Per i giudici la legge è chiara, ma la sentenza ribadisce l’autonomia professionale dell’Igienista e la necessità della presenza contestuale dell’odontoiatra in studio
Con la sentenza 17703/2020, pubblicata in data 9/03/2020, Il Consiglio di Stato conferma che non è consentito ad un igienista dentale aprire uno studio autonomo, ma sono le motivazioni a sostegno della sentenza che potrebbero aprire nuovi scenari.
La vicenda nasce nel 2013 con il diniego da parte di un Comune in provincia di Bologna alla richiesta di un laureato di igiene dentale di ottenere l’autorizzazione sanitaria per l’apertura di uno studio in igiene dentale nei locali che fino a qualche giorno prima erano stati autorizzati (ed utilizzati) come studio odontoiatrico.
La questione diventa un caso nazionale, i legali di Sindacati e Ordine schierati contro la possibilità per l’igienista dentale di poter aprire uno studio proprio ed autonomo, dall’altra quelli di AIDI in primis e, in seguito UNID, IDEA, Co.N.A.P.S, e la Commissione d’Albo degli Igienisti Bologna a sostenere che questo dovrebbe esser possibile.
L’igienista dentale ricorre al TAR Emilia Romagna, impugnando l’atto di diniego, per due ordini di motivi: la normativa vigente non nega espressamente agli igienisti dentali la possibilità di essere titolari di uno studio professionale, sul territorio italiano sono già ora presenti studi di igiene dentale ad oggi operativi.
Il TAR, nel 2014, respinge il ricorso sostenendo che il profilo dell’Igienista dentale lo obbliga ad operare esclusivamente all’interno di strutture sanitarie, intese come strutture in cui la componente organizzativa è preponderante rispetto a quella professionale, escludendo così gli studi individuali. Inoltre la previsione di operare “su indicazione” dell’odontoiatra, non consente l’apertura di studio autonomo.
La sentenza del TAR viene impugnata davanti al Consiglio di Stato che respinge il ricorso ribadendo la non possibilità per l’igienista dentale di aprire uno studio autonomo: ma le motivazioni della sentenza sono ricchissime e tali da aprire nuove questioni sul tema.
Sulla prima questione, la possibilità per l’igienista dentale di svolgere la propria professione sanitaria non solo in “strutture sanitarie” ma anche in studi professionali, il Consiglio di Stato accoglie la tesi del ricorrente dichiarando che con il temine ‘struttura’ deve intendersi sia gli studi che le strutture complesse.
Ancora più interessanti le motivazioni sulla seconda questione: i giudici infatti, pur respingendo il ricorso circa la possibilità di aprire uno studio antonomo, si spingono ad affermazioni molto importanti circa l’autonomia professionale dell’igienista dentale nei confronti dell’odontoiatra.
Per i Giudici di Palazzo Spada non vi è in dubbio che le professioni sanitarie e di conseguenza anche l’Igienista dentale, “possano essere esercitate in forma individuale attraverso un’organizzazione semplice (lo studio) nella titolarità del professionista singolo o associato e che i relativi profili autorizzativi siano disciplinati dall’art. 8 ter, comma 2 del D. Lgs. n. 502/92”. In questo, motivano i giudici nella sentenza, la professione dell’igienista dentale non fa eccezione, ed aggiungono “Del resto se così non fosse, se cioè lo “studio” non fosse ricompreso nelle “strutture” genericamente indicate dal D.M. 15/03/1999, si giungerebbe al paradosso, a prescindere dall’autonoma possibilità per l’igienista di aprire un proprio studio, che egli non potrebbe lavorare neanche presso uno “studio odontoiatrico” perché non qualificabile a rigore come struttura”.
Il tema però si complica per la presenza della locuzione “su indicazione”. Il punto infatti - precisa la sentenza - non è tanto sulla “natura autonoma del lavoro svolto o, detto altrimenti, il possibile esercizio libero professionale dell’attività di igienista dentale, ma l’autonomia funzionale e operativa nei rapporti col paziente, rispetto ad un'altra figura professionale: l’odontoiatra”.
Ed è qui che le motivazioni dei Giudici aprono nuovi scenari in quando ribadiscono che il profilo professionale prevede che l’igienista dentale svolga la sua attività “su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”. Sentenza che entra quindi nel merito anche di una questione che da sempre vede odontoiatri ed igienisti su posizioni diverse ovvero come intendere la frase “che svolge la sua attività su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria”.
Indicazione deve essere intesa come una sorta di prescrizione o lascia autonomia all’igienista dentale?
La sentenza sembrerebbe chiarire questo aspetto indicando come l’ordinamento, oggi, “si è evoluto, affrancando l’igienista dal rapporto di dipendenza e conferendo al medesimo autonomia professionale nelle attività di sua stretta pertinenza (ablazione del tartaro, levigatura delle radici, etc.), ma non sino al punto da elidere la necessità della compresenza, all’interno della medesima struttura o studio professionale, dell’odontoiatra”.
Per i Giudici, si legge nella sentenza, “Il vecchio e superato concetto di ‘stretta dipendenza’ dell’igienista dall’odontoiatra all’interno della struttura o dello studio, è oggi evoluto in quello di necessaria integrazione funzionale, nell’ottica, impregiudicata e permanente, della prevenzione dei rischi legali alla natura e peculiarità dell’attività condotta nel cavo orale, non esente, da profili di pericolosità, di modo che alla previa valutazione della necessità o opportunità del trattamento, poi concretamente demandato all’igienista dentale nell’esercizio della propria autonomia professionale, si associ una pronta disponibilità dell’odontoiatra ad intervenire, ove quanto indicato si risolva, in executivis, in un rischio per la salute del paziente”.
Quindi la sentenza sembrerebbe chiarire l’autonomia professionale dell’igienista dentale, per gli ambiti indicati dal profilo, indicano la necessità della presenza dell’odontoiatra in studio mentre l’igienista sta svolgendo la sua attività per eventualmente poter risolvere eventuali complicazioni cliniche.
Sentenza che chiude spiegando che “Il Collegio è consapevole che la latitudine del concetto di ‘indicazione’ dell’odontoiatra, nei termini sopra tracciati, non è appagante nella misura in cui finisce per scaricarsi indirettamente, come del resto è successo nella vicenda de qua, sulla concreta possibilità che l’igienista dentale possa concretamente essere autorizzato ad avviare un proprio autonomo ed esclusivo studio professionale prescindendo dalla compresenza di un odontoiatra. Il tenore della disposizione, evidentemente posta a tutela della salute dei pazienti, non consente però margini esegetici tali da giungere a conclusioni diverse, la cui percorribilità non può che rimettersi alla ponderata scelta del legislatore, ove l’evoluzione e l’approfondimento dei percorsi formativi, l’affinamento e la sicurezza delle tecniche di intervento ne lascino intravedere i presupposti secondo la migliore scienza ed esperienza”.
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