Martedì 23 Ottobre 2018 è stata pubblicata sul BUR Lazio la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. In particolare, al Capo V – Disposizioni per la semplificazione in materia di tutela della salute e politiche sociali- all’Art. 69 vengono introdotte le “Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie”.
La norma modifica la legge regionale 3 marzo, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche.
Con il nuovo testo, per tutte le strutture sanitarie e quindi anche per gli ambulatori odontoiatrici, vengono introdotte norme che chiariscono l’iter delle autorizzazioni sanitarie soprattutto in termini dei tempi per ottenerle, che dovrebbero diventare ‘certi”, spiega ad Odontoiatria33 il dott. Andrea Tuzio (nella foto), consulente per le normative dell'OMCeO di Roma, ricordando che tutte le nuove disposizioni si applicheranno soltanto alle nuove richieste autorizzative successive al 23/10/2018.
Per quanto riguarda l’autorizzazione alla realizzazione, “propedeutica alla successiva richiesta di autorizzazione all’esercizio” -ricorda l’esperto- deve essere richiesta, come previsto dall’art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., per “la costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
Le nuove disposizioni della Regione Lazio prevedono che l’autorizzazione alla realizzazione venga rilasciata secondo gli stessi termini previsti all’interno del DPR 380 /2001 (Testo Unico in materia di edilizia) per il rilascio del Permesso di Costruire, ovvero entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento che sarà adottata dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio (provvedimento finale) entro 30 giorni dalla proposta del provvedimento.
Un'ulteriore novità riguarda la reintroduzione del parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale, ma questa si applica, spiega il dott. Tuzio solo alle strutture sanitarie che prevedono il ricovero o a quelle in regime residenziale e non ai presidi ambulatoriali, escludendo di fatto le strutture che effettuano prestazioni odontoiatriche.
Nella nuova norma è stato introdotto un esplicito richiamo all’art. 2 comma 9 Legge 7 agosto 1990 n. 241: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. “Viene quindi riaffermato all’interno della norma sanitaria il principio del “Danno da ritardo e responsabilità della pubblica amministrazione”, spiega il dott. Tuzio che aggiunge: “sperando che questo abbia un effetto deterrente sulle lungaggini burocratiche per ottenere l’autorizzazione sanitaria”.
Novità anche per la richiesta di autorizzazione all’esercizio: tempi certi anche in questo caso. La Regione dovrà decidere sulla richiesta di autorizzazione all’esercizio nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza. “La sfida -dice- sarà ora adeguare il regolamento regionale (entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero dal 23/10/2018) in base alle nuove disposizioni previste dalla legge regionale”.
Un’ultima novità riguarda, infine, le pratiche legate alla cessione dei titoli autorizzativi o di accreditamento da un soggetto ad un altro.
“La voltura dell’autorizzazione all’esercizio –spiega il Consulente OMCeO Roma- dovrà essere disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda e, qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell’accreditamento sarà disposta con unico provvedimento, sempre entro il termine dei complessivi 45 giorni. Il regolamento regionale dovrà chiarire se sarà sufficiente una verifica formale della documentazione da parte dei funzionari regionali oppure una verifica in loco da parte della ASL competente per territorio, sempre entro il tempo massimo di 45 giorni”.
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