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04 Aprile 2018

Le responsabilità dell’odontoiatra quando nella struttura pubblica mancano attrezzature e materiali

Gli scenari ipotizzati dall’odontotolgo forense e dall’avvocato in tema di rischi ai quali l’operatore si espone

Norberto Maccagno

Nei giorni scorsi riceviamo in copia una lettera, che fa seguito anche ad un esposto, sullo stesso tema, alla Procura competente, inviata da un nostro Collega, che opera in una ASL Lombarda, alla medesima Azienda, e per conoscenza agli Ordini dei medici territoriali, infine ad alcuni organi di stampa locale e nazionale.  

Il tema è quello della carenza di materiali in una struttura di cui il medico odontoiatra in questione è dipendente/specialista convenzionato e la reiterata ma non risolta segnalazione di tale condizione di pacifico degrado funzionale.   Al di là degli aspetti di disagio dell’operatore e di carattere sociale, circa il servizio/disservizio fornito agli utenti, emergono anche questioni relative al rischio cui si espone l’operatore nel gestire trattamenti terapeutici con strumenti obsoleti o comunque insufficienti.   Pertanto affrontiamo questo aspetto, certo rilevante sul piano giuridico e medico legale, chiedendo supporto all’Avvocato Cesare Fiore, da sempre specificamente impegnato sulle tematiche della nostra professione.   

Il testo della lettera:   Lettera aperta alla direzione della Azienda sociosanitaria di …


L’ambulatorio odontoiatrico dell’ospedale di  …..  rischia il blocco per mancanza di rifornimenti  Il giorno 8 novembre scorso ho inviato una richiesta di acquisto di materiali di costo non elevato per l’ambulatorio in oggetto.  Ho sollecitato la richiesta scrivendo al servizio aziendale di farmacia … il 25 gennaio e ho inviato un’ulteriore sollecito con posta elettronica certificata il giorno 11 febbraio al direttore sanitario dr ….. Finora non ho ricevuto risposta.  Ripeto che, in mancanza di tempestivi rifornimenti, dovrò negare ai pazienti cure basilari come otturazioni e estrazioni.  A questo si aggiunge il progressivo impoverimento della dotazione strumentale dell’ambulatorio per rimediare al quale ho inutilmente chiesto e richiesto l’acquisto di due apparecchiature di costo non elevato (lampada fotopolimerizzante in sostituzione della precedente andata fuori uso e ablatore piezoelettrico in sostituzione di quello ancora funzionante ma obsoleto).  Preferendo i fatti alle parole, evito commenti.  Distinti saluti  dr …. Odontoiatra ….. poliambulatorio ospedale di …..  20 marzo 2018   


Ne abbiamo parlato con l'avvocato Cesare Fiore


Avvocato, è lecito, per un dentista dipendente o convenzionato con un’azienda sanitaria, rifiutarsi di svolgere talune prestazioni per difetto di attrezzatura o perché l’attrezzatura, in quanto obsoleta, è ritenuta inadeguata?

Solo nel caso in cui il sanitario sia sicuro di poter provare che la prestazione abbia più probabilità di essere dannosa che curativa può debitamente astenersi dall'esecuzione della prestazione, ricordando sempre che ai sensi dell'art. 328, I comma, c.p., omettere la prestazione dovuta secondo doveri di ufficio in pubblico servizio non costituisce reato solo se il soggetto agente (cioè che lui che ha omesso la prestazione dovuta per ufficio) può dimostrare che il comportamento omissivo non sia indebito. In assenza di fornitura di materiale di consumo fungibile ovvero di attrezzature, ritengo dovere del medico rappresentare al paziente la mancanza di una tipologia di materiale e la sostituibilità del medesimo con altro di pari caratteristiche ovvero di caratteristiche diverse oppure anche la non sostituibilità del detto materiale, con indicazione di altra struttura (dalle medesime caratteristiche generali, ma dotata delle attrezzature idonee) alla quale potersi rivolgere, trovando la miglior qualità; in assenza di attrezzature, bisognerebbe rappresentare le caratteristiche e le utilità delle stesse e la loro presenza in altra struttura di pari tipologia nelle vicinanze;

  • in presenza di materiale obsoleto ovvero di attrezzature obsolete, è  dovere del medico rappresentare al paziente la mancanza di materiale e attrezzature di più recente e miglior qualità, esplicando le differenti caratteristiche e le controindicazioni di cura, con indicazione di altra struttura (dalle medesime caratteristiche generali, ma dotata delle attrezzature idonee) alla quale potersi rivolgere, trovando la miglior qualità;
  • nel caso in cui il paziente neghi consenso alla prestazione, sarà opportuno raccogliere la volontà dello stesso con sottoscrizione autografa, molto dettagliata;
  • nel caso in cui il paziente presti il consenso alla prestazione, sarà opportuno raccogliere la volontà dello stesso con sottoscrizione autografa, con indicazioni ancor più dettagliate.  

Se invece il professionista esegue le prestazioni a lui richieste, pur in carenza di attrezzatura o perché mancante o perché obsoleta, cosa rischia (anche alla luce della recente Legge Gelli)?  

La responsabilità primaria nei confronti del paziente è in capo alla struttura; l'operatore, che dimostri in forma scritta e certa di avere chiesto, richiesto e sollecitato, la fornitura di materiale di consumo e attrezzatura senza ricevere risposte, deve anche chiedere alla Direzione Sanitaria istruzioni sul proprio comportamento nei confronti del paziente e deve aver compiutamente informato l'utente delle caratteristiche possibili della propria prestazione e della possibilità di ottenere migliori prestazioni altrove, ricevendo ugualmente consenso alla prestazione da parte del paziente, così sollevandosi da ogni responsabilità nei confronti della struttura e del paziente.

In conclusione?

Se un sanitario strutturato nel Pubblico si rivolgesse al nostro team per ottenere consiglio sul proprio comportamento in una situazione consimile, suggeriremmo quindi di chiedere, richiedere e sollecitare la fornitura mancante, reiterando le istanze anche in esercizi di spesa diversi; chiedere alla Direzione Sanitaria precise indicazioni sul comportamento di cura da tenersi nei confronti degli utenti della struttura pubblica, non in urgenza, altresì chiedendo che lo specifico rischio clinico venga segnalato al Centro per la Gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, nonché segnalazione nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 539, Legge 28/12/2015, n. 208, "comma D-bis", come istituito dall'art. 2 della legge 24/2017; informare ogni paziente delle caratteristiche della dotazione strumentale e di materiale esistente e delle conseguenze che la mancanza di altra dotazione comportano sull'esito delle cure; riportare in forma scritta e minuziosamente il contenuto dell'informativa resa e raccogliere il consenso, o il diniego, alle cure con sottoscrizione autografa, anche a tutela della propria posizione all'interno della struttura in questione.

Si ringrazia per la collaborazione il dott. Marco Scarpelli, odontologo forense.

 
 

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