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26 Novembre 2019

Pubblicità: le CAO provinciali legittimate ad ''obbligare'' il Comune ad applicare la legge

Il Consiglio di Stato dà ragione alla CAO La Spezia e conferma l’obbligo del Comune ad intervenire a seguito di una segnalazione della CAO provinciale 

Nor. Mac.

L'Ente amministrativo che rilascia l'autorizzazione all'esercizio sanitario è obbligato ad agire a seguito della segnalazione proveniente dall'Ordine e, qualora non lo facesse‎, l'organo segnalante può agire giudiziariamente per ottenere, in Tribunale, l'ordine ad adempiere. 

Ad indicarlo è il Consiglio di Stato chiamato ad esprimersi in merito ai ricorsi proposti da una Società odontoiatrica di La Spezia, società che si era vista aprire la procedura finalizzata alla sospensione dell’autorizzazione sanitaria, e di conseguenza dell’attività, per non aver indicato il nome del direttore sanitario nelle pubblicità, ma anche dello stesso Comune che non voleva intervenire. 

Cerchiamo di riassumerne la vicenda. 

Il Comune, sollecitato dalla CAO di La Spezia, aveva in un primo tempo rifiutato di intervenire adducendo varie motivazioni, tra quali la necessità di una preventiva valutazione, da parte dell'AGCM, circa l'esistenza del parametro della ingannevolezza in un messaggio pubblicitario per il non aver riportato il nominativo del medico incaricato della direzione sanitaria.

Giustificazioni che non sono state ritenute, dalla CAO La Spezia, in linea con il dettato normativo‎ e, dopo aver inutilmente cercato di far modificare la decisione, la CAO ha portato in Tribunale lo stesso Comune per ottenere dallo stesso,“l'ordine” ad adempiere. TAR che da ragione alla CAO ed impone al Comune di avviare la procedura finalizzata alla sospensione prevista dagli artt. 4 comma 2 e 5 comma 5 della legge n. 175/1992. 

Vicenda che si chiude con la sentenza del Consiglio di Stato che da ragione alla CAO di La Spezia stabilendo l'obbligo dell'Ente autorizzante ad avviare la procedura volta alla sospensione dell'autorizzazione, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 175/92, essendo "il presupposto applicativo della sanzione (vale a dire la dimostrata esistenza di una pubblicità priva dell'indicazione del Direttore Sanitario) è tipizzato dalla legge in termini univoci ed esaustivi" e che ‎"Il potere sanzionatorio della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per violazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria, prevista dall'art.5 della legge 175/92, ed il potere dell'AGCM di accertamento e repressione delle pratiche scorrette sono autonomi coesistenti e diversi". 

“Si tratta di un passaggio pratico estremamente importante, dice ad Odontoiatria33 il presidente CAO La Spezia Sandro Sanvenero, infatti diversi Colleghi Presidenti si sono visti ignorare, da parte delle Amministrazioni locali, le loro segnalazioni‎. Ora il Consiglio di Stato ha definitivamente stabilito la non correttezza di tale comportamento”.  

Sanvenero, però, precisa che in caso di non risposta alla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale, “il segnalante ha un anno di tempo per portare in giudizio tale Amministrazione”, anche se, dice, “credo che, stante la pronuncia del Consiglio di Stato sul punto, nessuna Amministrazione ometterà più di avviare il procedimento”.   

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