dinamica della lesione all'attività materiale dell'assistente del medesimo, costui si sarebbe trovato nell'impossibilità di verificare l'entità della forza impiegata dall'ausiliaria nel trattenimento del lembo. L'inadempimento qualificato atto a fondare la responsabilità, pertanto, anche qualora esistente, non sarebbe imputabile al convenuto ex art. 1218 c.c".

Di parer opposto la Corte di Appello pur ritenendo corretta l'applicabilità dell'art. 1228 c.c. in punto alla responsabilità dell'assistente, "assume del tutto apoditticamente che la manualità del medesimo (nel caso di specie) ...si contrassegna sia per aspetti visibili, e dunque controllabili dal medico dominus dell'intervento, sia per aspetti non visibili, anche questi, come è nel presente caso, rilevanti, ma non controllabili". Ancora: "In mancanza di indicazioni diverse da parte del consulente, ritiene questo giudice che sia impossibile al medico verificare la quantità di forza impiegata dall'assistente nel trattenimento del lembo".

Per la Corte di Appello, però, il ragionamento andava semmai capovolto alla luce proprio della tipologia di intervento e della agevole o meno prevedibilità di una conseguenza dannosa nell'attività meccanica di trazione o compressione del lembo linguale da parte dell'ausiliario".

"La consulenza medica esperita -motivano i giudici- ha evidenziato che l'intervento eseguito (estrazione dell'ottavo inferiore) è l'atto chirurgico più comune in chirurgia odontomastologica e che il medesimo presenta idoneità a procurare lesioni al nervo linguale".

Qualificato l'intervento come di routine e agevolmente prevedibili eventuali conseguenze sul nervo linguale anche a fronte dell'attività di collaboratori, per i giudici "è sicuramente onere del sanitario, stimolando l'attenzione dei medesimi, attivarsi onde evitare possibili rischi".

"Che, poi, l'eccessiva divaricazione dei margini del lembo sia operazione non visibile da parte del medico -continuano- è convinzione non suffragata da elementi ed è circostanza che semmai avrebbe dovuto essere messa in risalto proprio dalla CTU. Anzi, detta divaricazione, proprio in quanto finalizzata allo scoprire la radice del molare da rimuovere, appare operazione visibile e controllabile e, comunque, azione nelle sue caratteristiche doverosamente conoscibile sia dal chirurgo, sia dall'eventuale assistente, in virtù dell'abitualità della sua esecuzione".

"Era onere, comunque, del convenuto dar conto dell'impossibilità della corretta prestazione per causa al medesimo non imputabile, anche con riguardo all'assistente, valutazione non allegata nemmeno dal proprio consulente di parte", sentenzia la Corte di Appello aggiungendo che, "in ogni caso, risulta principio più volte ribadito che il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

E se a sbagliare è l'assistente l'assicurazione "paga" ugualmente?

"Dipende dal contratto di assicurazione che il professionista ha stipulato", spiega ad Odontoaitria33 Stefano Mirenghi Vicepresidente ANDI e Presidente Oris Broker, la società collegata ad ANDI che gestisce le polizze per i Soci.

"Molte delle polizze RC professionali proposte agli odontoiatri è inclusa anche la polizza RC operatore che copre i danni causati dai propri dipendenti durante la loro attività operativa".

Come ad esempio se l'assistente versa accidentalmente dei liquidi sui vestiti del paziente rovinandoli, ne provoca la caduta accidentale oppure durante l'espletamento delle mansioni previste dal contratto di lavoro provoca una lesione al paziente. "Ovviamente l'assicurazione non copre tutte quelle pratiche non consentite all'ASO", chiarisce Mirenghi.

Nor. Mac.

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